Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONAL E
-
Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto
l’art.
42, comma 2 °, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto
l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Region e
Puglia”.
-
Vista
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 27 febbraio 2007 “Attuazione del
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21
dicembre 2006, n . 12541 .
-
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 1367 dello 03/08/2007 di adozione del
Regolamento .
EMANA
Il seguente Regolament
Articolo 1
Finalità
[Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano
la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la
gestione.
Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono
finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e
l’uniformità della gestione.
Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali
misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino
in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di
stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti
sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
Articolo 2
Obblighi e indicazioni
[Le misure di conservazione sono
obbligatorie.
Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire
nell'area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono
indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei
siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.
Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare
e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.
]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
Articolo 3
Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione
Speciale (ZPS)
[1 . Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e
gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di
conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre
2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
2 . Per le ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di
aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di
salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi
strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le
disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si
applica quella a maggiore tutela.
3 . Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n.
1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e
regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni ;
]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
Art. 4
Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le
ZPS
[1 . Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva
79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS,
sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito
elencate:
-
ambienti
forestali delle montagne mediterranee ;
-
ambienti
misti mediterranei;
-
ambienti
steppici;
-
colonie di
uccelli marini;
-
zone umide;
-
presenza di
corridoi di migrazione;
-
valichi
montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie
ornitiche.
2 . Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per
essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e
gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte
le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie
ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.
3 . Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette
tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle
tipologie ambientali.
4 . I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono
essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92,
art. 18, comma 4 e nei piani faunistico - venatori di cui alla legge n. 157/92,
art. 10. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
Art. 5
Misure di conservazione per tutte le
ZPS
[1 . In tutte le ZPS è fatto divieto di:
a)
esercitare
l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
b)
esercitare
l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla
settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
c)
effettuare la
preapertura dell'attività venatoria;
d)
esercitare
l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e)
utilizzo di
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra,
nonché nel raggio di 150
metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione
venatoria 2008/2009;
f)
attuare la
pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione
dell’autorità di gestione della ZPS;
g)
effettuare i
ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti
appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da
allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente
dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo
territorio;
h)
abbattere
esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta
(Ayhytia fuligula);
i)
svolgere
attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della
prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono
fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione.
j)
costituire
nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile,
nonché ampliare quelle esistenti;
k)
distruggere o
danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della
direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
l)
utilizzo e
spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e
industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende
agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ;
m) realizzare
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e
rifiuti nonché ampliare quelli esistenti ;
n)
realizzare
nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 500 metri. In un’area buffer
di 5 km
dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di
Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti
sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti
salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e
ammodernamento, anche tecnologico;
o)
realizzare
impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato
ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche
tecnologico ;
p)
aprire nuove
cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito
la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale
delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici;
q)
svolgere
attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
r)
eliminare o
trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco,
terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili.
Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi
gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS ;
s)
convertire le
superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del
regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla
sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
t)
effettuare il
livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u)
utilizzo di
diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali ;
v)
sorvolo,
parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose
nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve
operazione connesse alla sicurezza pubblica;
w) divieto di
bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al
termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità
di gestione della ZPS;
x)
taglio di
alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie
d’interesse comunitario;
Le misure sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k)
si applicano altresì ai territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei
decreti di designazione delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare che conterranno le specifiche misure di
conservazione .
2 . In tutte le ZPS è fatto obbligo di:
a)
mettere in
sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli,
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi
riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione
mediante l'uso di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in
prossimità e sui pali di sostegno ; l'utilizzo di cavi tipo elicord aerei o
l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di
spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti ;
3 . In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:
a)
informazione
e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;
b)
incentivazione
e promozione della agricoltura biologica;
c)
forme di
allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
d)
ripristino di
habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone
umide, temporanee e permanenti;
e)
ricorso a
pratiche agricole ecocompatibili;
f)
monitoraggio
delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e
in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a
priorità di conservazione; ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
Articolo 6
Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di
ZPS
[1 .ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle
montagne mediterranee.
Misure di conservazione obbligatorie
-
divieto di
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;
-
divieto di
forestazione con essenze arboree alloctone ;
-
divieto di
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
-
divieto di
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana;
tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando
una fascia di 100
m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può
eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive ;
-
è fatto
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi
interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo
parere dell’autorità di gestione della ZPS;
-
divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000
mq per i cedui semplici o composti;
-
nella
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna
selvatica ;
Indirizzi per la gestione
-
Favorire
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
-
Attività
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini
forestali;
-
Regolamentazioni
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente;
-
Conservazione
e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree
forestali.
-
Manutenzione,
dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche
costruttive tradizionali;
-
Conservazione
delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;
-
Interventi
selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie
ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).
-
Nella
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione
delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco ;
2 . ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti
mediterranei.
Misure di conservazione obbligatorie
-
divieto di
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;
-
-ivieto di
forestazione con essenze arboree alloctone ;
-
divieto di
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
-
divieto di
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione silvana;
tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo conservando
una fascia di 100
m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può
eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive .
-
è fatto
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatt i salvi
interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo
parere dell’autorità di gestione della ZPS;
-
divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000
mq per i cedui semplici o composti;
-
nella
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna
selvatica ;
Indirizzi per la gestione
-
controllo
della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
-
manutenzione,
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
-
ripristino di
prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativ i ;
-
pratiche
pastorali tradizionali estensive ;
-
conservazione
del sottobosco;
-
Favorire
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
-
Attività
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini
forestali;
-
Regolamentazioni
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente;
-
Conservazione
e creazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree
forestali.
-
nella
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la
frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;
3 . ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici .
Misure di conservazione obbligatorie
-
divieto del
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da
vegetazione naturale;
-
divieto di
impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Indirizzi per la gestione
-
mantenimento
e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali
-
manutenzione,
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
-
controllo
della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
-
incentivazione
delle pratiche pastorali tradizionali estensive ;
-
ripristino di
pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativ i ;
-
coltivazione
di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.
4 . ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.
Misure di conservazione obbligatorie
-
Obbligo di
segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di
vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le
attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di
100
metri dalle colonie medesime durante i periodi di
riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente
autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30
settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile-15 luglio;
Indirizzi per la gestione
-
Controllo dei
predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non
cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel
rispetto della normativa vigente in materia;
5 . ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide .
Misure di conservazione obbligatorie
-
divieto di
prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello
dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono
fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle
saline in produzione;
-
divieto di
bonifica delle zone umide naturali e seminaturali ;
-
divieto di
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea,
arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa
autorizzazione dell’ente gestore ;
-
divieto di
taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa
autorizzazione dell’ente gestore;
-
divieto di
utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e
canali collettori);
Indirizzi per la gestione
-
mantenimento
di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei
fossati e di fossati stessi.
-
realizzazione
di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
-
particolare
attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi
ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
-
interventi di
taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai
5
metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo
alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di
habitat idonei a specie vegetali e animali;
-
creazione di
isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti
livelli dell’acqua in primavera ;
-
incentivazione
al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di
larghezza ;
-
trasformazione
ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide
;
-
realizzazione
di sistemi per la fitodepurazione ;
-
gestione
periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del
periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per
parcelle ed evitando il taglio raso;
-
ripristino di
steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree
contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei
seminativi
-
utilizzo di
tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno
cidrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui
reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
-
adozione di
pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della
vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il
mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni
di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o
deperienti ;
-
regolamentazione
della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni,
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o
zone affioranti ;
-
adozione di
interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;
6 . ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione .
Misure di conservazione obbligatorie
-
divieto di
utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i
mesi di Agosto e Ottobre.
Indirizzi per la gestione
-
conservazione
delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli
veleggiatori ;
-
sorveglianza
e monitoraggio durante il periodo di migrazione.
7 . ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole
rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
Indirizzi per la gestione
-Incentivare la riduzione dell’inquinamento luminoso .
-Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte
all’alimentazione delle specie. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal Reg.
reg. n. 28/2008, art. 7.
[Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia ” . E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia. ]
Dato a Bari, addì 4 settembre 2007
ALLEGATO N. 1 (Descrizione e
caratterizzazione delle tipologie ambientali di riferimento per le ZPS)
ALLEGATO N.2 (
Classificazione delle ZPS per tipologie ambientali
)