Capo I
Principi
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta principi e linee guida per assicurare,
nell’ambito della regione Puglia, la trasparenza e la massima conoscibilità
dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché
per incentivare la partecipazione informata e consapevole all’attività politica
e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate.
Art. 2
(Enti interessati)
1. La presente legge si applica alla Regione Puglia nonché a enti, aziende,
società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati,
controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia, nonché ai
concessionari di servizi pubblici regionali.
2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità
organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti
locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società,
agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati
dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.
Capo II
Garanzie fondamentali
Art. 3
(Diritti di cittadinanza amministrativa)
1. La Regione Puglia garantisce i diritti di cittadinanza
amministrativa attraverso l’osservanza effettiva e rigorosa
dei seguenti principi:
a) informazione sulle attività svolte dalla
Regione;
b) accesso ai documenti e alle informazioni
amministrative;
c) semplificazione e qualità della regolazione
nell’azione amministrativa;
d) pubblicità, imparzialità, proporzionalità,
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
e) partecipazione ai procedimenti amministrativi
e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;
f)
qualità
dei servizi pubblici, perseguita anche con l’adozione delle “Carte dei
servizi”, con la previsione di strumenti che consentano di esigerne
l’applicazione;
g) conoscibilità dei risultati dell’azione
amministrativa.
Art. 4
(Promozione dell'etica pubblica)
1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sulla trasparenza, intende
promuovere il rispetto dell'etica pubblica nell’elaborazione e attuazione delle
politiche regionali. A tal fine si impegna a predisporre un codice etico
condiviso cui improntare i comportamenti di enti e organizzazioni pubbliche.
Art. 5
(Informazione e partecipazione)
1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 2 è retta da criteri di
imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli
di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla
normativa vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario.
2. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti
amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o
associata, tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare la
massima conoscibilità della propria attività.
Art. 6
(Accesso agli atti e ai documenti)
1. La Regione Puglia riconosce e garantisce alle persone fisiche o
giuridiche, singole e associate, il diritto di accedere ad atti, documenti e
informazioni, previa motivazione, anche non connessa a un interesse diretto, e
nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare
riferimento al diritto alla riservatezza e al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione.
2. Il diritto di accesso è garantito anche da enti, aziende, società,
agenzie, istituzioni, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o
partecipati dalla Regione e dai concessionari dei servizi pubblici regionali.
3. Sono altresì tenuti a garantire il diritto di accesso ad atti,
documenti e informazioni, nell’ambito delle loro competenze e nei limiti dei
rispettivi ordinamenti, anche gli enti locali, i loro consorzi e associazioni,
enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati,
controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i concessionari
di servizi pubblici locali.
Art. 7
(Promozione della trasparenza amministrativa)
1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2
promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza
dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la
diffusione, la conoscibilità e l’accesso, a costi ragionevoli, alle
informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche
mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2. A tale scopo la Regione, d’intesa con gli altri soggetti di cui
all’articolo 2, favorisce l’istituzione di portali elettronici, tra di essi coordinati
e resi tecnicamente compatibili, finalizzati alla concentrazione delle
informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio di pubbliche funzioni, al fine
di assicurare la massima fruibilità e completezza delle stesse, anche allo
scopo di snellire l’attività delle amministrazioni locali e di facilitare
l’interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da più enti pubblici o
privati.
3. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2
assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedimenti a rilevanza
esterna attraverso la loro pubblicazione sul portale istituzionale.
4. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la
Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono
la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle
situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 28 si provvede a specificare
i modi, i tempi e i limiti dell’accesso ai documenti e agli atti della Regione
Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite e
del diritto alla riservatezza.
6. I ricorsi in materia di accesso, rivolti all’Ufficio della difesa
civica regionale o, in caso di mancata istituzione, all’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo
28.
Art. 8
(Patrimonio informativo pubblico)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto
salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa
vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza
esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le
attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti,
associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità
di pubblico interesse.
2. Il suddetto obbligo è assolto mediante la diffusione e l’utilizzo
integrato, nell’ambito regionale, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e in particolare attraverso
l’implementazione e lo sviluppo della rete telematica della Regione Puglia.
Art. 9
(Portale della Regione)
1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 7, comma 1, è
istituito il portale della Regione Puglia, servizio telematico finalizzato alla
raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel territorio regionale e alla
loro libera distribuzione. Dal portale della Regione Puglia si accede alle
informazioni dei portali regionali settoriali, che mantengono comunque la
propria autonomia organizzativa e finanziaria.
2. In attuazione della normativa vigente in materia di amministrazione
digitale, il portale della Regione Puglia, in quanto sito istituzionale, deve
rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata fruibilità e
reperibilità delle informazioni, anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità
di consultazione, qualità e omogeneità.
3. Il portale della Regione, oltre a quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di amministrazione digitale, contiene l’indicazione precisa
del trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo
della Regione Puglia, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni
e collegi comunque denominati.
4. Il portale della Regione pubblica, altresì, le dichiarazioni
relative alla situazione patrimoniale del Presidente della Regione Puglia, dei
membri della Giunta e dei consiglieri regionali.
5. Tutti i documenti e le informazioni contenuti nel portale sono
fruibili gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 28 si provvede a disciplinare
i servizi del portale e le modalità della loro erogazione.
7. E’ istituito il portale ufficiale del Consiglio regionale in
attuazione della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale).
Art. 10
(Informazione e comunicazione
istituzionale)
1. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta
dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in
applicazione delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:
a) favorire la conoscenza delle disposizioni
normative;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il
loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici
promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e
approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione
delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli
apparati;
f)
promuovere
l'immagine delle amministrazioni in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e
visibilità a eventi ritenuti particolarmente rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Puglia si dota di un sistema
di informazione e comunicazione comprendente servizi, professionalità e
strumenti appositi.
Art. 11
(Uffici per le relazioni con il pubblico)
1. Per lo svolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale di
cui all’articolo 10 operano gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).
2. Gli URP sono istituiti presso ciascun capoluogo di provincia della
regione Puglia e svolgono un ruolo strategico nell’avvicinare l’amministrazione
regionale alle differenti realtà territoriali mediante la comunicazione
istituzionale.
3. In particolare l’URP è la struttura preposta all’attività di
comunicazione sia esterna, in quanto rivolta agli utenti, che interna, in
quanto realizzata nell’ambito della Regione Puglia e degli altri soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1.
4. L’URP ha il compito di favorire il rapporto tra amministrazione e
utenti, garantendo il diritto all’accesso e alla partecipazione, nonché
l’informazione sull’attività della Regione. Spettano all’URP, in particolare, i
seguenti compiti:
a) dare informazioni sulle attività
istituzionali della Regione;
b) fornire assistenza nei procedimenti a cui
l’utente è interessato, anche orientandolo verso strutture e personale che
possano dare informazioni corrette e puntuali su questioni o pratiche che lo
riguardino;
c) acquisire conoscenze circa la domanda di
servizi pubblici da parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa
offerta, mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di
soddisfazione per i servizi erogati;
d) promuovere forme di partecipazione e
cittadinanza attiva anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;
e) recepire le esigenze delle singole realtà
territoriali.
5. Per favorire la massima diffusione delle informazioni sulle attività
della Regione, l’URP regionale opera in collaborazione e coordinamento con gli
URP istituiti presso gli enti e organismi di cui all’articolo 2.
6. La Regione cura il raccordo operativo e funzionale degli URP con le
altre strutture di informazione e comunicazione operanti nel territorio a
favore di imprese, enti e persone singole o associate.
Art. 12
(Altri strumenti di informazione e comunicazione istituzionale)
1. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di
messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
2. Al fine di rendere accessibile e partecipata l’azione della Regione
Puglia, in ogni settore della Regione, si deve prevedere la figura del
referente della comunicazione, incaricato di facilitare il flusso di
informazioni con la struttura di appartenenza, nonché di curare i collegamenti
con l’URP e con il portale elettronico.
Art. 13
(Formazione professionale)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 individuano, nell'ambito delle
proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di
informazione e di comunicazione e ne programmano la relativa formazione.
Art. 14
(Trasparenza dell’attività del Consiglio regionale)
1. In attuazione dei principi inerenti l’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del
Consiglio provvede a disciplinare i propri strumenti di comunicazione
istituzionale, nonché i modi, i tempi e i limiti dell’accesso agli atti
amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla presente
legge in quanto applicabili e dalla normativa vigente in fatto di trasparenza e
di riservatezza.
Capo III
Tutela della trasparenza in
materia di appalti pubblici regionali
Art. 15
(Trasparenza nel settore degli
appalti pubblici)
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione
amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Puglia e gli
altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi della vigente normativa
in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:
a) tutti i provvedimenti finalizzati
all’indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente
e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a
prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
b) per gli appalti di lavori pubblici, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, assumono, quale parametro di
riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento
da quest’ultimo;
c) oltre alle forme di pubblicità previste dalle
leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara
per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul portale
della Regione;
d) ogni singolo atto della sequenza
procedimentale, finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, deve essere
immediatamente pubblicato in via telematica nel portale della Regione Puglia affinché
chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l’iter del
procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa
vigente in materia di tutela della riservatezza;
e) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri
lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate
richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà
di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;
f)
la
nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale,
nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata
in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter
logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto.
Art. 16
(Patto di integrità)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, all’interno dei bandi di gara per
lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila,
prevedono, nell’ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l’impegno
espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in
ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare
le condizioni di eguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti.
Capo IV
Tutela della trasparenza in
materia di personale della Regione, incarichi esterni e concessione di benefici
economici
Art. 17
(Trasparenza nelle procedure
concorsuali e selettive per il personale della Regione)
1. Le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico, anche a
tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 2,
comma 1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in
materia.
2. In particolare si
deve garantire:
a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle
modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l’imparzialità e assicurino
economicità e celerità, ricorrendo anche all’ausilio di sistemi informatizzati
per l’espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli
elaborati;
b) adozione di meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispetto
delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
c) massima accessibilità, fatte salve le norme
in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie
fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni
esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli
esiti delle prove;
d) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve
essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e
deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni
singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali
non possono far parte di queste commissioni.
3 Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa
vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante
sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede
ovvero nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia
in cui si svolge il concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono
essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante
collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in
digitale terrestre.
4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo ove si
terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta
audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato.
5. Nel caso in cui gli enti, le aziende pubbliche e le istituzioni, regionali
o regolate dalla Regione, nonché le società o altri soggetti di diritto privato
controllati dalla Regione, intendano avvalersi di lavoratori interinali o
similari figure di lavoro temporaneo devono preventivamente comunicarlo al
Dirigente del Settore personale, indicando la società o l’ente di cui intendono
avvalersi e le condizioni di fatto che giustificano il ricorso a tale
procedura.
Art. 18
(Pubblicazione dei bandi di concorso)
1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro
previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché, per tutta la durata del
periodo utile alla presentazione delle domande, sui siti ufficiali internet
della Regione e dell’amministrazione che procede.
2. Il link di apertura della sezione concorsi e avvisi di selezione
deve essere inserito nella prima pagina dei siti internet e deve essere ben
visibile e riconoscibile.
3. Sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati anche i
nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le
date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse,
le generalità dei lavoratori avviati al lavoro dalle società o enti di lavoro
interinale.
Art. 19
(Ripartizione dei punteggi per i titoli)
1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già
indicata nel bando di concorso o nell’avviso di selezione.
Art. 20
(Trasparenza e pubblicità delle prove)
1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve
essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e
selezioni, nonché sul sito dell’ente, azienda, istituto e società.
2. Il regolamento di cui all’articolo 28 definisce le modalità e gli
strumenti di registrazione e/o trasmissione delle operazioni concorsuali.
Art. 21
(Trasparenza nel conferimento
di incarichi professionali e di consulenza esterni)
1. Il conferimento all’esterno di incarichi professionali e di
consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni
ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non
potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la
Regione Puglia.
2. La Regione e tutti gli enti elencati all’articolo 2 assicurano, nel
conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari
opportunità di genere.
3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli
incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a
euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da
bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio
dell’ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di
ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta
regionale e degli assessori. Il valore stimato potrà essere aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le
variazioni dei prezzi pubblicati dall’ISTAT.
4. Il Settore personale costituisce e tiene costantemente aggiornato un
elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della Regione, nel quale
siano indicati l’oggetto dell’incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del
provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti. L’elenco deve essere
consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.
5. Gli altri soggetti di cui all’articolo 2 provvedono all’istituzione
e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o
servendosi del portale della Regione Puglia.
Art. 22
(Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere,
forniture e servizi)
1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa
liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per
l’affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli
altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla
struttura committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali
da essi eventualmente affidati per l’esecuzione degli appalti medesimi,
comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.
2. I dirigenti delle strutture che hanno aggiudicato l’appalto curano,
sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti
elenchi sul portale della Regione.
3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per
l’emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.
Art. 23
(Disposizioni particolari in materia di trasparenza dell’attività del personale
dipendente)
1. La Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2
curano la redazione annuale degli elenchi completi dei collaudi, delle
consulenze e di ogni altro tipo di incarico esterno conferito ai dipendenti.
Tali elenchi sono resi pubblici mediante inserimento sul portale della Regione.
Art. 24
(Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici)
1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, istituiscono l’albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone
giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria.
2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli
enti e organismi di cui all’articolo 2, comma 1, consultabile liberamente da
ogni cittadino, contiene:
a) la denominazione del soggetto beneficiario;
b) la struttura che ha proposto il beneficio;
c) la sommaria indicazione delle ragioni in base
alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla
normativa a tutela della riservatezza;
d) il tipo e l’entità del contributo erogato.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 28 sono individuati e definiti
tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell’albo,
nonché i raccordi operativi con il Settore ragioneria.
Capo V
Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi
Art. 25
(Chiarezza degli atti e dei documenti )
1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione
amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Puglia e degli altri
soggetti di cui all’articolo 2 devono essere redatti con un linguaggio chiaro e
comprensibile.
2. L’eventuale uso di termini tecnici, giuridici, nonché di sigle e
abbreviazioni deve essere seguito dall’esplicitazione del rispettivo
significato.
3. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle
persone con disabilità visive ed uditive.
Capo VI
Norme attuative finali
Art. 26
(Verifica e valutazione)
1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione
Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione
dei dirigenti regionali.
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge
si provvede in sede di adozione del regolamento di cui all’articolo 28.
Art. 28
(Norma finale)
1. Con apposito regolamento, da emanarsi non oltre sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni
attuative delle norme in essa contenute.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 giugno 2008