Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
2008
Numero
15
Data
20/06/2008
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 102 del 27.6.2008
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

Capo I
Principi

Art. 1
(Finalità)

 

1. La presente legge detta principi e linee guida per assicurare, nell’ambito della regione Puglia, la trasparenza e la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

 

Art. 2
(Enti interessati)

 

1. La presente legge si applica alla Regione Puglia nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Puglia, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.

 

2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.

 

Capo II
Garanzie fondamentali

Art. 3
(Diritti di cittadinanza amministrativa)

 

1. La Regione Puglia garantisce i diritti di cittadinanza amministrativa attraverso l’osservanza effettiva e rigorosa

dei seguenti principi:

a)      informazione sulle attività svolte dalla Regione;

b)      accesso ai documenti e alle informazioni amministrative;

c)      semplificazione e qualità della regolazione nell’azione amministrativa;

d)      pubblicità, imparzialità, proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

e)      partecipazione ai procedimenti amministrativi e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;

f)        qualità dei servizi pubblici, perseguita anche con l’adozione delle “Carte dei servizi”, con la previsione di strumenti che consentano di esigerne l’applicazione;

g)      conoscibilità dei risultati dell’azione amministrativa.

 

Art. 4
(Promozione dell'etica pubblica)

 

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sulla trasparenza, intende promuovere il rispetto dell'etica pubblica nell’elaborazione e attuazione delle politiche regionali. A tal fine si impegna a predisporre un codice etico condiviso cui improntare i comportamenti di enti e organizzazioni pubbliche.

 

Art. 5
(Informazione e partecipazione)

 

1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario.

 

2. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività.

 

Art. 6
(Accesso agli atti e ai documenti)

 

1. La Regione Puglia riconosce e garantisce alle persone fisiche o giuridiche, singole e associate, il diritto di accedere ad atti, documenti e informazioni, previa motivazione, anche non connessa a un interesse diretto, e nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare riferimento al diritto alla riservatezza e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

 

2. Il diritto di accesso è garantito anche da enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione e dai concessionari dei servizi pubblici regionali.

 

3. Sono altresì tenuti a garantire il diritto di accesso ad atti, documenti e informazioni, nell’ambito delle loro competenze e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, anche gli enti locali, i loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i concessionari di servizi pubblici locali.

 

Art. 7
(Promozione della trasparenza amministrativa)

 

1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2 promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso, a costi ragionevoli, alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

2. A tale scopo la Regione, d’intesa con gli altri soggetti di cui all’articolo 2, favorisce l’istituzione di portali elettronici, tra di essi coordinati e resi tecnicamente compatibili, finalizzati alla concentrazione delle informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio di pubbliche funzioni, al fine di assicurare la massima fruibilità e completezza delle stesse, anche allo scopo di snellire l’attività delle amministrazioni locali e di facilitare l’interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da più enti pubblici o privati.

 

3. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2 assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul portale istituzionale.

 

4. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

 

5. Con il regolamento di cui all’articolo 28 si provvede a specificare i modi, i tempi e i limiti dell’accesso ai documenti e agli atti della Regione Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite e del diritto alla riservatezza.

 

6. I ricorsi in materia di accesso, rivolti all’Ufficio della difesa civica regionale o, in caso di mancata istituzione, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 28.

 

Art. 8
(Patrimonio informativo pubblico)

 

1. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico interesse.

 

2. Il suddetto obbligo è assolto mediante la diffusione e l’utilizzo integrato, nell’ambito regionale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e in particolare attraverso l’implementazione e lo sviluppo della rete telematica della Regione Puglia.

 

Art. 9
(Portale della Regione)

 

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 7, comma 1, è istituito il portale della Regione Puglia, servizio telematico finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel territorio regionale e alla loro libera distribuzione. Dal portale della Regione Puglia si accede alle informazioni dei portali regionali settoriali, che mantengono comunque la propria autonomia organizzativa e finanziaria.

 

2. In attuazione della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, il portale della Regione Puglia, in quanto sito istituzionale, deve rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità.

 

3. Il portale della Regione, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di amministrazione digitale, contiene l’indicazione precisa del trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione Puglia, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi comunque denominati.

 

4. Il portale della Regione pubblica, altresì, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del Presidente della Regione Puglia, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali.

 

5. Tutti i documenti e le informazioni contenuti nel portale sono fruibili gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

 

6. Con il regolamento di cui all’articolo 28 si provvede a disciplinare i servizi del portale e le modalità della loro erogazione.

 

7. E’ istituito il portale ufficiale del Consiglio regionale in attuazione della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale).

 

Art. 10

(Informazione e comunicazione istituzionale)

 

1. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in applicazione delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:

a)      favorire la conoscenza delle disposizioni normative;

b)      illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c)      favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;

d)      promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e)      favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati;

f)        promuovere l'immagine delle amministrazioni in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità a eventi ritenuti particolarmente rilevanti.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Puglia si dota di un sistema di informazione e comunicazione comprendente servizi, professionalità e strumenti appositi.

 

Art. 11
(Uffici per le relazioni con il pubblico)

 

1. Per lo svolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale di cui all’articolo 10 operano gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).

 

2. Gli URP sono istituiti presso ciascun capoluogo di provincia della regione Puglia e svolgono un ruolo strategico nell’avvicinare l’amministrazione regionale alle differenti realtà territoriali mediante la comunicazione istituzionale.

 

3. In particolare l’URP è la struttura preposta all’attività di comunicazione sia esterna, in quanto rivolta agli utenti, che interna, in quanto realizzata nell’ambito della Regione Puglia e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

 

4. L’URP ha il compito di favorire il rapporto tra amministrazione e utenti, garantendo il diritto all’accesso e alla partecipazione, nonché l’informazione sull’attività della Regione. Spettano all’URP, in particolare, i seguenti compiti:

a)      dare informazioni sulle attività istituzionali della Regione;

b)      fornire assistenza nei procedimenti a cui l’utente è interessato, anche orientandolo verso strutture e personale che possano dare informazioni corrette e puntuali su questioni o pratiche che lo riguardino;

c)      acquisire conoscenze circa la domanda di servizi pubblici da parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa offerta, mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione per i servizi erogati;

d)      promuovere forme di partecipazione e cittadinanza attiva anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;

e)      recepire le esigenze delle singole realtà territoriali.

 

5. Per favorire la massima diffusione delle informazioni sulle attività della Regione, l’URP regionale opera in collaborazione e coordinamento con gli URP istituiti presso gli enti e organismi di cui all’articolo 2.

 

6. La Regione cura il raccordo operativo e funzionale degli URP con le altre strutture di informazione e comunicazione operanti nel territorio a favore di imprese, enti e persone singole o associate.

 

Art. 12
(Altri strumenti di informazione e comunicazione istituzionale)

 

1. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

 

2. Al fine di rendere accessibile e partecipata l’azione della Regione Puglia, in ogni settore della Regione, si deve prevedere la figura del referente della comunicazione, incaricato di facilitare il flusso di informazioni con la struttura di appartenenza, nonché di curare i collegamenti con l’URP e con il portale elettronico.

 

Art. 13
(Formazione professionale)

 

1. I soggetti di cui all’articolo 2 individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e ne programmano la relativa formazione.

 

Art. 14
(Trasparenza dell’attività del Consiglio regionale)

 

1. In attuazione dei principi inerenti l’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a disciplinare i propri strumenti di comunicazione istituzionale, nonché i modi, i tempi e i limiti dell’accesso agli atti amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla presente legge in quanto applicabili e dalla normativa vigente in fatto di trasparenza e di riservatezza.

 

Capo III

Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici regionali

 

Art. 15

(Trasparenza nel settore degli appalti pubblici)

 

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a)      tutti i provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b)      per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, assumono, quale parametro di riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento da quest’ultimo;

c)      oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul portale della Regione;

d)      ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale della Regione Puglia affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l’iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;

e)      le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;

f)        la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto.

 

Art. 16
(Patto di integrità)

 

1. I soggetti di cui all’articolo 2, all’interno dei bandi di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila, prevedono, nell’ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l’impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti.

 

Capo IV

Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni e concessione di benefici economici

 

Art. 17

(Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale della Regione) 

 

1. Le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in materia.

 

2. In particolare si deve garantire:

a)      adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l’imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all’ausilio di sistemi informatizzati per l’espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli elaborati;

b)      adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

c)      massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;

d)      composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni.

 

3 Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede ovvero nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre.

 

4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato.

 

5. Nel caso in cui gli enti, le aziende pubbliche e le istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le società o altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, intendano avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro temporaneo devono preventivamente comunicarlo al Dirigente del Settore personale, indicando la società o l’ente di cui intendono avvalersi e le condizioni di fatto che giustificano il ricorso a tale procedura.

 

Art. 18
(Pubblicazione dei bandi di concorso)

 

1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, sui siti ufficiali internet della Regione e dell’amministrazione che procede.

 

2. Il link di apertura della sezione concorsi e avvisi di selezione deve essere inserito nella prima pagina dei siti internet e deve essere ben visibile e riconoscibile.

 

3. Sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse, le generalità dei lavoratori avviati al lavoro dalle società o enti di lavoro interinale.

 

Art. 19
(Ripartizione dei punteggi per i titoli)

 

1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell’avviso di selezione.

 

Art. 20
(Trasparenza e pubblicità delle prove)

 

1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’ente, azienda, istituto e società.

 

2. Il regolamento di cui all’articolo 28 definisce le modalità e gli strumenti di registrazione e/o trasmissione delle operazioni concorsuali.

 

Art. 21

(Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni)

 

1. Il conferimento all’esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la Regione Puglia.

 

2. La Regione e tutti gli enti elencati all’articolo 2 assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.

 

3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio dell’ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Il valore stimato potrà essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le variazioni dei prezzi pubblicati dall’ISTAT.

 

4. Il Settore personale costituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della Regione, nel quale siano indicati l’oggetto dell’incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti. L’elenco deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.

 

5. Gli altri soggetti di cui all’articolo 2 provvedono all’istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Puglia.

 

Art. 22
(Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e servizi)

 

1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per l’affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla struttura committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l’esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

 

2. I dirigenti delle strutture che hanno aggiudicato l’appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti elenchi sul portale della Regione.

 

3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.

 

Art. 23
(Disposizioni particolari in materia di trasparenza dell’attività del personale dipendente)

 

1. La Regione e gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 curano la redazione annuale degli elenchi completi dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico esterno conferito ai dipendenti. Tali elenchi sono resi pubblici mediante inserimento sul portale della Regione.

 

Art. 24
(Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici)

 

1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono l’albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria.

 

2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti e organismi di cui all’articolo 2, comma 1, consultabile liberamente da ogni cittadino, contiene:

a)      la denominazione del soggetto beneficiario;

b)      la struttura che ha proposto il beneficio;

c)      la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;

d)      il tipo e l’entità del contributo erogato.

 

3. Con il regolamento di cui all’articolo 28 sono individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell’albo, nonché i raccordi operativi con il Settore ragioneria.

 

Capo V
Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi

Art. 25
(Chiarezza degli atti e dei documenti )

 

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Puglia e degli altri soggetti di cui all’articolo 2 devono essere redatti con un linguaggio chiaro e comprensibile.

 

2. L’eventuale uso di termini tecnici, giuridici, nonché di sigle e abbreviazioni deve essere seguito dall’esplicitazione del rispettivo significato.

 

3. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con disabilità visive ed uditive.

 

Capo VI
Norme attuative finali

Art. 26
(Verifica e valutazione)

 

1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali.

 

Art. 27
(Norma finanziaria)

 

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede in sede di adozione del regolamento di cui all’articolo 28.

 

Art. 28

(Norma finale)

 

1. Con apposito regolamento, da emanarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute.

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 20 giugno 2008