Art. 1
(Principi)
1. La Regione Puglia riconosce il pubblico
interesse dell'ideazione e della realizzazione delle opere di architettura e
delle trasformazioni del territorio quali strumenti fondamentali per assicurare
la qualità dell'ambiente urbano e rurale, in ossequio alle direttive comunitarie
e alla legislazione nazionale e regionale in materia.
2. La qualità delle opere di architettura e
di trasformazione del territorio è elemento irrinunciabile dello sviluppo
sostenibile volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere
tra i cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future
a fruire delle risorse del territorio.
Art. 2
(Finalità)
1. Sono finalità dell’architettura e delle
opere di trasformazione del territorio:
a)
comprendere e soddisfare le necessità degli
individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello
spazio;
b)
conservare e valorizzare il patrimonio
edilizio di qualità esistente e tutelare gli equilibri naturali del territorio;
c)
dare
attuazione al principio di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito;
d)
migliorare la qualità urbana e la bellezza
degli insediamenti umani e salvaguardare i paesaggi;
e)
dare
risposta alle esigenze della città di tutti e della società multietnica.
Art. 3
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per qualità
architettonica e urbanistica si intende l'esito di uno sviluppo progettuale
partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di
armonico inserimento nel contesto dell’ambiente urbano e rurale che vengono
poste alla base della progettazione secondo i principi di cui all’articolo 1 e
nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
Art. 4
(Obiettivi)
1. In armonia con i principi di cui
all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a)
affermare il valore dell’architettura e
dell’urbanistica come fondamentale espressione della cultura e dell’identità di
una comunità e del suo territorio;
b)
promuovere in ogni tipo di committenza,
pubblica e privata, la domanda di qualità architettonica e urbanistica, come
definita all'articolo 3, anche attraverso procedure concorsuali e altri
incentivi a sostegno del processo;
c)
favorire
il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico e urbanistico dei
principi dello sviluppo sostenibile nel quadro dei riferimenti normativi e
regolamentari europei e nazionali per l’ambiente;
d)
promuovere la diffusione della conoscenza
dell’architettura e dell’urbanistica, in modo da aumentare la consapevolezza e
il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità
dell’ambiente urbano e del territorio;
e)
riconoscere il ruolo dell’architettura e
dell’urbanistica di qualità nello sviluppo economico regionale;
f)
promuovere la conoscenza e la diffusione di
tutte le espressioni artistiche contemporanee favorendo l’inserimento di opere
d’arte in edifici pubblici e privati.
Art. 5
(Procedure concorsuali)
1. La Regione riconosce che la competizione
sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire le
finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio di cui all'articolo 1 e individua pertanto nel concorso di idee e nel
concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine.
2. La presente legge disciplina le modalità
di espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per
l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto
dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario e che pertanto non sono
specificatamente regolati dalla medesima. (1)
3. I concorsi di idee e quelli di
progettazione sono, rispettivamente, strumenti per l’acquisizione di una
proposta ideativa e procedure intese a fornire all’amministrazione
aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e
dell’ingegneria civile.
(1) La Corte costituzionale
con sentenza n. 283/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
5, c. 2 e degli articoli 6,7, e 8 della presente legge.
Art. 6
(Concorsi di idee) (2)
1. Possono partecipare al concorso tutti i
soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di
progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici
e privati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme
che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
2. Il concorrente predispone la proposta
ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta
deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non
può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
3. La valutazione delle proposte presentate
al concorso d’idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita
secondo le procedure di legge, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel
bando di gara.
4. Le stazioni appaltanti riconoscono al
soggetto vincitore un premio di importo compreso tra un minimo del 30 per cento
e un massimo del 60 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per il progetto
preliminare.
5. La stazione appaltante può affidare al
vincitore del concorso di idee, a trattativa privata, la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, a condizione che detta facoltà e il
relativo corrispettivo siano esplicitati nel bando e che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti
dal bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
6. L'idea premiata o le idee premiate sono
acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione
degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di
progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura
sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
7. Il bando per il
concorso di idee, al quale è data la più ampia pubblicità, contiene:
a)
nome,
indirizzo, numeri di telefono e telefax ed e-mail della stazione appaltante;
b)
nominativo del responsabile del procedimento;
c)
descrizione delle esigenze della stazione
appaltante;
d)
eventuali modalità di rappresentazione delle
idee;
e)
modalità
di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una
relazione tecnico economica;
f)
termine
per la presentazione delle proposte;
g)
criteri
e metodi per la valutazione delle proposte;
h)
importo
del premio da assegnare al vincitore del concorso.
(2) La Corte costituzionale con
sentenza n. 283/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,
c. 2 e degli articoli 6,7, e 8 della presente
legge.
Art. 7
(Concorsi di progettazione) (3)
1. Possono partecipare al concorso tutti i
soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di
progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici
e privati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme
che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
2. Nel concorso di progettazione sono
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a
quello di un progetto preliminare. Il tempo di presentazione delle proposte
progettuali deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del
tema e non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
3. La valutazione delle proposte presentate
al concorso di progettazione è effettuata da una commissione giudicatrice,
costituita secondo le procedure di legge.
4. L'ammontare del premio da assegnare al
vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto o piano calcolato
sulla base delle vigenti tariffe professionali. Un’ulteriore somma compresa fra
il 40 e il 70 per cento dello stesso importo è stanziata per i concorrenti
ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni
appaltanti acquistano la proprietà del progetto o piano risultato vincitore. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando,
possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando.
6. Il concorso è aggiudicato con le procedure
aperte.
7. In caso d’intervento di particolare
rilevanza e complessità può procedersi a esperimento di un concorso articolato
in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto
o piano con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare,
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di
idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico dei successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto
previsto al comma 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a quarantacinque giorni per il primo grado e a novanta giorni per il
secondo grado.
8. Il bando per i concorsi di progettazione,
al quale sarà data la più ampia pubblicità, oltre agli elementi elencati dal
comma 7 dell’articolo 6, contiene:
a)
l’indicazione della procedura di
aggiudicazione prescelta;
b)
il
numero dei partecipanti all’eventuale secondo grado;
c)
la
descrizione del progetto;
d)
il
numero di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e)
le
modalità, i contenuti e i termini della domanda di partecipazione nonché i
criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f)
i
criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g)
l’indicazione del carattere vincolante o meno
della decisione della commissione giudicatrice;
h)
le
informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti.
9. Il bando contiene inoltre le informazioni
circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è
stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione
di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di
particolare interesse.
(3) La Corte costituzionale con
sentenza n. 283/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,
c. 2 e degli articoli 6,7, e 8 della presente legge
Art. 8
(Concorsi di progettazione banditi da
privati) (4)
1. Ai concorsi di progettazione banditi da
privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione
statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni
di cui al presente articolo.
2. Il bando di concorso deve richiedere
espressamente che il progetto sia accompagnato da una dettagliata relazione a
firma del progettista che asseveri ai sensi di legge la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati.
3. Il bando di concorso deve inoltre
richiedere un elaborato che documenti il principio dell'accessibilità quale
criterio progettuale. Tale elemento concorre alla valutazione della proposta
progettuale e deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della
commissione giudicatrice.
4. In caso di concorsi a procedura ristretta
il numero non può essere inferiore a sei. Un terzo dei partecipanti sono
indicati dai consigli provinciali competenti per territorio degli ordini cui
appartengono le figure professionali ammesse al concorso e un ulteriore terzo è
indicato dal comune nel cui territorio sarà realizzata l’opera.
(4) La Corte costituzionale con
sentenza n. 283/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,
c. 2 e degli articoli 6,7, e 8 della presente
legge
Art. 9
(Incentivi per i concorsi di
progettazione)
1. E’ istituito presso la Regione un fondo
per il finanziamento parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei
concorsi d’idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della
legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.
2. Le stazioni appaltanti che fruiscono del
finanziamento di cui al comma 1 devono riservare a giovani professionisti d’età
non superiore a quaranta anni e iscritti nell’albo professionale da non più di
dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori
e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale.
Art. 10
(Disposizioni speciali per i concorsi banditi
da privati)
1. Per le opere da realizzarsi in esito a
concorsi di progettazione, gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti, sono ridotti
di una percentuale compresa fra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20
per cento secondo quanto sarà determinato da ogni singolo comune. Nelle more
delle determinazioni comunali la riduzione si applica nella misura minima.
2. Ai fini della procedura da seguire per la
realizzazione delle opere progettate in esito a concorsi di progettazione,
queste sono assimilate a opere specificamente disciplinate da un piano attuativo
contenente precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base alla
vigente normativa, e sono sottoposte a denuncia di inizio dell’attività.
Art. 11
(Opere d’arte negli edifici pubblici e
privati)
1. La Regione, in armonia con il vigente
quadro normativo nazionale e con l’obiettivo di cui all’articolo 4, lettera f):
a)
istituisce un Osservatorio regionale per il
monitoraggio dell’applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 237 (Modificazioni
alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l’arte nei pubblici
edifici);
b)
favorisce il ricorso allo strumento del
concorso d’idee anche per l’assegnazione di incarichi per opere d’arte da
inserire in edifici pubblici e privati.
Art. 12
(Tutela e valorizzazione delle opere di
architettura moderna e contemporanea)
1. La Regione promuove iniziative volte alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con
particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e
contemporanea, che non ricadono nelle competenze statali.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni
redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza
significativa dell’architettura moderna e contemporanea [ realizzati nel
territorio comunale negli ultimi
cinquant’anni.] (5) . In caso di mancato rispetto dei suddetti
termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni
universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono
proporre al Comune elenchi o singole opere opportunamente documentati sui quali
il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli
stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente
documentati alla regione ai fini della tutela nell’ambito del piano
paesaggistico vigente. (
6)
3. Con apposita variante allo strumento
urbanistico vigente, da approvarsi in base alla normativa vigente in materia,
sono stabilite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti
nell’elenco.
4. Dell’avvenuto inserimento nell’elenco è
data comunicazione al progettista, se vivente, nonché al proprietario,
possessore o detentore dell'opera.
5. Gli elenchi sono
trasmessi alla Conferenza di cui all’articolo 14.
6.
Ogni cinque anni i comuni procedono a una revisione dell’elenco di cui al comma
2, integrandolo ove necessario. In occasione della revisione [sono
individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta
anni e] (7) viene data
comunicazione alla competente soprintendenza della loro esistenza e del loro
valore architettonico ai fini dell'eventuale imposizione del vincolo previsto
dalla legislazione statale in materia di beni culturali. Gli edifici che
venissero sottoposti a tale vincolo vengono eliminati dall’elenco comunale in
occasione della prima revisione del medesimo.
6
bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui all’articolo 14, può
richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la
dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura
moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti previsti
dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio). (8)
( 5 ) Parole soppresse dalla l.r. 21/2011, art. 12, c.1, lett.
a)
( 6 ) Comma così integrato dalla l.r. 21/2011,
art. 12, c.1, lett. b)
( 7 ) Parole
soppresse dalla l.r. 21/2011, art. 12, c.1, lett.
c)
( 8 ) Comma aggiunto dalla l.r. 21/2011,
art. 12, c.1, lett.
d)
Art. 13
(Promozione della formazione e della ricerca
in campo architettonico)
1. La Regione promuove lo sviluppo, la
conoscenza e la memoria delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio e incentiva la ricerca, l’innovazione e la qualificazione
professionale a esse collegate, al fine di accrescere la consapevolezza della
responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle
costruzioni e delle trasformazioni dell’ambiente urbano e rurale.
2. A tal fine la
Regione favorisce:
a)
intese
con ordini professionali, università e istituti e organi di ricerca, pubblici e
privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;
b)
la
conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative
culturali e formative.
3. La Regione
s’impegna a:
a)
raccogliere e conservare i materiali
documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea
nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e
delle imprese che hanno operato nel settore;
b)
costituire, sviluppare e promuovere la rete
degli archivi di architettura e di urbanistica, in collaborazione con altri
centri di documentazione europei e con gli istituti pubblici e privati che
perseguono finalità analoghe.
Art. 14
(Conferenza per la qualità architettonica e
dell’ambiente costruito)
1. E’ istituita presso la Presidenza della
Giunta regionale la Conferenza permanente per la qualità architettonica e
dell’ambiente costruito.
2. La Conferenza ha
le seguenti finalità:
a)
promuovere e valorizzare le opere di
architettura contemporanea individuate dai comuni come prescritto all’articolo
12, anche mediante pubbli-cazioni, mostre o altri mezzi che ne consentano la più
ampia pubblicizzazione;
b)
promuovere e incentivare mostre,
pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione idonei a diffondere e ampliare la
conoscenza delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di
epoca moderna e contemporanea;
c)
attivare
i rapporti con la Soprintendenza
archivistica regionale per la formazione di archivi dedicati alle opere di
architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e
contemporanea;
d)
attivare
forme di collaborazione con centri europei di documentazione e istituti pubblici
e privati che perseguono analoghe finalità;
e)
instaurare rapporti di collaborazione con il
Centro di documentazione per l’architettura presso il Ministero dei beni
culturali e con le amministrazioni regionali e statali;
f)
ogni
altra iniziativa idonea a perseguire i fini di cui alla presente legge, con
particolare riguardo alla formazione di archivi dedicati alle opere di
architettura moderna e contemporanea.
3. La Conferenza è
costituita da:
a)
il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b)
il
Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o suo delegato;
c)
il
Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
d)
un
architetto delegato dagli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della regione Puglia;
e)
un
delegato dell’Associazione regionale ingegneri e architetti di Puglia;
f)
un
ingegnere civile-ambientale delegato dagli ordini degli ingegneri della regione
Puglia;
g)
un
architetto delegato dalla facoltà di architettura delle università della Puglia;
h)
un
ingegnere civile-ambientale delegato dalle facoltà di ingegneria delle
università della Puglia;
i)
il
Soprintendente ai beni archivistici della regione Puglia o suo delegato.
4. Ai componenti la Conferenza non spettano
indennità di presenza e rimborsi per spese di viaggio di vitto e alloggio.
Art. 15
(“Premio Apulia" per opere di architettura
contemporanea o di urbanistica)
1. La Regione provvede a istituire uno
speciale riconoscimento, da assegnare ogni anno, denominato “Premio Apulia”,
diviso in due sezioni:
a)
sezione
giovani progettisti, per autori di opere di architettura contemporanea o di
urbanistica che presentano caratteristiche di particolare valore e che si
riferiscono al quinquennio precedente;
b)
sezione
committenza privata, per soggetti che hanno dimostrato una particolare
attenzione al perseguimento della qualità in architettura e in urbanistica.
2. A tal fine presso la Regione è istituita
una speciale Commissione che è presieduta dal Presidente della Giunta regionale
o suo delegato e che è composta da personalità della cultura, esperti nelle
discipline architettoniche, rappresentanti dell’università e degli ordini
professionali.
3. Concorrono al premio di cui al comma 1 le
opere di architettura segnalate dai comuni nel cui territorio sono state
realizzate e che sono state inserite nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo
12. In caso d’inerzia del comune la segnalazione può essere effettuata dal
progettista, dal committente o dal proprietario.
4. Non sono ammesse a concorrere opere che
abbiano già ricevuto lo stesso premio in anni precedenti.
Art. 16
(Regolamento)
1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui all’articolo 9 si fa
fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo di nuova istituzione “Fondo
per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi d’idee e di
progettazione” di euro 20 mila.
2. Alle spese di cui all’articolo 15 si fa
fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo di nuova istituzione “’Premio
Apulia’ per le opere di architettura contemporanea o di urbanistica” di euro 5
mila.
3. Per i successivi esercizi finanziari si
farà fronte con parte delle entrate previste sul capitolo 3061110 “Proventi
delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive (legge 29 giugno
1939, n. 1497 - art.15)”.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 Giugno 2008
INDICE
Art. 1 -
(Principi)
Art. 2 -
(Finalità)
Art. 3 -
(Definizione)
Art. 4 -
(Obiettivi)
Art. 5 - (Procedure
concorsuali)
Art. 6 - (Concorsi
di idee)
Art. 7 - (Concorsi
di progettazione)
Art. 8 - (Concorsi
di progettazione banditi da privati)
Art. 9 - (Incentivi
per i concorsi di progettazione)
Art. 10 -
(Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati)
Art. 11 - (Opere
d’arte negli edifici pubblici e privati)
Art. 12 - (Tutela e
valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea)
Art. 13 -
(Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico)
Art. 14 -
(Conferenza per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito)
Art. 15 - (“Premio
Apulia" per opere di architettura contemporanea)
Art. 16 -
(Regolamento)
Art. 17 - (Norma
finanziaria)