Capo I
Principi
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta principi e linee
guida per assicurare, nell’ambito della regione Puglia, la trasparenza e la
massima conoscibilità dell’azione amministrativa, la chiarezza e la
comprensibilità degli atti, nonché per incentivare la partecipazione informata e
consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e
giuridiche, singole o associate.
Art. 2
(Enti interessati)
1. La presente legge si applica alla Regione
Puglia nonché a enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e
organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione
Puglia, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.
2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e
secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica
inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni,
aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati
o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici
locali.
Capo II
Garanzie fondamentali
Art. 3
(Diritti di cittadinanza
amministrativa)
1. La Regione Puglia garantisce i diritti di
cittadinanza amministrativa attraverso l’osservanza effettiva e rigorosa
dei seguenti principi:
a)
informazione sulle attività svolte dalla
Regione;
b)
accesso
ai documenti e alle informazioni amministrative;
c)
semplificazione e qualità della regolazione
nell’azione amministrativa;
d)
pubblicità, imparzialità, proporzionalità,
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
e)
partecipazione ai procedimenti amministrativi
e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;
f)
qualità
dei servizi pubblici, perseguita anche con l’adozione delle “Carte dei servizi”,
con la previsione di strumenti che consentano di esigerne l’applicazione;
g)
conoscibilità dei risultati dell’azione
amministrativa.
Art. 4
(Promozione dell'etica
pubblica)
1. La Regione Puglia, in attuazione dei
principi sulla trasparenza, intende promuovere il rispetto dell'etica pubblica
nell’elaborazione e attuazione delle politiche regionali. A tal fine si impegna
a predisporre un codice etico condiviso cui improntare i comportamenti di enti e
organizzazioni pubbliche.
Art. 5
(Informazione e
partecipazione)
1. L’attività dei soggetti di cui
all’articolo 2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità,
efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel
pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi
dell’ordinamento comunitario.
2. Al fine di garantire la partecipazione
attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in
forma singola o associata, tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad
assicurare la massima conoscibilità della propria attività.
Art. 6
(Accesso agli atti e ai
documenti)
1. La Regione Puglia riconosce e garantisce
alle persone fisiche o giuridiche, singole e associate, il diritto di accedere
ad atti, documenti e informazioni, previa motivazione, anche non connessa a un
interesse diretto, e nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati
con particolare riferimento al diritto alla riservatezza e al principio di buon
andamento della pubblica amministrazione.
2. Il diritto di accesso è garantito anche da
enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, organismi comunque denominati,
controllati, vigilati o partecipati dalla Regione e dai concessionari dei
servizi pubblici regionali.
3. Sono altresì tenuti a garantire il diritto
di accesso ad atti, documenti e informazioni, nell’ambito delle loro competenze
e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, anche gli enti locali, i loro consorzi
e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque
denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i
concessionari di servizi pubblici locali.
Art. 7
(Promozione della trasparenza
amministrativa)
1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di
cui all’articolo 2 promuovono tutte le opportune iniziative al fine di
assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare
favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso, a costi
ragionevoli, alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche
amministrazioni, anche mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. A tale scopo la Regione, d’intesa con gli
altri soggetti di cui all’articolo 2, favorisce l’istituzione di portali
elettronici, tra di essi coordinati e resi tecnicamente compatibili, finalizzati
alla concentrazione delle informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio di
pubbliche funzioni, al fine di assicurare la massima fruibilità e completezza
delle stesse, anche allo scopo di snellire l’attività delle amministrazioni
locali e di facilitare l’interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da
più enti pubblici o privati.
3. La Regione Puglia e gli altri soggetti di
cui all’articolo 2 assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i
provvedimenti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul portale
istituzionale.
4. Nel perseguimento delle finalità di cui ai
commi 1, 2 e 3, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di
fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle
situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 28
si provvede a specificare i modi, i tempi e i limiti dell’accesso ai documenti e
agli atti della Regione Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche
costituzionalmente garantite e del diritto alla riservatezza.
6. I ricorsi in materia di accesso, rivolti
all’Ufficio della difesa civica regionale o, in caso di mancata istituzione,
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sono disciplinati dal
regolamento di cui all’articolo 28.
Art. 8
(Patrimonio informativo
pubblico)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 sono
tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza
disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di
tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio
informativo comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni
e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale
per finalità di pubblico interesse.
2. Il suddetto obbligo è assolto mediante la
diffusione e l’utilizzo integrato, nell’ambito regionale, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e in
particolare attraverso l’implementazione e lo sviluppo della rete telematica
della Regione Puglia.
Art. 9
(Portale della
Regione)
1. Per il perseguimento degli scopi di cui
all’articolo 7, comma 1, è istituito il portale della Regione Puglia, servizio
telematico finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel
territorio regionale e alla loro libera distribuzione. Dal portale della Regione
Puglia si accede alle informazioni dei portali regionali settoriali, che
mantengono comunque la propria autonomia organizzativa e finanziaria.
2. In attuazione della normativa vigente in
materia di amministrazione digitale, il portale della Regione Puglia, in quanto
sito istituzionale, deve rispettare i principi di accessibilità, nonché di
elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, anche da parte delle
persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità.
3. Il portale della Regione, oltre a quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di amministrazione digitale, contiene
l’indicazione precisa del trattamento economico degli organi di indirizzo
politico-amministrativo della Regione Puglia, dei dirigenti, dei consulenti, dei
membri di commissioni e collegi comunque denominati.
4. Il portale della Regione pubblica,
altresì, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del Presidente
della Regione Puglia, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali.
5. Tutti i documenti e le informazioni
contenuti nel portale sono fruibili gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 28
si provvede a disciplinare i servizi del portale e le modalità della loro
erogazione.
7. E’ istituito il portale ufficiale del
Consiglio regionale in attuazione della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale).
Art. 10
(Informazione e comunicazione
istituzionale)
1. L’attività di informazione e di
comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, in applicazione delle norme vigenti in materia, è
finalizzata a:
a)
favorire
la conoscenza delle disposizioni normative;
b)
illustrare le attività delle istituzioni e il
loro funzionamento;
c)
favorire
l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;
d)
promuovere conoscenze allargate e
approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e)
favorire
processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle
informazioni e di modernizzazione degli apparati;
f)
promuovere l'immagine delle amministrazioni
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità a eventi ritenuti
particolarmente rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione
Puglia si dota di un sistema di informazione e comunicazione comprendente
servizi, professionalità e strumenti appositi.
Art. 11
(Uffici per le relazioni con il
pubblico)
1. Per lo svolgimento dell’attività di
comunicazione istituzionale di cui all’articolo 10 operano gli uffici per le
relazioni con il pubblico (URP).
2. Gli URP sono istituiti presso ciascun
capoluogo di provincia della regione Puglia e svolgono un ruolo strategico
nell’avvicinare l’amministrazione regionale alle differenti realtà territoriali
mediante la comunicazione istituzionale.
3. In particolare l’URP è la struttura
preposta all’attività di comunicazione sia esterna, in quanto rivolta agli
utenti, che interna, in quanto realizzata nell’ambito della Regione Puglia e
degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
4. L’URP ha il compito di favorire il
rapporto tra amministrazione e utenti, garantendo il diritto all’accesso e alla
partecipazione, nonché l’informazione sull’attività della Regione. Spettano
all’URP, in particolare, i seguenti compiti:
a)
dare
informazioni sulle attività istituzionali della Regione;
b)
fornire
assistenza nei procedimenti a cui l’utente è interessato, anche orientandolo
verso strutture e personale che possano dare informazioni corrette e puntuali su
questioni o pratiche che lo riguardino;
c)
acquisire conoscenze circa la domanda di
servizi pubblici da parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa
offerta, mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di
soddisfazione per i servizi erogati;
d)
promuovere forme di partecipazione e
cittadinanza attiva anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;
e)
recepire
le esigenze delle singole realtà territoriali.
5. Per favorire la massima diffusione delle
informazioni sulle attività della Regione, l’URP regionale opera in
collaborazione e coordinamento con gli URP istituiti presso gli enti e organismi
di cui all’articolo 2.
6. La Regione cura il raccordo operativo e
funzionale degli URP con le altre strutture di informazione e comunicazione
operanti nel territorio a favore di imprese, enti e persone singole o associate.
Art. 12
(Altri strumenti di informazione e
comunicazione istituzionale)
1. Le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare
la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione
grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti
civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici
multimediali.
2. Al fine di rendere accessibile e
partecipata l’azione della Regione Puglia, in ogni settore della Regione, si
deve prevedere la figura del referente della comunicazione, incaricato di
facilitare il flusso di informazioni con la struttura di appartenenza, nonché di
curare i collegamenti con l’URP e con il portale elettronico.
Art. 13
(Formazione
professionale)
1. I soggetti di cui all’articolo 2
individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da
adibire alle attività di informazione e di comunicazione e ne programmano la
relativa formazione.
Art. 14
(Trasparenza dell’attività del Consiglio
regionale)
1. In attuazione dei principi inerenti
l’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale,
l'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a disciplinare i propri strumenti
di comunicazione istituzionale, nonché i modi, i tempi e i limiti dell’accesso
agli atti amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla
presente legge in quanto applicabili e dalla normativa vigente in fatto di
trasparenza e di riservatezza.
Capo III
Tutela della trasparenza in materia di
appalti pubblici regionali
Art. 15
(Trasparenza nel settore degli appalti
pubblici)
1. Al fine di assicurare la massima
trasparenza dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la
Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi
della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto
dei seguenti principi:
a)
tutti i
provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica
devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni
che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;
b)
per gli
appalti di lavori pubblici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, assumono,
quale parametro di riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni
eventuale scostamento da quest’ultimo;
c)
oltre
alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive
europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di
qualsiasi importo sono pubblicati sul portale della Regione;
d)
ogni
singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all’affidamento di un
appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel
portale della Regione Puglia affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado
di seguire e monitorare l’iter del procedimento, nel rispetto dei limiti
stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della
riservatezza;
e)
le
commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla
data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione
appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per
impedimenti oggettivi o soggettivi;
f)
la
nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale,
nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata
in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter
logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto.
Art. 16
(Patto di
integrità)
1. I soggetti di cui all’articolo 2,
all’interno dei bandi di gara per lavori e forniture di beni e servizi di
importo superiore a euro 150 mila, prevedono, nell’ambito degli obblighi di
correttezza e buona fede, l’impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da
qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente,
limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o
nell’esecuzione dei contratti.
Capo IV
Tutela della trasparenza in materia di
personale della Regione, incarichi esterni e concessione di benefici
economici
Art. 17
(Trasparenza nelle procedure concorsuali e
selettive per il personale della Regione)
1. Le procedure concorsuali per l’accesso
all’impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri
enti di cui all’articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella
normativa vigente in materia.
2. In particolare si
deve garantire:
a)
adeguata
pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che
tutelino l’imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche
all’ausilio di sistemi informatizzati per l’espletamento di eventuali prove
preselettive e per la correzione degli elaborati;
b)
adozione
di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
c)
massima
accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza,
alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi
compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula
dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;
d)
composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve
essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e
deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo
componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non
possono far parte di queste commissioni.
3 Salvo quanto eventualmente già diversamente
previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono
essere individuati mediante sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni
all’amministrazione che procede ovvero nell’ambito degli albi professionali
diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione.
Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e
trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante
trasmissione televisiva in digitale terrestre.
4. Nel bando devono essere indicati il
giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo
per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale
terrestre utilizzato.
5. Nel caso in cui gli enti, le aziende
pubbliche e le istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le
società o altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, intendano
avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro temporaneo devono
preventivamente comunicarlo al Dirigente del Settore personale, indicando la
società o l’ente di cui intendono avvalersi e le condizioni di fatto che
giustificano il ricorso a tale procedura.
Art. 18
(Pubblicazione dei bandi di
concorso)
1. I bandi di concorso o gli avvisi di
selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa, devono essere
pubblicati, per intero, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché,
per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, sui siti
ufficiali internet della Regione e dell’amministrazione che
procede.
2. Il link di apertura della sezione concorsi
e avvisi di selezione deve essere inserito nella prima pagina dei siti internet
e deve essere ben visibile e riconoscibile.
3. Sui siti internet di cui al comma 1 devono
essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici
e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e
l’esito delle stesse, le generalità dei lavoratori avviati al lavoro dalle
società o enti di lavoro interinale.
Art. 19
(Ripartizione dei punteggi per i
titoli)
1. La ripartizione dei punteggi relativi ai
titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell’avviso di
selezione.
Art. 20
(Trasparenza e pubblicità delle
prove)
1. Le commissioni esaminatrici, nella prima
riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il
relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella
sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’ente, azienda, istituto e
società.
2. Il regolamento di cui all’articolo 28
definisce le modalità e gli strumenti di registrazione e/o trasmissione delle
operazioni concorsuali.
Art. 21
(Trasparenza nel conferimento di incarichi
professionali e di consulenza esterni)
1. Il conferimento all’esterno di incarichi
professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e
motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta
specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente
in servizio presso la Regione Puglia.
2. La Regione e tutti gli enti elencati
all’articolo 2 assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di
consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.
3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di
cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di
servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia
superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata
preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in
giudizio dell’ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti
pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della
Giunta regionale e degli assessori. Il valore stimato potrà essere aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le
variazioni dei prezzi pubblicati dall’ISTAT.
4. Il Settore personale costituisce e tiene
costantemente aggiornato un elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul
portale della Regione, nel quale siano indicati l’oggetto dell’incarico, il
soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i
corrispettivi previsti. L’elenco deve essere consultabile per materia, per
nominativo e per ordine cronologico.
5. Gli altri soggetti di cui all’articolo 2
provvedono all’istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi
strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Puglia.
Art. 22
(Consulenze e incarichi affidati in
esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e
servizi)
1. Unitamente agli altri documenti necessari
per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti
per l’affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli
altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla
struttura committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali
da essi eventualmente affidati per l’esecuzione degli appalti medesimi,
comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.
2. I dirigenti delle strutture che hanno
aggiudicato l’appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva
pubblicazione dei suddetti elenchi sul portale della Regione.
3. La trasmissione degli elenchi di cui al
comma 1 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento di forniture e
servizi aggiudicati.
Art. 23
(Disposizioni particolari in materia di
trasparenza dell’attività del personale dipendente)
1. La Regione e gli altri soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 2 curano la redazione annuale degli elenchi completi dei
collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico esterno conferito ai
dipendenti. Tali elenchi sono resi pubblici mediante inserimento sul portale
della Regione.
Art. 24
(Trasparenza nella concessione di contributi
e benefici economici)
1. La Regione Puglia e gli altri soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono l’albo dei soggetti, siano essi
persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo,
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e
finanziaria.
2. Tale albo, pubblicato sul sito
istituzionale della Regione e degli enti e organismi di cui all’articolo 2,
comma 1, consultabile liberamente da ogni cittadino,
contiene:
a)
la
denominazione del soggetto beneficiario;
b)
la
struttura che ha proposto il beneficio;
c)
la
sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato
assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;
d)
il tipo
e l’entità del contributo erogato.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 28
sono individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e
aggiornamento dell’albo, nonché i raccordi operativi con il Settore ragioneria.
Capo V
Semplificazione del linguaggio dei
testi amministrativi
Art. 25
(Chiarezza degli atti e dei documenti
)
1. Al fine di garantire la massima
trasparenza dell’azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione
Puglia e degli altri soggetti di cui all’articolo 2 devono essere redatti con un
linguaggio chiaro e comprensibile.
2. L’eventuale uso di termini tecnici,
giuridici, nonché di sigle e abbreviazioni deve essere seguito
dall’esplicitazione del rispettivo significato.
3. Deve essere comunque assicurata la
comprensibilità anche alle persone con disabilità visive ed uditive.
Capo VI
Norme attuative finali
Art. 26
(Verifica e
valutazione)
1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti,
istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra
gli elementi di valutazione dei dirigenti regionali.
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Agli eventuali oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge si provvede in sede di adozione del
regolamento di cui all’articolo 28.
Art. 28
(Norma finale)
1. Con apposito regolamento (1), da emanarsi
non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute.
(1) Vedi, al
riguardo, il Reg. 29 settembre 2009, n.
20.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 20 giugno 2008