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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
20
Data
29/07/2008
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 124 dell'1 agosto 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Puglia promuove la costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale, con una sede regionale e una sede per ogni provincia, per:

a)      comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all’estero, i vini, gli oli e tutti gli altri prodotti agroalimentari del territorio pugliese e, in particolare, favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini e degli oli di qualità regionali, con specifico riguardo ai vini a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a denominazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura biologica;

b)      sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle produzioni vinicole e olearie;

c)      favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e dell’olio e degli altri prodotti agroalimentari del territorio;

d)      contribuire alla formazione di figure professionali esperte nei settori viticolo,vinicolo, olivicolo ed elaiotecnico, con specifiche competenze settoriali nella finanza, nella gestione delle risorse umane, nelle strategie manageriali, nel marketing e nella comunicazione dei prodotti vino e olio.

 

Art. 2

(Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale)

 

1. L’Enoteca/Elaioteca regionale è un’associazione costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori agricoli riconosciuti, cooperative agricole, distretto enologico e soggetti privati.

 

2. L’associazione di cui al comma 1 ha sede legale presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

 

3. La Regione Puglia, le province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia stipulano apposito protocollo, definendo i diritti e gli obblighi di ciascuno, per istituire l’ente promotore della costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale.

 

4. Le sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca regionale devono:

a)      essere istituite, per ciascuna provincia pugliese, in una città nella quale insistono aree di produzione, coltivazione e strutture produttive e abbia nel proprio territorio almeno una DOC e DOP;

b)      essere allocate presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici;

c)      garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei per la conservazione dei vini e degli oli della Puglia;

d)      presentare vini pugliesi a DOC e IGT e oli pugliesi a DOP e IGP, oltre che vini e oli prodotti con metodi di agricoltura biologica;

e)      sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

f)        svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti a valorizzare i vini e gli oli della Puglia e promuovere la loro conoscenza e il loro consumo attraverso la formulazione di programmi triennali di attività, in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici di qualità e tradizionali pugliesi;

g)      provvedere alla selezione dei vini e degli oli pugliesi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;

h)      realizzare, d’intesa e in collaborazione con l’Unione delle camere di commercio, il concorso enologico e il concorso oleario pugliesi;

i)        predisporre, con l’Unione delle camere di commercio e con i consorzi di tutela della Regione Puglia, l’attività di promozione dei vini e degli oli di qualità a denominazione di origine;

j)        svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade del vino e dell’olio d’oliva e delle enoteche ed elaioteche inserite in dette strade, secondo le direttive fornite dalla Regione.

 

Art. 3

(Finanziamenti)

 

1. Per concorrere a perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, le province, l’Unione delle camere di commercio e le camere di commercio concedono alla Enoteca/Elaioteca regionale i seguenti finanziamenti:

a)      contributo annuo permanente sulle spese di funzionamento;

b)      contributo, fino al 65 per cento della spesa ammessa, per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi, contenute in apposito programma triennale proposto dagli organi gestionali dell’Enoteca/Elaioteca regionale e approvato dalla Giunta regionale;

c)      contributo, fino al 25 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione di studi e ricerche di mercato per accrescere la presenza delle produzioni pugliesi di qualità sui mercati internazionali e nazionali;

d)      contributo, fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisizione a titolo oneroso della documentazione e degli oggetti relativi alla cultura contadina, per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, per la ricostruzione dell’identità economica e culturale dei territori di produzione dei vini e degli oli di qualità.

 

2. Il protocollo da stipularsi con le province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia deve prevedere che le province si fanno carico di mettere a disposizione, secondo quanto previsto all’articolo 2 , idonei locali quali sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca regionale mentre l’Unione delle camere di commercio di Puglia si fa carico di svolgere, con proprio personale, funzioni di controllo e coordinamento di ciascuna sede provinciale.

 

3. Le province, l’Unione delle camere di commercio e le camere di commercio partecipano ognuna nella misura del 10 per cento al contributo di cui al comma 1.

 

Art. 4

(Modalità di concessione dei finanziamenti)

 

1. La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      l’Enoteca/Elaioteca deve adottare lo statuto approvato dalla Giunta regionale e si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di contabilità;

b)      fra gli associati devono essere presenti i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini e oli di qualità o biologici imbottigliati;

c)      il Consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, dai rappresentanti dell’ente promotore costituito ai sensi dell’articolo 2.

 

Art. 5


(Attività propedeutiche)

 

1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari cura le attività propedeutiche per la costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale redigendo lo schema di statuto e degli atti costitutivi, che sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’ente promotore.

 

2. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede, altresì, ad adottare un logo caratteristico dell’Enoteca/Elaioteca regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di servizio.

 

Art. 6


(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

 

Art. 7


(Norma finanziaria)

 

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100 mila, fanno carico sul capitolo 111164 “Spese per attività di divulgazione e promozione commerciale” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 - risorse vincolate U.P.B. 8.1.5 “Interventi in materia di agricoltura”.

 

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo 111164 in sede di bilancio annuale di previsione.

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 29 luglio 2008