Art. 1
(Finalità)
1.
La
Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove
la valorizzazione e l’utilizzazione delle produzioni agricole regionali,
favorendo la commercializzazione e l’uso dei prodotti provenienti dalle aziende
agricole ubicate nel proprio territorio, garantendo ai consumatori una maggiore
trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori
sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2.
Ai
fini di cui al comma 1, la Regione interviene per:
a)
incentivare
l’impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica,
di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei
pasti;
b)
sostenere
l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli
imprenditori agricoli;
c)
favorire
l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese
esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio
regionale;
d)
garantire
il rispetto della normativa in materia di presentazione e etichettatura dei
prodotti agricoli freschi e trasformati, attraverso idonea attività di
controllo, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del
consumatore;
e)
favorire
l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte
della distribuzione.
3.
All’attuazione
della presente legge provvedono la regione e gli enti locali, secondo le
rispettive competenze.
Art. 2
(Utilizzo
dei prodotti agricoli
di
origine regionale nei servizi
di
ristorazione collettiva
affidati da enti
pubblici)
1.
I
servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire
che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine
regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei
prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2.
Negli
appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e
agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica, l’utilizzo di prodotti
agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al
comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Sono fatti salvi
i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
alla loro scadenza.
3.
L’utilizzazione
di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti
dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, affidati da enti pubblici,
deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti
d’informazione ai destinatari dei servizi.
Art. 3
(Disposizioni
in materia di vendita diretta
da
parte degli imprenditori agricoli)
1.
I
comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di
prodotti agricoli pugliesi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), almeno il 20 per cento
del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni
sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di
tale percentuale.
2.
Al
fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare
un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli
stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio
piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di punti per la
vendita diretta dei prodotti dell’azienda e di mercati dei prodotti agricoli
locali riservati ai soli imprenditori agricoli.
Art. 4
(Promozione
dei prodotti agricoli di origine regionale)
1.
La
regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e
favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni
alimentari regionali da parte dei consumatori.
2.
Ai
fini di cui al comma 1:
a)
alle
imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico e operanti
nel territorio regionale che, nell’ambito degli approvvigionamenti di prodotti
agricoli effettuati nel corso dell’anno, acquistano per almeno il 30 per cento,
in termini di valore, prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato,
al fine di pubblicizzarne l’attività e l’uso di detti prodotti, un apposito
contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono stabilite
con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale;
b)
l’approvvigionamento
dei prodotti di cui alla lettera a), nella percentuale ivi indicata, deve essere
documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l’indicazione
dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti
acquistati;
c)
le
imprese di cui alla lettera a) sono inserite in un apposito circuito regionale,
per un ritorno d’immagine, nell’ambito delle attività promozionali della Regione
Puglia. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, deve approvare il regolamento di utilizzo del
marchio e il programma di valorizzazione del circuito.
Art. 5
(Disposizioni
in materia di commercio dei prodotti agricoli
di
origine regionale)
1.
Nelle
strutture di vendita di cui alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11
(Nuova disciplina del commercio), in deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, lettera d), a esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti
appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli
regionali.
2.
Per
le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.
Art. 6
(Attività
di controllo e sanzioni)
1.
La
regione, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze,
esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di
cui alla presente legge.
2.
Per
l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si
avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso
l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3.
Per
lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 1° agosto 2005 (Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento CE n.1148/2001 della Commissione CE, in materia di
controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel
settore degli ortofrutticoli freschi), la regione si avvale degli organi di
polizia amministrativa locale.
Art. 7
(Norma
finanziaria)
1.
La
presente normativa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio autonomo
della regione.
Art. 8
(Parere
comunitario di compatibilità)
2.
Gli
effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere
positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato CE.
La
presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 19 dicembre 2008