Art. 1
(Campo
di applicazione e definizioni)
1.
Le
presenti norme, nel rispetto del comma 2 dell’articolo 2
e del comma 1 dell’articolo 10
dello Statuto
della Regione Puglia, si applicano ai processi termici dell’industria
metallurgica del solo settore relativo ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato 1
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento), sviluppati all’interno di impianti soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale ai sensi del medesimo d.lgs. 59/2005 che
sono una fonte di emissioni di policlorodibenzodiossina (PCDD) e
policlorodibenzofurani (PCDF), quali:
a)
industria
primaria del ferro e dell’acciaio;
b)
industria
secondaria del ferro e dell’acciaio;
c)
industria
primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.
2.
Ai
fini delle presenti norme si intende per:
a)
“tutela
del territorio”: la tutela degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani,
comprendendo i paesaggi terrestri, le acque interne e marine i cui caratteri
derivano dall’azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni;
b)
“tutela
della salute e dell’ambiente”: la tutela della salubrità ambientale,
individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificate dall’articolo
1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come prioritaria nell’adozione
di forme di tutela giuridica più restrittive ovvero di limiti più restrittivi di
emissione in atmosfera di PCDD e PCDF, al fine di prevenire ed evitare un
pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per
il territorio;
c)
“emissione”:
la diffusione diretta o indiretta nell’aria di sostanze da fonti localizzate o
diffuse nell’impianto;
d)
“valore
limite di emissione”: la massa, espressa in termini di parametri specifici, la
concentrazione e/o il livello di un’emissione, che non può essere superata
nell’unità di volume ovvero in uno o più intervalli di tempo;
e)
“PCDD
e PCDF”: tutte le dibenzodiossine e i dibenzofurani policlorurati di cui
all’articolo 4;
f)
“tossicità
equivalente” (TEQ): la tossicità equivalente, alla 2, 3, 7, 8,
tetracloroparadibenzodiossina, calcolata come illustrato all’articolo 4.
Art. 2
(Valori
limite di emissione nell’atmosfera)
1.
In
attuazione di quanto previsto dal protocollo di Aarhus, ratificato e reso
esecutivo dalla legge 6 marzo 2006, n. 125, tutti gli impianti di cui
all’articolo 1 di nuova realizzazione devono adeguarsi ai valori limite
ottenibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In
particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori
limite di emissione per i gas di scarico:
a)
Somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ
su metro cubo (ng TEQ/Nm3).
2.
Tutti gli impianti già esistenti e in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi
ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal
protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario:
a) a partire
dal 30 giugno 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm3;
b) a partire
dal 31 dicembre 2010: somma di PCCD e PCDF
0,4 ngTEQ/Nm3. (1)
3.
I
valori limite suddetti sono riferiti a un tenore di ossigeno, da determinarsi
per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno è fissato nel piano di
campionamento di cui all’articolo 3.
(1)
comma così sostituito dall’art. 1,
comma 1 della L.R.
30 marzo 2009, n. 8.
Il testo originario era così articolato:”
Tutti
gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base
dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario: a
partire dal 1° aprile 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm3; a partire dal 31 dicembre 2010: somma di
PCDD e PCDF 0,4 ngTEQ/Nm3.”
Art. 3
(Vigilanza
e controllo)
1.
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i
gestori di impianti di cui all’articolo 1, già esistenti e in esercizio, devono
elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e
presentarlo all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia
(ARPA Puglia) per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per
l’adozione dello stesso. Gli oneri connessi all’esecuzione del predetto piano
sono a totale carico dei soggetti gestori. Nell’ambito del piano l’ARPA Puglia
provvede a effettuare verifiche a campione per valutare l’effettiva attuazione
dei piani di campionamento e la relativa efficacia. Per tutti gli impianti di
cui all’articolo 1 di nuova realizzazione, l’elaborazione del piano di
campionamento e la validazione dello stesso da parte dell’ARPA Puglia è
adempimento essenziale ai fini del conseguimento delle autorizzazioni necessarie
per l’entrata in esercizio.
1 bis. Il valore di emissione, da
confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è
calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente
procedura:
a)
effettuare almeno tre campagne di misura all’anno;
b)
ogni campagna è articolata su tre misure consecutive,
con campionamento di 6-8 ore ciascuna;
c)
il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è
ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione
dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura;
d)
le misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato;
e)
il valore di emissione su base annuale è ottenuto
operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure
effettuate.(2)
1.
In
caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 2, valutato sulla base del
protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione
alla Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, che diffida il gestore
dell’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta
giorni, nei limiti previsti. Ove il gestore non adempia la diffida entro i
termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio
dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e
sanità, alla provincia territorialmente competente, all’ARPA e all’azienda
sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita
conferenza di servizi solo a valle dell’individuazione e rimozione delle cause
che hanno determinato il superamento dei valori limite.
(2)
comma aggiunto dall’art. 1, comma 2 della L.R.
30 marzo 2009, n. 8
Art. 4
(Fattori
di equivalenza per le
dibenzodiossine
e i dibenzofurani)
1.
La
concentrazione TEQ va calcolata mediante i fattori di equivalenza tossica
riportati al punto 4 dell’allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 19 dicembre 2008