IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “
Statuto della Regione Puglia”.
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Visto l’art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
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Vista la L.R. n. 15 del 30/9/2004.
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Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1290 del 15/072008 di adozione
del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Il comma 3 viene così sostituito:
“I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea
specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l’Università e la
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di
laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente
ordinamento;
b) comprovata esperienza di
servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per
almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.”
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 luglio 2008