Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
4
Data
22/04/2008
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Procedure per l'erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 67 del 28 aprile 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Vista la L.R. n. 10/2004 art. 4.

 

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell’8/04/2008 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

 

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

 

1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, a norma della disciplina comunitaria (Regolamento (CE) N. 2204/2002), in materia di:

 

a)      Aiuti alla creazione di posti di lavoro, in applicazione dell’art. 4 di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione;

 

b)      Aiuti all’assunzione stabile, tutelata e sicura di lavoratori svantaggiati, in applicazione dell’art. 5 e di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione.

 

2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

 

-         carboniero;

 

-         della costruzione navale;

 

-         operanti in attività direttamente connesse all’esportazione (direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione e agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti esportati);

 

-         operanti in settori condizionati all’impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

 

Nel caso di aiuti concessi in favore della creazione di posti di lavoro, non possono accedere alle agevolazioni anche le imprese appartenenti al settore dei trasporti.

 

3. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.

 

4. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, “Risorse umane”, misura 3.11.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

 

a)      aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;

 

b)      piccola o media impresa, un’impresa quale definita dall’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

 

c)      intensità lorda dell’aiuto, l’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

 

d)      intensità netta dell’aiuto, l’importo attualizzato dell’aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;

 

e)      numero di dipendenti, il numero di unità lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

 

f)        lavoratore svantaggiato, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

 

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

 

ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

 

iii)qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;

 

iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per le difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

 

v)  qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

 

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

 

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

 

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

 

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

 

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale;

 

xi) qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

 

g)      costi sal"Times New Roman"i, incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:

 

-         la retribuzione lorda, vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta,

 

-         i contributi di sicurezza sociale obbligatori.

 

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese di ogni dimensione, le organizzazioni no profit, le cooperative, anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.

 

Art. 4

(Localizzazione)

 

1. Le imprese potranno accedere ai finanziamenti solo per progetti di assunzione presso le sedi ubicate nel territorio della Regione Puglia.

 

Art. 5

(Creazione di posti di lavoro)

1. L’aiuto regionale può essere concesso per la creazione di posti di lavoro. Per creazione di posti di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro rispetto alla media di un periodo di riferimento. Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno; il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA.

 

2. Per accedere alle agevolazioni devono ricorrere le seguenti condizioni:

 

-         i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti, sia dello stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

 

-         i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni nel caso delle PMI;

 

-         i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perder l’impiego precedente.

 

Art. 6

(Assunzione di lavoratori svantaggiati)

1. L’aiuto regionale può essere concesso per l’assunzione di qualsiasi persona appartenente ad una categoria di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

 

Art. 7

(Criteri e modalità)

1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.

 

3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

 

Art. 8

(Intensità di aiuto)

1. I bandi, di cui all’articolo precedente, prevedranno espressamente l’intensità di aiuto riconosciuta ai soggetti beneficiari. Tale intensità non potrà superare i massimali previsti dai regolamenti comunitari.

 

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo nell’ambito del Fondo sociale europeo sono quelle indicate nel Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nel Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.1999 relativo al Fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003.

 

2. Ulteriori e specifiche indicazioni riguardanti l’ammissibilità delle spese sono contenute in allegato al Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 Fondo Sociale Europeo.

 

3. In generale, per essere considerate ammissibili, le spese devono essere:

 

-         conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle altre norme comunitarie e nazionali applicabili;

 

-         conformi sia alle tipologie di spese ammissibili nell’ambito del Fondo sociale europeo, sia alle Misure ed alle indicazioni del POR Puglia 2000-2006 FSE;

 

-         strettamente connesse all’azione approvata e realizzata;

 

-         sostenute entro il termine iniziale e finale di ammissibilità;

 

-         documentate con giustificativi originali;

 

-         conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;

 

-         registrate nella contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori;

 

-         contenute entro i limiti (per natura e per importo) del preventivo approvato;

 

-         conformi alle prescrizioni impartite dal soggetto gestore in materia.

 

4. Le spese ammissibili sono i costi sal"Times New Roman"i lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.

 

5. I costi sal"Times New Roman"i lordi di ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono rilevabili, dalla busta paga mensile, redatta in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l’impresa beneficia.

 

6. Per “spese effettivamente sostenute” (o, in breve, “spese sostenute”), si intendono i pagamenti effettuati dai soggetti attuatori, in relazione alle spese ammissibili nell’ambito del progetto. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 448/04, i pagamenti effettuati devono essere comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Le spese certificate che non corrispondono a questa definizione di “spesa effettivamente sostenuta” (o “spesa sostenuta”), non saranno riconosciute.

 

Art. 10

(Revoche)

 

1. Costituisce causa di revoca del contributo l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in questa ultima eventualità, della mancata assunzione di altro lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a parità di trattamento economico e normativo.

 

2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 22 aprile 2008

 

 

 

Riferimenti normativi

 

-         Decisione della Commissione C(2004) del 30 novembre 2004 di modifica alla Decisione della Commissione C(2000) 2050 del 01 agosto 2000 relativa al Q.C.S. Ob. 1 - Regioni del Mezzogiorno;

 

-         Decisione C (2004) 5449 della Commissione del 20/12/2004 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia (POR) 2000-2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo; Regolamento (CE) n.1260 del 21/06/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

 

-         Regolamento (CE) n. 1784 del 12/07/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 

-         Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 31 maggio 2000 in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali;

 

-         La Decisione della Commissione europea n. 324/2007 del 28 novembre 2007 di approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 che indica, tra l’altro, le aree ammissibili alla deroga di cui agli art. 87 3 a) del trattato;

 

-         Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 dicembre 2006 alla serie L 379/15;

 

-         Regolamento (CE) n. 1627/2006 del 24/10/2006 che modifica il Regolamento (CE) n. 794/04 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti;

 

-         Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato;

 

-         Regolamento (CE) n. 659/99 del 22/03/99 recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato;

 

-         Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 alla serie L 337), come rettificato; (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 24 dicembre 2002 alla serie L 349);

 

-         Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/1 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 febbraio 2004 alla serie L 63);

 

-         Regolamento (CE) n. 1976/2006, del 20/12/2006, relativo alla modifica dei regolamenti (CE) n. 2004/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

 

-         Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

 

-         Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

 

-         Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002, che modifica il Regolamento (CE) n. 438/01 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali L.r. n. 13 del 25/9/2000 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 - 2006”;

 

-         Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

 

-         Legge regionale n. 10 del 29/06/2004;

 

-         Legge regionale n. 32 del 02/11/2006;

 

-         Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 15/02/2005 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia (POR) 2000 - 2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo;

 

-         Complemento di programmazione della Regione Puglia approvato con delibera della Giunta Regionale n. 51 del 10/02/2004, pubblicato sul BURP n. 21 del 25/02/2004;

 

-         Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 07/03/2005 di approvazione del Complemento di Programmazione del Programma Operativo della Regione Puglia (POR) 2000 - 2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo, così come modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2006;

 

-         Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 19/06/2006 di approvazione del complemento di Programmazione del POR PUGLIA 2000 - 2006 adeguato a seguito degli adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza aggiornato a marzo 2006.