IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”.
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Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”.
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Vista la L.R. n. 10/2004 art. 4.
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Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell’8/04/2008 di adozione
del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Ambito di
applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina i
regimi di aiuto regionali esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla
Commissione Europea, a norma della disciplina comunitaria (Regolamento (CE) N.
2204/2002), in materia di:
a)
Aiuti
alla creazione di posti di lavoro, in applicazione dell’art. 4 di tutte le
condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5
dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione;
b)
Aiuti
all’assunzione stabile, tutelata e sicura di lavoratori svantaggiati, in
applicazione dell’art. 5 e di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore
dell’Occupazione.
2. Il presente
Regolamento non si applica ai seguenti settori:
-
carboniero;
-
della
costruzione navale;
-
operanti
in attività direttamente connesse all’esportazione (direttamente connessi ai
quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione e agli aiuti
condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti esportati);
-
operanti
in settori condizionati all’impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto
ai prodotti importati.
Nel caso di aiuti concessi in favore della
creazione di posti di lavoro, non possono accedere alle agevolazioni anche le
imprese appartenenti al settore dei trasporti.
3. Il dettaglio delle procedure è definito da
appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.
4. Le risorse disponibili sono quelle
rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, “Risorse umane”, misura 3.11.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del
presente regolamento, si intende per:
a)
aiuto:
qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo
1, del trattato CE;
b)
piccola
o media impresa, un’impresa quale definita dall’allegato I del regolamento (CE)
n. 70/2001;
c)
intensità lorda dell’aiuto, l’importo
dell’aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori
utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è
concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo
dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote
sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di
interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo
dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile
al momento della concessione;
d)
intensità netta dell’aiuto, l’importo
attualizzato dell’aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale
dei costi di cui trattasi;
e)
numero
di dipendenti, il numero di unità lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di
lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a
tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
f)
lavoratore svantaggiato, qualsiasi persona
appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza,
nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno
dei seguenti criteri:
i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25
anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
ii) qualsiasi lavoratore migrante che si
sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella
Comunità per assumervi un lavoro;
iii)qualsiasi persona appartenente ad una
minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze
linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per
incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
iv) qualsiasi persona che desideri
intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia lavorato, né
seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi
persona che abbia lasciato il lavoro per le difficoltà di conciliare vita
lavorativa e vita familiare;
v)
qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) qualsiasi persona priva di un titolo di
studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di
lavoro o in procinto di perderlo;
vii) qualsiasi persona di più di 50 anni
priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo,
ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8
mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
ix) qualsiasi persona riconosciuta come
affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione
nazionale;
x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto
il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena
detentiva o a un’altra sanzione penale;
xi) qualsiasi donna di un’area geografica al
livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100%
della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la
disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione
maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
g)
costi
sal"Times New Roman"i, incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di
fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
-
la
retribuzione lorda, vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta,
-
i
contributi di sicurezza sociale obbligatori.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di aiuto
sono le imprese di ogni dimensione, le organizzazioni no profit, le cooperative,
anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna,
aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Art. 4
(Localizzazione)
1. Le imprese potranno accedere ai
finanziamenti solo per progetti di assunzione presso le sedi ubicate nel
territorio della Regione Puglia.
Art. 5
(Creazione di posti di lavoro)
1. L’aiuto regionale
può essere concesso per la creazione di posti di lavoro. Per creazione di posti
di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro rispetto
alla media di un periodo di riferimento. Il numero di posti di lavoro
corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di
lavoratori subordinati occupati a tempo pieno; il lavoro dei dipendenti che non
hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale è
contabilizzato in frazioni di ULA.
2. Per accedere alle
agevolazioni devono ricorrere le seguenti condizioni:
-
i posti
di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di
dipendenti, sia dello stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla
media dei dodici mesi precedenti;
-
i posti
di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni, o
di due anni nel caso delle PMI;
-
i
lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver
mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perder l’impiego
precedente.
Art. 6
(Assunzione di lavoratori svantaggiati)
1. L’aiuto regionale può essere concesso per
l’assunzione di qualsiasi persona appartenente ad una categoria di cui all’art.
2 del presente Regolamento.
Art. 7
(Criteri e modalità)
1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto
la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i
soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando
esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le
imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non
trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art. 8
(Intensità di aiuto)
1. I bandi, di cui all’articolo precedente,
prevedranno espressamente l’intensità di aiuto riconosciuta ai soggetti
beneficiari. Tale intensità non potrà superare i massimali previsti dai
regolamenti comunitari.
Art. 9
(Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili a contributo
nell’ambito del Fondo sociale europeo sono quelle indicate nel Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, nel Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12.7.1999 relativo al Fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE)
n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003.
2. Ulteriori e specifiche indicazioni
riguardanti l’ammissibilità delle spese sono contenute in allegato al
Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 Fondo Sociale Europeo.
3. In generale, per essere considerate
ammissibili, le spese devono essere:
-
conformi
alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle altre norme
comunitarie e nazionali applicabili;
-
conformi
sia alle tipologie di spese ammissibili nell’ambito del Fondo sociale europeo,
sia alle Misure ed alle indicazioni del POR Puglia 2000-2006 FSE;
-
strettamente connesse all’azione approvata e
realizzata;
-
sostenute entro il termine iniziale e finale
di ammissibilità;
-
documentate con giustificativi originali;
-
conformi
alle leggi contabili e fiscali nazionali;
-
registrate nella contabilità generale e
specifica dei soggetti attuatori;
-
contenute entro i limiti (per natura e per
importo) del preventivo approvato;
-
conformi
alle prescrizioni impartite dal soggetto gestore in materia.
4. Le spese ammissibili sono i costi
sal"Times New Roman"i lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei
dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.
5. I costi sal"Times New Roman"i lordi di
ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono
rilevabili, dalla busta paga mensile, redatta in conformità alla normativa
vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da
ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei
riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e
INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui
l’impresa beneficia.
6. Per “spese effettivamente sostenute” (o,
in breve, “spese sostenute”), si intendono i pagamenti effettuati dai soggetti
attuatori, in relazione alle spese ammissibili nell’ambito del progetto. Ai
sensi del Regolamento (CE) n. 448/04, i pagamenti effettuati devono essere
comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente. Le spese certificate che non corrispondono a questa definizione di
“spesa effettivamente sostenuta” (o “spesa sostenuta”), non saranno
riconosciute.
Art. 10
(Revoche)
1. Costituisce causa di revoca del contributo
l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in
organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto
salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in
questa ultima eventualità, della mancata assunzione di altro lavoratore con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a parità di trattamento
economico e normativo.
2. I Bandi per la presentazione delle domande
di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 22 aprile 2008
Riferimenti
normativi
-
Decisione della Commissione C(2004) del 30
novembre 2004 di modifica alla Decisione della Commissione C(2000) 2050 del 01
agosto 2000 relativa al Q.C.S. Ob. 1 - Regioni del Mezzogiorno;
-
Decisione C (2004) 5449 della Commissione del
20/12/2004 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia (POR)
2000-2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo; Regolamento (CE)
n.1260 del 21/06/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
-
Regolamento (CE) n. 1784 del 12/07/1999
relativo al Fondo Sociale Europeo;
-
Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 31 maggio
2000 in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi
Strutturali;
-
La
Decisione della Commissione europea n. 324/2007 del 28 novembre 2007 di
approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per
il periodo 2007-2013 che indica, tra l’altro, le aree ammissibili alla deroga di
cui agli art. 87 3 a) del trattato;
-
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 dicembre 2006 alla serie L 379/15;
-
Regolamento (CE) n. 1627/2006 del 24/10/2006
che modifica il Regolamento (CE) n. 794/04 relativamente ai moduli standard per
la notifica degli aiuti;
-
Regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento
(CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art. 93 del
trattato;
-
Regolamento (CE) n. 659/99 del 22/03/99
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato;
-
Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 alla serie L 337),
come rettificato; (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 24 dicembre 2002
alla serie L 349);
-
Regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/1
per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla
ricerca e sviluppo (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 febbraio 2004
alla serie L 63);
-
Regolamento (CE) n. 1976/2006, del
20/12/2006, relativo alla modifica dei regolamenti (CE) n. 2004/2002, (CE) n.
70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di
applicazione;
-
Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo
2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda
l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi
strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
-
Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo
2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per
quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali;
-
Regolamento (CE) n. 2355/2002 della
Commissione del 27 dicembre 2002, che modifica il Regolamento (CE) n. 438/01
recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio
per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali L.r. n. 13 del 25/9/2000 “Procedure per
l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 - 2006”;
-
Decreto
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni e
integrazioni;
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Legge
regionale n. 10 del 29/06/2004;
-
Legge
regionale n. 32 del 02/11/2006;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 81
del 15/02/2005 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia
(POR) 2000 - 2006, adeguato a seguito della revisione di metà periodo;
-
Complemento di programmazione della Regione
Puglia approvato con delibera della Giunta Regionale n. 51 del 10/02/2004,
pubblicato sul BURP n. 21 del 25/02/2004;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 253
del 07/03/2005 di approvazione del Complemento di Programmazione del Programma
Operativo della Regione Puglia (POR) 2000 - 2006, adeguato a seguito della
revisione di metà periodo, così come modificato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del 25 gennaio 2006;
-
Deliberazione della Giunta Regionale n. 881
del 19/06/2006 di approvazione del complemento di Programmazione del POR PUGLIA
2000 - 2006 adeguato a seguito degli adattamenti approvati dal Comitato di
Sorveglianza aggiornato a marzo 2006.