IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
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Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
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Visto l’art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
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Visto il Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3;
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Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 990 del 13 giugno 2008 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
I commi 9. e 10. dell’art. 4 sono soppressi.
Art. 2
Dopo l’art. 4 è introdotto il seguente
articolo:
“Art. 4 bis
(Compensi)
Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un
compenso forfettario annuale pari allo stipendio tabellare annuale ed alla
retribuzione di posizione annuale dei dirigenti di settore secondo il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Dirigenza del Comparto
Regioni-Autonomie Locali, da erogarsi mensilmente.
Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute per
lo svolgimento delle attività derivanti dall’incarico.”
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 20 giugno 2008