TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione
delle entrate)
- Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro
31.094.251.542,73 in termini di cassa.
- Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2009.
Art. 2
(Stato di previsione
della spesa)
- Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro
12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in
termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti
delle spese)
- E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo
l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
- E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
- E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2009, di cui all’allegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese
obbligatorie)
1. Sono
considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4,
con
tenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a
norma dell’articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine)
- Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo
1110010 - upb 06.02.01 - viene determinato per l’esercizio 2009 in euro 1
milione e 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva per le
spese impreviste)
- Il fondo di riserva per le spese impreviste capitolo 1110030 -
upb 06.02.01 -è determinato per l’esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila
ed è gestito a termini dell’articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per le
integrazioni
delle autorizzazioni di
cassa)
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - upb 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio 2009 in euro 11.646.795,92 ed è gestito a termini dell’articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 9
(Utilizzo del saldo
finanziario presunto
alla chiusura
dell’esercizio 2008)
- Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio
2008 applicato al bilancio di previsione 2009 nell’ammontare complessivo di
euro 1 miliardo 200 milioni, ai sensi dell’articolo 48
della l.r.
28/2001, è utilizzato come segue:
a)per euro 30 milioni al capitolo 1110045 - upb 06.02.01 -
“Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95
della l.r.
28/2001;
b) per euro 70,234.086,00 al
capitolo 1110046 - upb 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”,
gestito a termini dell’articolo 95
della l.r.
28/2001;
c)per euro 1.038.273.921,41 al capitolo 1110060 - upb 06.02.01
- “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93
della l.r.
28/2001;
d) per la differenza ai capitoli
relativi al cofinanziamento dei programmi comunitari e alle spese in conto
capitale.
Art. 10
(Variazioni di
bilancio.
Autorizzazione alla
Giunta regionale)
- La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dall’articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
- La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con
delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali
di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata.
- Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
- Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in
favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata,
altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti
dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per l’anno 2009 e quelle stanziate con la legge di approvazione del
presente bilancio.
Art. 11
(Erogazione al Consiglio
regionale)
- I fondi stanziati sul capitolo 1050 - upb 00.01 dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102,
comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta
del suo Presidente.
Art. 12
(Rinuncia alla
riscossione di entrate di modesta entità)
- In relazione al disposto dell’articolo 74
della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti che non sono di natura tributaria e non si
riferiscono a sanzioni amministrative o pene pecuniarie è confermato in euro
25.
Art. 13
(Bilancio
pluriennale)
- E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per
il triennio 2009- 2011, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente
legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26
della l.r.
28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30
aprile 2009
Omissis allegati