Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2009
Numero
3
Data
09/03/2009
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Norme in materia di regolamento edilizio
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 13 marzo 2009
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

(Regolamento edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto)

1.                  I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

 

2.                  Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

 

3.                  A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

 

4.                  Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.

 

Art. 2

(Schema- tipo di regolamento edilizio)

 

1.                  La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

 

2.                  Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto difforme.

 

Art. 3

(Procedimento di approvazione)

 

1.                  Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale.

 

2.                  Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio.

 

3.                  La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.

 

Art. 4

(Regolamenti edilizi vigenti

e regolamenti edilizi con annessi

programmi di fabbricazione)

 

1.                  Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.

 

Art. 5

(Abrogazione)

 

1.                  Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA

 

INDICE

Art. 1

(Regolamento edilizio. Competenza all’adozione e contenuto)

Art. 2

(Schema-tipo di regolamento edilizio)

Art. 3

(Procedimento di approvazione)

Art. 4

(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione)

Art. 5

(Abrogazione)