Art. 1
(Regolamento
edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto)
1.
I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività
edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle
norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un
regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2
dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2.
Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione edilizia
comunale e regolamentata la sua attività.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini
del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione,
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a
1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la
realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 KW.
4.
Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere
urbanistico.
Art. 2
(Schema- tipo di
regolamento edilizio)
1.
La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e
delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al
quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.
2.
Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea disciplina
dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche modalità, ovvero
per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare
norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei regolamenti edilizi
comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto
difforme.
Art. 3
(Procedimento di
approvazione)
1.
Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo la massima
partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento
delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite dallo stesso
consiglio comunale.
2.
Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda sanitaria
locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio.
3.
La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene trasmessa alla
Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.
Art. 4
(Regolamenti edilizi
vigenti
e regolamenti edilizi con
annessi
programmi di
fabbricazione)
1.
Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai
regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono programmi
di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi
carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.
Art. 5
(Abrogazione)
1.
Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9
marzo 2009
VENDOLA
INDICE
Art. 1 |
(Regolamento
edilizio. Competenza all’adozione e contenuto) |
Art. 2 |
(Schema-tipo di
regolamento edilizio) |
Art. 3 |
(Procedimento di
approvazione) |
Art. 4 |
(Regolamenti
edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di
fabbricazione) |
Art. 5 |
(Abrogazione)
|