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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2009
Numero
22
Data
02/10/2009
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 154 del 5 ottobre 2009
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

TITOLO I

MODALITA’ORGANIZZATIVE

 

Art. 1

La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico , deve essere effettuata, limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.

 

Art. 2

Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:

 -       realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;

-        incentivare una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri:

-        definire una razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse disponibili , al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle farmacie.

-        individuare gli spazi dedicati alla distribuzione diretta opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.

-        affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;

-        implementare le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;

-        puntuale e corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l’ausilio di cartellonistica ad hoc

 

Art. 3

Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1 comma 565 lett. a- b – c – d – e della legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti, nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall’attuazione delle presenti disposizioni.

 

TITOLO II

MODALITA’OPERATIVE

SULLA DISTRIBUZIONE DIRETTA

A PAZIENTI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA

 

Art. 4

L’erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:

 a)      prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O, redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia, centro prescrittore,riscossione ticket timbro codice regionale del medico e firma;

b)      il medico prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l’indicazione del ciclo di terapia;

c)       la prescrizione alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli aziendali e/o regionali adottati;

d)      in caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle Direzioni Sanitarie , all’ASL territorialmente competente.

e)       i farmaci di fascia A, fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.

f)       la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all’esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.

 

Art. 5

Il medico prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione individuata dalla Direzione Generale.

 

Art. 6

Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:

·        dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento del ticket ove previsto.

·        annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico interno;

 

Art. 7

Ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti flussi informativi.

 

Art. 8

In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno dispensare alle dimissioni farmaci appartenenti alle categorie di seguito elencate:

a) Antibiotici;

b) Antimicotici;

c) Antiemetici;

d) Antivirali;

e) Eparine;

f) Albumina umana;

g) Inibitori della pompa protonica, di cui all’art. 12 della L.R. 39/06;

h) Inibitori della HMG CoA Reduttasi, di cui all’art. 12 della L.R. 39/06;

i) Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina– ricaptazione e atipici, di cui all’art. 12 della L.R. 39/06.

Per i farmaci di cui all’art. 12 della L.R. 39/06, le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende Sanitarie dovranno provvedere secondo le procedure previste all’acquisto di tali farmaci, al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo di terapia.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 ottobre 2009