TITOLO I
MODALITA’ORGANIZZATIVE
Art. 1
La
distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi
nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento
farmacologico , deve essere effettuata, limitatamente al primo ciclo di
terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero
ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri. Per
il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta
giorni.
Art. 2
Al fine
del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le
Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di
Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:
- realizzare
incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo
indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di
definire percorsi assistenziali corretti;
- incentivare una fattiva
collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri:
- definire una
razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in
coerenza con le risorse disponibili , al fine di concordare gli orari di accesso
per gli utenti alle farmacie.
- individuare gli
spazi dedicati alla distribuzione diretta opportunamente concordati e
comunicati a tutti gli operatori sanitari.
- affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi
punti distribuzione;
- implementare le risorse umane, per consentire il corretto
adempimento di tutte le attività connesse;
- puntuale e
corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti,
anche con l’ausilio di cartellonistica ad hoc
Art. 3
Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art.1 comma 565 lett. a- b – c – d – e della
legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista
dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti,
nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni
organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti
annuali finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti
dall’attuazione delle presenti disposizioni.
TITOLO II
MODALITA’OPERATIVE
SULLA DISTRIBUZIONE DIRETTA
A PAZIENTI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA
Art. 4
L’erogazione
dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) prescrizione
dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O,
redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti
ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve
esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del
paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della
terapia, centro prescrittore,riscossione ticket timbro codice regionale del
medico e firma;
b) il medico
prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione
specialistica l’indicazione del ciclo di terapia;
c) la prescrizione
alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate
e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica,
riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali
protocolli aziendali e/o regionali adottati;
d) in caso di farmaco
soggetto a piano terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice
copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da
inviare, a cura delle Direzioni Sanitarie , all’ASL territorialmente
competente.
e) i farmaci di
fascia A, fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha
disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere
dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.
f) la dispensazione
dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un
farmacista abilitato all’esercizio della professione, in appositi spazi
dedicati.
Art. 5
Il medico
prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione
individuata dalla Direzione Generale.
Art. 6
Il
farmacista, effettuate le opportune valutazioni:
·
dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal
presente regolamento e previo pagamento del ticket ove previsto.
·
annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico
interno;
Art. 7
Ai fini del
monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di erogazione deve essere
registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti
flussi informativi.
Art. 8
In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi
dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie
potranno dispensare alle dimissioni farmaci appartenenti alle categorie di
seguito elencate:
a)
Antibiotici;
b)
Antimicotici;
c)
Antiemetici;
d)
Antivirali;
e) Eparine;
f) Albumina umana;
g) Inibitori della pompa protonica, di cui all’art. 12 della L.R.
39/06;
h) Inibitori della HMG CoA Reduttasi, di cui all’art. 12 della L.R.
39/06;
i)
Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina– ricaptazione e atipici, di
cui all’art. 12 della L.R.
39/06.
Per i farmaci di cui all’art. 12 della L.R.
39/06, le
Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla
disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla
dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende
Sanitarie dovranno provvedere secondo le procedure previste all’acquisto di
tali farmaci, al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per
il primo ciclo di terapia.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma
3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 2 ottobre 2009