Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
14
Data
30/06/2009
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1) della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 - Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 101 del 6 luglio 2009
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’ art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 28 maggio 2004 n. 8 che, all’art. 3, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Visto il R. R. 2 marzo 2006 n. 3;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 23.06.09 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Finalità)

In applicazione dell’art.3, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. 28 Maggio 2004, n. 8 e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle grandi macchine denominate “PET” in rapporto all’evoluzione tecnologica ed ai mutati scenari delle risposte diagnostiche, strettamente correlati all’inquadramento prognostico ed al monitoraggio di malattie clinicamente e socialmente rilevanti, si rende necessario individuare gli ambiti territoriali ove allocare le grandi macchine nonché i criteri ed i parametri per il fabbisogno di prestazioni “PET”.

 

Art. 2

(Definizioni)

La Tomografia ad emissioni di positroni o Positron Emission Tomografy (PET) è una tecnica di medicina nucleare e di diagnostica medica che produce immagini tridimensionali o mappe dei processi funzionali all’interno del corpo e serve, pertanto, per lo studio di numerose patologie oncologiche ed in minor percentuale neurologiche e cardiologiche.

La tecnica diagnostica “PET” deve essere svolta in centri di diagnostica di medicina nucleare appositamente autorizzati all’esercizio, secondo le norme vigenti in materia di radioprotezione, dell’attività di medicina nucleare.

 

 

Art. 3

(Ambiti Territoriali)

Ai fini del rilascio della verifica di compatibilità di cui all’art.7 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8, propedeutica all’autorizzazione alla realizzazione, gli ambiti territoriali entro cui allocare la Tomografia ad emissioni di positroni “PET” sono coincidenti con l’ambito territoriale delle Aziende Sanitarie Locali provinciali, definiti ai sensi delle LL.RR. 12 agosto 2005, n.11 e 28 dicembre 2006,n. 39.

In caso di ambito territoriale con una popolazione superiore a 750.000 abitanti è possibile allocare una ulteriore Tomografia ad emissioni di positroni “PET”.

 

Art. 4

(Definizione del Fabbisogno)

La definizione del fabbisogno di prestazioni “PET” e la sua progressiva espansione vanno inquadrate all’interno della Rete Oncologica Regionale ed in relazione all’esigenza della Regione di fornire una risposta adeguata alla necessità pregnante di assicurare una diagnosi precoce dei tumori, la diminuzione dei tempi di ricovero per patologie oncologiche e l’allargamento di esami PET in settori di ricerca clinica per valutare le possibili ulteriori applicazioni in nuovi campi della Medicina oltre che dell’Oncologia.

Inoltre, la valutazione del fabbisogno regionale di prestazioni “PET” tiene conto:

-         del contesto epidemiologico con particolare riferimento ai dati sui nuovi casi di tumore, tenuto conto del progressivo consolidamento degli studi e dei criteri di appropriatezza di trattamento delle patologie neoplastiche con esecuzione di prestazioni “PET”;

-         della popolazione residente pari a 4.020.707 (Istat 2001) e di quella effettivamente assistita pari a 4.279.427 (Sisr Puglia 2009).

Tenuto conto di tali esigenze e del fatto che un tomografo PET permette mediamente, allo stato delle tecnologiche disponibili e delle tecniche di indagine diagnostica, di effettuare esami per circa 1.500 pazienti l’anno in un bacino di utenza medio di 750.000 persone, il fabbisogno regionale di prestazioni “PET” è stabilito come segue:

a)      n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie pubbliche, per ciascun ambito territoriale di cui all’art.3 precedente, esclusi gli I.R.C.C.S. pubblici e privati; questi ultimi possono, per fini di ricerca clinica ed anche di assistenza, dotarsi di tali attrezzature, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale;

b)      n. 1 (una) PET da attribuire / installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale pari o superiore a 750.000 abitanti purché in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di medicina nucleare rilasciata ai sensi dell’art.8 della legge regionale n.8/2004.

L’attribuzione di prestazioni “PET” eccedenti il suddetto fabbisogno non è ammissibile con riferimento al processo di accreditamento di cui al D.Lgs n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni come disciplinato dalla L.R. 28 Maggio 2004, n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 giugno 2009