Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6 della
L.R. 17 giugno 2013, n. 14
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
[VISTO l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTA la L.R. 28
maggio 2004 n. 8 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 30
aprile 2009 n. 10, ed in particolare l’art. 38;
VISTO Il R.R. 13
gennaio 2005 n. 3;
VISTA la Delibera
di Giunta Regionale n. 922 del 26.05.2009 e la successiva Delibera n. 1397 del
28.07.2009;]
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art.
1
(Requisiti, modalità ed
ambiti territoriali)
[Le
strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla
realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i
requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa
comunicazione ai sensi della normativa vigente all’ Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo
avvenga nell’ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio
Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.
Le
strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento
definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:
1. il trasferimento definitivo e/o la nuova
realizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso territorio coincidente con
quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso
non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento definitivo e/o la
realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito territoriale
coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa
acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere
dell’Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno
distrettuali. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6 della
L.R. 17 giugno 2013, n. 14
Art. 2
(Norma
finale)
[Sono
fatti salvi i trasferimenti di cui all’art. 29, comma 4 e 4bis della
L.R. n. 8/2004 e s.m.i. delle strutture
sanitarie e/o dei professionisti per i quali siano state avviate le procedure
prima dell’entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2009, n. 10.
]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6 della
L.R. 17 giugno 2013, n. 14
[Il
presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia. ]
Dato a Bari, addì 30
luglio 2009