Art. 1
Esposizioni debitorie degli enti
di formazione professionale.
1. Gli
enti di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal
Programma operativo regionale (POR) PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali
vincolate, che presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione
Puglia per importi superiori a euro cinquecentomila possono restituire le somme
dovute alla Regione Puglia, unitamente agli interessi legali, nel termine
massimo di sessanta mesi.
2. Il
dirigente del Servizio formazione professionale, valutata la convenienza per la
Regione del piano di rientro, autorizza la rateizzazione delle somme
dovute.
3. La
domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della durata e delle modalità di
pagamento, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1
possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro
dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla
competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati
all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo
effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria,
alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di
rientro. (1)
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire
oltre che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti
di formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici,
anche a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale
di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove
necessario, le consequenziali modifiche statutarie.(2)
(1) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 9,
comma 1.
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 9, comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
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