Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2010
Numero
6
Data
25/02/2010
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce , Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 26 dicembre 1973, n. 28( norme in materia di circoscrizioni comunali)
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 2 marzo 2010 La presente legge è stata abrogata dall'art. 4, c. 1 della L.R. 28 novembre 2011, n. 30
Allegati

 



 La presente legge è stata abrogata dall'art. 4, c. 1 della L.R. 28 novembre 2011, n. 30

 

 

Art. 1

Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi

 

[1.         Le circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono modificate mediante l’aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla presente legge.]

 

 

Art. 2

Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

 

[1.         I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti sarà stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.]

 

Art. 3

Pianificazione urbanistica

 

[1.         I Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio.]

 

 

Art. 4

Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26

 

[1.         Dopo il primo periodo del secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), è aggiunto il seguente: “In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.”.]

 

 

[La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]

Data a Bari, addì 25 febbraio 2010