Art. 1
1.
L'art. 6 (Disciplina temporanea) del Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19
e s.m.i. è così sostituito:
«1. A tutte le domande di agevolazione
presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le
seguenti disposizioni:
I) I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 13 del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono
aumentati:
a. al 45% per le microimprese;
b. al 45% per le piccole
imprese.
II) I limiti di cui al comma 7 dell'art. 13 del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n.
1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a. a euro
600.000,00, in caso di microimprese;
b. a euro 1.000.000,00, in caso di
piccole imprese.
III) Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell'art. 13 del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi
macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere
superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo
massimo di euro 100.000,00.».
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.