IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto il
trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e
88;
Vista la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli
artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998
del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L.214 del 9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2
luglio 1987;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti
attuativi della legge;
Visto il
Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2322 del 28.11.2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i regimi di aiuto
regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento
nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito
specificati:
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle
Piccole imprese;
b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione
delle imprese;
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per
Programmi Integrati di Agevolazione;
e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi
Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti
settori:
a. pesca e acquacoltura;
b. costruzione navale;
c. industria carboniera;
d. siderurgia;
e. fibre sintetiche.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività
connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di
cui all'allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla
commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento
(CEE) n. 1898/87 [1] .
4. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di
aiuti:
a. aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei
quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di
esportazione;
b. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto a prodotti d'importazione.
5. La gestione delle singole misure agevolative di cui al
primo comma è di competenza della Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico
ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune
fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria.
[1] Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.
Art. 2
Soggetti beneficiari.
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al
presente regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti
dall'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono
classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [2] .
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro
delle Imprese;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c. essere operativi alla data di presentazione delle domande
di agevolazione;
d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la
data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca
di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall'Organismo competente la restituzione;
h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in
difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [3] .
4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad
eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono
perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad
apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione.
Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa
ammissibile.
[2] Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.
[3] Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.
Art. 3
Criteri di selezione degli interventi.
1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati
tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per l'attuazione delle linee
d'intervento del Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 2013, così come
approvati a norma della lettera a) dell'articolo 65 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006 [4] , avuto
riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
[4] Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.
Art. 4
Aiuti individuali.
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti
individuali che superano le seguenti soglie:
a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di
euro per impresa per progetto di investimento;
b. aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di
fattibilità:
b1) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale:
10 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;
b2) se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale:
7,5 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro
per impresa per progetto;
d. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di
euro per impresa per progetto;
e. aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora
l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del
massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile
di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per
le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) [5] .
[5] Pubblicati in GUCE C 54/13 del 4.3.2006.
Art. 5
Localizzazione.
1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento
devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione
Puglia.
Art. 6
Spese ammissibili.
1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti
agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli
che seguono.
2. Non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relative all'acquisto di scorte;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed
attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le spese non capitalizzate;
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione,
anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera
l'impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni
agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
Art. 7
Modalità di rendicontazione e riconoscimento
della spesa.
1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti
giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti
chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al
progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste
devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente
organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni
occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è
realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può
essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche
se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo
destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto
ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva
sull'IVA [6] , l'IVA pagata è considerata recuperabile
ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di
spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o
da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla
Regione, ove risulti, tra l'altro, che:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge
regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme
comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in
materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed
è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o
avviso;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A.
sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale
misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi,
contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti,
quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale) il
completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi
di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente
sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le
attività di verifica e controllo.
[6] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e
i.
Art. 8
Cumulo delle agevolazioni.
1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono
cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale,
statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti erogati sotto forma di
garanzia, controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione
2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale",
dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al "Regolamento
generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione (1) .
2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di
Stato purché riguardino differenti costi individuabili.
(1) Comma così sostituito
dall’art. 1,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Gli aiuti previsti
dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a
carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto
di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione
per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli
aiuti previsti dall'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg.
21 novembre 2008, n. 24 "Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI", a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione
2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale",
dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al "Regolamento
generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione.».
Art. 9
Modalità di controllo e monitoraggio.
1. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si
riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del
monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
merito (2) .
2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi
disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento a
qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori
di servizi (3) .
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari
dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. L'impresa
beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5
(cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di
servizi.».
(3) Comma così sostituito dall’art.1,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione, anche
attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli
in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi
all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in merito.».
Art. 10
Definizioni.
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano
le seguenti definizioni:
a. Microimpresa: un'impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di euro [8] ;
b. Piccola impresa: un'impresa che occupa meno
di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non
superiori a 10 milioni di euro [9] ;
c. Media impresa: un'impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [10] ;
d. Grande impresa: un'impresa che non rientra
nella definizione di piccola e media impresa [11] ;
e. Unità locale: impianto o corpo di impianti
con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in
cui si esercitano una o più attività dell'impresa [12]
;
f. Investimento iniziale: investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento,
all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della
produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al
cambiamento fondamentale del processo produttivo; ovvero l'acquisizione di
attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo
stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente [13] ;
g. Attivi materiali: attivi relativi a terreni,
immobili, impianti/macchinari [14] ;
h. Attivi immateriali: attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know - how o conoscenze tecniche non brevettate [15]
;
i. Soggetto finanziatore: una delle Banche di
cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale
l'interessato chiede il finanziamento;
j. Preammortamento: periodo iniziale, previsto
contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua
erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli
interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;
k. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o
servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Assessorato
allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per
conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
l. Organismo di ricerca: un ente, quale
un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto
giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la
cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente
reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile
organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun
accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati
prodotti [16] ;
m. Ricerca industriale: la ricerca pianificata o
le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la
creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi [17] ;
n. Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la
combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione
concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione
e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale
[18] . Rientrano nello sviluppo sperimentale la
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il
prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei
redditi così generati dai costi ammissibili;
o. Studi di fattibilità tecnica: studi
preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di
sviluppo sperimentale;
p. Certificazione EMAS: certificazione del
sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo
2001 [19] ;
q. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità
ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000 [20] ;
r. Certificazione ISO 14001: certificazione del
sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO
14001;
s. Certificazione SA 8000: certificazione del
sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;
t. Grande progetto di investimento: investimento
iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro,
calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione
dell'aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti,
un grande progetto di investimento verrà considerato unico qualora
l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un
triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo
economicamente indivisibile [21] ;
u. Ricercatore: personale con titolo di dottore
di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale
(4) ;
v. Personale altamente qualificato: ricercatori,
ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma
universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel
settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale (5) ;
w. Messa a disposizione di personale:
l’assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un
determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare
presso il suo precedente datore di lavoro (6) .
[8] Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003
pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.
[9] Vedi nota precedente.
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del
07.02.1990.
[13] Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato
sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.
[14] Vedi nota precedente.
[15] Idem.
[16] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C
323 del 30.12.2006.
[17] Vedi nota precedente.
[18] Idem.
[19] Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.
[20] Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.
[21] Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato
sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.
(4) Lettera aggiunta dall’art. 2,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(5) Lettera aggiunta dall’art. 2,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 2,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO II
Aiuti agli investimenti iniziali alle
microimprese e alle piccole imprese
Art. 11
Oggetto e finalità.
1. Le imprese di piccola dimensione e le microimprese
rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.
2. È indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese
nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale
ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.
3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni
del mercato e da difficoltà nell'accesso al credito.
4. Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo
sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il presente aiuto esente
dall'obbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per
categoria").
Art. 12
Tipologie di investimento ammissibili.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento
iniziale, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati:
a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva
esistente;
c. alla diversificazione della produzione di una unità
produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di una unità produttiva.
Art. 13
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili (7) .
1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai
costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
a. Il 40% per le microimprese;
b. Il 30% per le piccole imprese (8) .
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo
in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento
concesso da un Soggetto Finanziatore (9) .
3. Il contributo di cui al precedente comma
viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus
tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il
Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto
Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà
calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti
semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal
Soggetto Finanziatore (10) .
4. Il rischio del finanziamento è a completo
carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto impianti di cui al
comma 2 comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12
mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature,
brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o
all'ammodernamento dello stabilimento (11) .
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto
di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al comma 2 sarà
calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto
dell'eventuale periodo di preammortamento) di (12) :
a. sette anni per i finanziamenti destinati alla
creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
b. quattro anni per i finanziamenti destinati
all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente
saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su
un importo finanziato massimo di:
a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;
b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese (13) .
8. Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli
investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un
contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10%
dell'investimento e all'importo massimo di euro 15.000,00.
(7) Vedi anche l'art. 6,
comma 1, punto 3, Reg.
reg.10 agosto 2009, n. 19.
(8) Per l'aumento dei
massimali di cui al presente comma vedi l'art. 6,
comma 1, punto 1, Reg.
reg.10 agosto 2009, n. 19.
(9) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, Reg.
reg. 10 agosto 2009, n. 19. Il testo originario era così formulato: «2.
L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un
finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.».
(10) Il presente comma,
già sostituito dall’art. 2,
comma 2, Reg.
reg. 10 agosto 2009, n. 19, è stato poi nuovamente così sostituito, per
tutte le domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2012, dal medesimo comma 2 (come sostituito, a sua volta, dall’art. 1,
comma 2, Reg.
reg. 31 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione). Il testo precedente, introdotto dal suddetto comma 2 dell’art.
2,
L.R.
n. 19/2009 nella versione originaria, era così formulato: «3. Il contributo
di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate
Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M),
pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del
finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell'1,00%. Tale
contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese
a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente
applicato dal Soggetto Finanziatore.».
(11) Comma così
modificato dall'art. 2,
comma 3, Reg.
reg.10 agosto 2009, n. 19.
(12) Alinea così
modificato dall'art. 2,
comma 4, Reg.
reg.10 agosto 2009, n. 19.
(13) Per l'aumento dei
limiti di cui al presente comma vedi l'art. 6,
comma 1, punto 2, Reg.
reg.10 agosto 2009, n. 19.
Art. 14
Spese ammissibili.
1. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi
materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al
ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei
prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle
agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative
all'acquisto di materiale di trasporto;
e. acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f. trasferimenti di tecnologia mediante
l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono
ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione
sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di
direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.
Art. 15
Modalità di ammissione e di erogazione
dell'agevolazione.
1. La domanda di agevolazione deve essere
presentata al Soggetto Finanziatore.
2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro
della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità
della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.
3. La Regione procede all'istruttoria tecnica,
economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle
prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta
la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità
dell'iniziativa.
4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni,
la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta
Regionale definirà composizione e funzioni.
5. La Regione provvede periodicamente,
rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei
Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito l'eventuale parere del Comitato
Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite
positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il
provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.
6. L'invio della domanda di agevolazione e della
documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo
successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento (14) .
7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla
documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di
erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
a. il contratto di finanziamento;
b. la documentazione attestante l'avvenuta
erogazione del finanziamento;
c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed
annullati;
d. copia delle autorizzazioni amministrative
eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.
8. La Regione, verificata la corrispondenza
della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla
erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di
cui al comma 2 dell'art. 13 attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata
l'agevolazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3 (15) .
9. L'eventuale contributo in conto impianti,
calcolato nella misura indicata al l'articolo 13, comma 8, del presente
Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente
all'erogazione di cui al comma precedente.
10. Qualora la gestione dell'attività di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti
soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una
relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e
la pertinenza dei costi sostenuti.
(14) Comma così sostituito dall'art. 3,
Reg.
reg. 10 agosto 2009, n. 19. Il testo originario era così formulato: «6.
Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al
precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione
apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.».
(15) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 5, Reg.
reg. 10 agosto 2009, n. 19.
Art. 16
Modifiche e variazioni.
1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così
come agevolato.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni:
a. modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella
indicata in fase istruttoria;
b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei
limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità
dei singoli beni di investimento;
c. con riferimento alle spese per opere murarie,
fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria,
variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli
investimenti rispetto alla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5, del
presente Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere
a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Revoche.
1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni
nei seguenti casi:
a. l'avvenuta deliberazione del finanziamento
non sia comunicata dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di
cui all'articolo 15, comma 6, del presente Regolamento;
b. l'investimento non sia completato entro 12
mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5;
c. la richiesta di erogazione del contributo sia
inoltrata oltre il termine di cui all'articolo 15, comma 7;
d. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
e. le imprese non risultino in regola con le
norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
f. l'impresa richiedente non dimostri di essere
in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al
reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione
del settore economico di riferimento;
g. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
h. siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO III
Aiuti agli investimenti in ricerca per le
PMI
Art. 18
Oggetto e finalità.
1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono
contribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e
aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI
sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI
risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi
della ricerca e dell'innovazione.
2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti
alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella
ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una
percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.
3. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo
delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di
cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per
categoria").
4. Il presente regime di aiuto ha come obiettivo
generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare
e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il
monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento
della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento
e la specializzazione dell'offerta di ricerca e sviluppo.
5. Tra gli obiettivi specifici del regime
d'aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto
innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il
mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di
sostenere la crescita dei settori hitech, nonché di accrescere la quota dei
settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità
ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.
Art. 19
Tipologie di investimento ammissibili.
1. Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie
d'intervento:
a. ricerca industriale;
b. sviluppo sperimentale;
c. studi di fattibilità tecnica;
d. brevetti e altri diritti di proprietà
industriale.
2. Lo sviluppo sperimentale comprende la
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e
il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato
unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.
3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le
modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche apportino miglioramenti.
4. L'eventuale ulteriore sfruttamento di
progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo
di cui all'articolo 9, comma 1, comporta la deduzione dei redditi così generati
dai costi ammissibili.
5. Gli aiuti per i costi connessi con
l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà
industriale contemplano:
a. tutti i costi sostenuti prima della
concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la
preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il
rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti
al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre
giurisdizioni;
c. costi sostenuti per difendere la validità del
diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali
procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la
concessione del diritto.
6. Le agevolazioni di cui al successivo articolo
20 saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare dell'investimento
ammissibile su un importo finanziato massimo di:
a) 10 Meuro per impresa partecipante per i
progetti di ricerca industriale;
b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per i
progetti di sviluppo sperimentale;
c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità
tecnica per domanda di agevolazione;
d) 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di
agevolazione.
7. Qualora un progetto comprenda attività di cui
sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di
accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse
rientrino.
8. Nel caso di aiuti a progetti con attività di
cui alla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in collaborazione tra
organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad
un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a
beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere
superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa
beneficiaria.
Art. 20
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Gli aiuti di cui al presente Titolo possono
essere erogati in forma di contributi in conto impianti.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai
costi ammissibili del progetto, non può superare:
a) il 70% per le piccole imprese e il 60% per le
medie imprese per i progetti di ricerca industriale;
b) il 45% per le piccole imprese e il 35% per le
medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale;
c) il 75% per gli studi preliminari ad attività
di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di
sviluppo sperimentale;
d) gli aiuti per i costi connessi con
l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà
industriale possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le
attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno
originati.
3. L'intensità di aiuto per la ricerca
industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma può essere aumentata come segue:
a) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a
concorrenza di un'intensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti
casi:
a1) se il progetto comporta la collaborazione
effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che
esista tale collaborazione quando:
- nessuna impresa sostiene da sola più del 70%
dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con
almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
oppure
a2) il progetto comporta la collaborazione
effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti
condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10%
dei costi ammissibili del progetto;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da
ricerche da esso svolte; oppure
b) nel caso di ricerca industriale, i risultati
del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o
scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o
inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non
elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o
open source.
4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento
della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente,
non è considerato come una collaborazione effettiva.
Art. 21
Spese ammissibili.
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a
condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella
regione;
b) i costi della strumentazione e delle
attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se
l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del
progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati
ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del
progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile;
c) i costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
d) le ulteriori spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca;
e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all'attività di ricerca.
2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) non
potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
3. Tutti i costi ammissibili devono essere
imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.
4. Sono ammissibili le spese effettuate a
partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di
agevolazione.
5. Nell'ambito delle iniziative di sviluppo
sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al
collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Art. 22
Modalità di ammissione all'agevolazione.
1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo
gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle
richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda
deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento.
4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di
esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a) la trasmissione della domanda di agevolazione
oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b) l'incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d) l'utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre,
per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del
risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di seguito riportate:
a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori
idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi
a punto;
b) valutazione delle prestazioni ottenibili
attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di
utilizzo;
c) verifica di rispondenza alle più severe
normative nazionali ed internazionali;
d) valutazione qualitativa e quantitativa dei
vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e
bilancio energetico;
e) valutazione della trasferibilità industriale anche in
termini di rapporto costi – prestazione e costi - benefici.
Art. 23
Modalità di selezione dei progetti.
1. La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte, avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente
universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed
elevate competenze tecnico-scientifiche.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e
di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata
secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici
bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che
conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività di
istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il
soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili
sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 24
Modalità di erogazione e di recupero del
contributo.
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei
costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo -
contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata
su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale
o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal
relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento
dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime
procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure
agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
Art. 25
Modifiche e variazioni.
1. Il progetto presentato in fase di candidatura
non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso
di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni
riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il
relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il
limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni
non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Art. 26
Revoche.
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di
revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO IV
Servizi di consulenza per le imprese (16)
Art. 27
Oggetto e finalità.
1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le
condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di
investimento concernenti l'acquisizione di servizi di consulenza per
l'innovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei
sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato
globale.
2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo
delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di
cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per
categoria").
3. I programmi di investimento concernenti
l'acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di
intervento:
a. ambiente;
b. responsabilità sociale ed etica;
c. internazionalizzazione d'impresa;
d. e-business;
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità
ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.
(16) Rubrica così sostituita dall’art.
3,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Aiuti per servizi di
consulenza per l'innovazione delle imprese».
Art. 28
Tipologie di investimento ammissibili.
1. La durata delle attività ammesse a
finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.
2. Con riferimento all'ambito "ambiente" possono
essere finanziati i seguenti interventi:
a) adozione ex novo di sistemi di gestione
ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
b) realizzazione di studi di fattibilità volti a
valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto
ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente
dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero
dell'inquinamento da attività produttive).
3. Con riferimento all'ambito "responsabilità
sociale ed etica" possono essere finanziati gli interventi riguardanti
l'adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).
4. Con riferimento all'ambito
"internazionalizzazione d'impresa" possono essere finanziati i seguenti
interventi:
a) programmi di internazionalizzazione
funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale
all'estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con
partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e
tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la
definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione
industriale da realizzarsi all'estero; studi di fattibilità connessi con la
valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di
progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di
investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all'estero; servizi
di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b) programmi di marketing internazionale
finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che
possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di
azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui
mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri
frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri,
progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in
particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
c) partecipazione a fiere e/o ad eventi
internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia
regionale.
5. Con riferimento all'ambito e-business possono
essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo
sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e
la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio
applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per
l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad
esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business
Intelligence, Customer Relationship Management).
6. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere
finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per
acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello
indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo
di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un
margine di utile ragionevole).
Art. 29
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma
di contributi in conto esercizio.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del
50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata
ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente
saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare del programma di investimenti
ammissibile così come definiti all'articolo 27, comma 3, del presente
Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2
milioni di euro per domanda di agevolazione.
Art. 30
Spese ammissibili.
1. Sono considerate ammissibili a contributo le
spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere
continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità
rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle
normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza
fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008).
3. Sono esclusi dall'ammissibilità al
finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta
di agevolazione.
4. La prestazione di consulenza deve essere
effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello
specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti
scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere
specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e
devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili
prestazioni di tipo occasionale.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di
servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica
rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6. Per l'adozione di sistemi certificati di
gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono
ammissibili anche le spese per:
a. consulenze per l'addestramento del personale,
nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
b. costi relativi al rilascio del certificato da
parte dell'Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).
7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere
ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione,
allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente
alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una
determinata fiera o esposizione, in Italia o all'estero, di particolare
rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.
Art. 31
Modalità di ammissione all'agevolazione.
1. La valutazione delle iniziative è diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di
selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere
redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o
avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è
esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al
finanziamento le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda oltre la
scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l'incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d. l'utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
Art. 32
Modalità di selezione dei progetti.
1. La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e
di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata
secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici
bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che
conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività di
istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il
soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili
sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 33
Modalità di erogazione e di recupero del
contributo.
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei
costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile
e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata
su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale
o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal
relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento
dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime
procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure
agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
Art. 34
Modifiche e variazioni.
1. Il progetto presentato in fase di candidatura
non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso
di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni
riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il
relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il
limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni
non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Art. 35
Revoche.
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di
revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO V
Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI
per Programmi Integrati di Agevolazione
Art. 36
Oggetto e finalità.
1. I programmi d'investimento promossi dalle
medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e
costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le
condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione
di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi
ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.
3. Per progetto industriale si intende
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi
per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi
materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di
consulenza per l'innovazione delle imprese.
4. I progetti industriali devono essere promossi
e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini
della coerenza tecnica ed industriale.
5. Alla
data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno
due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non
inferiore a 8 milioni di euro o, alternativamente, deve aver registrato un
numero di U.L.A. non inferiore a 50. (17)
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime
di contabilità ordinaria - che realizzano programmi di investimento previsti dal
progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente
in forma consortile.
7. Nel caso in cui il progetto industriale
proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile costituita o
costituenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono
essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione
della istanza di accesso.
8. Il progetto industriale può indicare la
necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali,
funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse
pubbliche.
(17) Comma già sostituito
dall'art. 4,
Reg.
reg. 10 agosto 2009, n. 19 è stato modificato dall'art.1,
comma 1 del Reg.
reg. 3 maggio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato: «5. Alla
data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno
due bilanci e nell'esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non
inferiore a 10 milioni di euro.».
Art. 37
Tipologie di investimento ammissibili.
1. Nell'ambito del progetto industriale, di cui
all'articolo precedente, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media
impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo
complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da
micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non
inferiori a euro 400.000,00.
2. Gli investimenti in "attivi materiali"
ammissibili possono riguardare:
a. la realizzazione di nuove unità
produttive;
b. l'ampliamento di unità produttive
esistenti;
c. la diversificazione della produzione di
un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono
quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come
disciplinati dal precedente Titolo III.
4. Gli investimenti in servizi di consulenza
ammissibili per l'innovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati
nel precedente Titolo IV.
5. Non sono ammissibili alle agevolazioni del
presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.
Art. 38
Spese ammissibili.
1. Le spese ammissibili relative agli
investimenti in attivi materiali debbono riferirsi all'acquisto ed alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto
della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi
materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all'attività di rappresentanza;
e. acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta
nell'unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento ai programmi di ricerca
industriale ovvero sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui
all'articolo 21 del presente Regolamento.
4. Con riferimento agli investimenti per servizi
di consulenza per l'innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui
all'articolo 30 del presente Regolamento.
5. Sono inoltre ammissibili le spese relative a
studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di
investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della
Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del
9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo
ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa
intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
6. Non sono ammesse le spese relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti "chiavi in mano".
7. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo
all'acquisto di mezzi mobili targati.
8. I programmi di investimento devono essere
avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui
all'articolo 41, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del
programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella
relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine
di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione
della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di
fattibilità.
Art. 39
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma
di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere a), b) e c) dell'articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
a. 20% per le medie imprese;
b. 25% per le piccole imprese.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui
all'articolo 38, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:
a. 40% per le medie imprese;
b. 50% per le piccole imprese.
4. Le agevolazioni relative alle spese
riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono
concesse nei limiti di cui all'articolo 20.
5. Le agevolazioni relative agli investimenti
per servizi di consulenza per l'innovazione alle imprese sono concesse nei
limiti di cui all'articolo 29.
Art. 40
Modalità di ammissione all'agevolazione.
1. La procedura per la concessione delle
agevolazioni prevede le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) concessione delle agevolazioni;
e) attuazione del progetto industriale.
Art. 41
Fase di accesso.
1. Il soggetto proponente trasmette l'istanza di
accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un
documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto
industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli
programmi di investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi.
Inoltre, a corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere
l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività
istruttoria.
2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui
al comma precedente, avvia la fase dell'interlocuzione con il soggetto
proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la
praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli
altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta all'impatto
del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei
territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto,
nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla
Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di
inammissibilità.
4. La ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo comporta l'accantonamento delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell'ambito della
disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal
presente Titolo.
5. La Regione comunica ai soggetti proponenti
l'esito dell'esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per
le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve
essere presentata la documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui il progetto industriale
proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile, questa,
qualora non sia ancora costituita al momento di presentazione dell'istanza di
accesso, deve provvedere a costituirsi prima della presentazione del progetto
definitivo di cui all'articolo successivo.
Art. 42
Presentazione del progetto definitivo.
1. La documentazione progettuale è presentata
dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella
comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine
ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di
progetto industriale è dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è costituita
dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella
quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del
progetto industriale con particolare riguardo:
a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il
profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b. al soggetto proponente ed agli eventuali
altri soggetti beneficiari;
c. agli investimenti relativi ai singoli
programmi previsti;
d. al piano finanziario di copertura degli
investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste, e le
relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di progetto industriale devono,
in particolare, essere allegati:
a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono
indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al
complesso dei programmi di investimento proposti;
b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i
principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma
proposto;
c) documento unico di regolarità contributiva e
certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese
precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;
d) planimetria generale, in adeguata scala,
dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle
superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde,
disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e
sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di
ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate
rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle
riepilogative;
e) principali elaborati grafici relativi a
ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati,
firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
f) copia degli atti e/o contratti, registrati
e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile
(suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di
investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione
d'uso dell'immobile stesso;
g) perizia giurata relativa alla conformità
urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed
all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie
concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla
osta da parte di amministrazioni o enti;
h) dichiarazione dell'impresa beneficiaria
relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità
di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista;
i) dettaglio degli investimenti previsti, con
allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per
capitolo di spesa e articolazione temporale;
j) dichiarazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8 [22] , relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
k) analisi di sostenibilità ambientale;
l) informazioni relative all'attività,
all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e
dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto
industriale di cui al comma 3 dell'articolo 36.
4. Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto
costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i
bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto
proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal
progetto industriale di cui al comma 3 dell'articolo 36. Nel caso di imprese
neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte
informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all'attività e alla
situazione patrimoniale dei soci.
5. Nel caso la proposta preveda investimenti di
più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella
di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.
6. La documentazione deve essere fornita anche
su supporto magnetico.
[22] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.
Art. 43
Istruttoria delle proposte.
1. La Regione effettua l'istruttoria delle
proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e
finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
2. Il soggetto proponente, entro un termine
perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna
impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla
concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa
copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta
dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie
alla realizzazione dell'investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di
richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
documentazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.
4. Al termine dell'istruttoria la Regione
comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di
esclusione della proposta.
Art. 44
Concessione delle agevolazioni.
1. Sulla base delle risultanze istruttorie di
cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta
Regionale, le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da
concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il
termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al
comma successivo.
2. Entro il termine di cui al comma precedente,
il dirigente dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono
specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi,
in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che
possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al
monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione
dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini
della realizzazione del progetto industriale.
Art. 45
Modalità attuative del progetto
industriale.
1. L'erogazione delle agevolazioni è di
competenza della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla
Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per
stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e
nei tempi previsti dal disciplinare.
2. La Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.
3. Saranno oggetto di verifica:
a. la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
b. la coerenza delle spese effettuate nei vari
periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito
nel progetto definitivo;
c. il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali attesi dall'iniziativa;
d. la regolarità della documentazione all'atto
della richiesta di erogazione del contributo.
4. La concessione degli aiuti è effettuata con
la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo
1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese).
Art. 46
Modifiche e variazioni.
1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli
investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario,
non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della
finanza pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in zona
diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche
sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da assoggettare
ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
a. condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
b. identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
c. modifiche ad impianti, macchinari ed
attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento.
Art. 47
Revoche.
1. Il disciplinare di cui all'articolo 44 del
presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e
di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO VI
Aiuti ai programmi di investimento promossi
da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali
Art. 48
Oggetto e finalità.
1. I programmi d'investimento promossi da grandi
imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la
competitività e l'attrattività dei territori e promuovendo l'occupazione.
2.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:
a.
di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 5 e 50 milioni di
euro;
b. di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto),
qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o
uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni
di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella
Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti. (18)
3. Per progetto industriale si intende
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi
per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi.
4. I progetti industriali devono essere promossi
e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini
della coerenza tecnica e industriale.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che
realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al
comma 3.
6. Non sono ammissibili progetti industriali
promossi da più di una grande impresa.
7. Il progetto industriale può indicare la
necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali,
funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse
pubbliche.
8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo
sono conformi a tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
9. Gli aiuti ai grandi progetti di investimento
di cui al comma 2 - lett. b) sono oggetto di comunicazione individuali alla
Commissione CE.
(18) comma così modificato dall'art. 1,
comma 1 del Reg.
reg. 3 maggio 2013, n. 8. Il testo originario era così formulato:"2. Il
presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione
delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:a. di importo
complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;b. di
importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l'importo
complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del
massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro,
applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione
Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti."
Art.
48 bis (19)
(Distretti Tecnologici Pugliesi)
Qualora i progetti industriali proposti
dalle grandi imprese si riferiscano a investimenti in ricerca e sviluppo
coerenti con i piani di sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti
Tecnologici (DT) pugliesi approvati dal MIUR, le agevolazioni potranno superare
i 3 milioni di euro entro, tuttavia, il limite indicato nell’art. 7.1 della
“Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2006/C323 / 01.
In particolare, le agevolazioni in R&S della grande
impresa superiori ai 3 milioni di euro non potranno superare:
- se il
progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per
impresa, per progetto;
- per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro
per impresa, per progetto;
Per le agevolazioni in ricerca che superano i
suddetti limiti, la concessione delle medesime sarà subordinata alla notifica
individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione
Europea.
Nei suddetti casi di agevolazioni in R&S a favore delle
grandi imprese per importi superiori a 3 milioni di euro, si evidenzia che la
coerenza dei progetti di R&S con i piani di sviluppo e/o studi di
fattibilità dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere da questi
ultimi monitorata nel corso di realizzazione degli investimenti agevolati e che
il suddetto impegno da parte dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà
essere espressamente previsto nella sottoscrizione dei relativi contratti di
programma.
(19) Articolo inserito dall'art. 2,
comma 1 del Reg.
reg. 3 maggio 2013, n.8.
Art. 49
Tipologie di investimento ammissibili.
1. Nell'ambito del progetto industriale, di cui
al 3° comma dell'articolo 48, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della
grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo
complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da
piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro
700.000,00.
2. Possono essere agevolati i programmi di
investimento volti:
a. alla realizzazione di nuove unità
produttive;
b. all'ampliamento di unità produttive
esistenti;
c. alla diversificazione della produzione di
un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. ad un cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni del
presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Art. 50
Spese ammissibili.
1. Le spese ammissibili in attivi materiali
debbono riferirsi all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come
definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura
necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di
agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell'investimento in attivi materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. macchinari, impianti e attrezzature varie,
nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di
rappresentanza;
e. acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per le grandi imprese, tali
spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo
ammissibile;
f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta
nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali
spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo
ammissibile.
3. Non sono ammesse le spese relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti "chiavi in mano".
4. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo
all'acquisto di mezzi mobili targati.
5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le
spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al
programma di investimenti, di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo
complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che
la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione
lordo.
6. I programmi di investimento devono essere
avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della
valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la
data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo
impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di
impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Art. 51
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma
di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere a), b) e c) dell'articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
a. 15% per le grandi imprese;
b. 20% per le medie imprese;
c. 25% per le piccole imprese.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 50, comma 2 e dell'articolo 50, comma 5,
sono concesse nei seguenti limiti:
a. 30% per le grandi imprese;
b. 40% per le medie imprese;
c. 50% per le piccole imprese.
Art. 52
Modalità di ammissione all'agevolazione.
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede
le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) contrattualizzazione;
e) gestione del contratto.
2. Per le fasi di accesso, della presentazione
del progetto definitivo e dell'istruttoria delle proposte si fa riferimento alle
disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.
3. La fase della contrattualizzazione prevede le
seguenti attività:
a. Approvazione della proposta di progetto
industriale:
sulla base delle risultanze della fase
istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le
proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in
favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro
il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla
successiva lettera b).
b. Sottoscrizione del contratto di
programma:
entro i termini di cui al punto precedente, la
Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il
contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto
di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla
lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i
reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione
delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed
ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto
industriale.
4. Nella fase di gestione del contratto di
programma:
a. l'erogazione delle agevolazioni è di
competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla
Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per
stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e
nei tempi previsti dal contratto di programma;
b. la Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.
Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
i. la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
ii. la coerenza delle spese effettuate nei vari
periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito
nel progetto definitivo;
iii. il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali attesi dall'iniziativa;
iv. la regolarità della documentazione all'atto
della richiesta di erogazione del contributo.
5. La concessione degli aiuti è effettuata con
la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo
1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese).
Art. 53
Modifiche e variazioni.
1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli
investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario,
non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della
finanza pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in zona
diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche
sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da assoggettare
ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
a. condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
b. identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
c. modifiche ad impianti, macchinari ed
attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento.
Art. 54
Revoche.
1. Il contratto di cui all'articolo 52 deve
prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO VII
Aiuti per servizi per l'innovazione delle
imprese (20)
Art. 55
Oggetto e finalità (21) .
1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti
l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese.
2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il
presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione [23] ,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L214/3 del 9
agosto 2008.
3. I programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di
consulenza per l’innovazione delle imprese devono riguardare i seguenti ambiti
di intervento:
a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle
imprese;
b) Servizi di supporto all’innovazione delle imprese.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese
di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma
singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.
[23] Pubblicato in GUCE L10 dle 13 gennaio 2001.
(20) Il presente titolo, unitamente
agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63), è stato aggiunto
dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
(21) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 56
Tipologie di investimento ammissibili (22) .
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi a:
a) Servizi di consulenza in materia di
innovazione delle imprese:
I. consulenza gestionale connessa con
l’introduzione di nuove tecnologie;
II. assistenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie;
III. servizi di trasferimento di tecnologie;
IV. consulenza in materia di acquisizione,
protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di
accordi di licenza;
V. addestramento del personale.
b) Servizi di supporto all’innovazione delle
imprese:
I. consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche;
II. ricerche di mercato;
III. utilizzazione di laboratori;
IV. etichettatura di qualità, test e
certificazione di prodotto.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere
finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l’agevolazione per
acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello
indicato nei bandi o avvisi, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo
di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un
margine di utile ragionevole.
(22) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 57
Forma, durata e intensità delle agevolazioni
concedibili (23) .
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del: 50%
per la Media Impresa, e 60% per la Piccola Impresa, della spesa complessiva
ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate
indipendentemente dall’ammontare del programma di investimenti ammissibile così
come definiti all’articolo 55, comma 3, del presente Regolamento su un importo
finanziato massimo di 200 mila euro per impresa in 3 anni.
4. Le agevolazioni relative alle spese di addestramento del
personale non potranno superare il 20% del valore totale concedibile.
5. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà
essere superiore a 12 mesi.
(24) Il titolo VII,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 58
Spese ammissibili (25) .
1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di
servizi previsti al precedente Articolo - su specifiche problematiche
direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non
devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del
soggetto beneficiario.
3. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che
abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.
4. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello
specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti
scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere
specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e
devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili
prestazioni di tipo occasionale.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun
tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene
riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner,
sia nazionali che esteri.
(25) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 59
Modalità di ammissione all’agevolazione (26) .
1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli
schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in
ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla
valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere
considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento
le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda oltre la
scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l’incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d. l’utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
(26) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 60
Modalità di selezione dei progetti (27) .
1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, effettua, direttamente
o attraverso organismi intermediari, l’esame delle domande di agevolazione
ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione
delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si
ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un
congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto
proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è
esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non
positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le
relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
(27) Il titolo VII,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 61
Modalità di erogazione e di recupero del
contributo (28) .
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti
interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei
costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile
e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da
parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo
beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda
immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti
temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché
delle risorse ancora disponibili.
(28) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 62
Modifiche e variazioni (29) .
1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere
modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti
l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo
progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione,
per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori,
complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
(29) Il titolo VII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 63
Revoche (29) .
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
a) nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) risultino violate le disposizioni di cui alla
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d) qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e) qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente
percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5
punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
(29) Il titolo VII,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 55 a 63, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
TITOLO VIII
Aiuti per la messa a disposizione di
personale altamente qualificato a favore delle PMI (30)
Art. 64
Oggetto e finalità (31) .
1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento
concernenti la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore
di Piccole e Medie Imprese.
2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI
prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione [24] , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. I programmi di investimento concernenti l’utilizzo di
personale altamente qualificato devono essere connessi ad attività di ricerca,
sviluppo e innovazione della PMI che riceve l’aiuto.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e
piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o
associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.
[24] Pubblicato in GUCE L214/13 del 9 agosto
2010.
(30) Il presente titolo,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72), è stato
aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
(31) Il titolo VIII,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 65
Tipologie di investimento ammissibili (32) .
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi al
personale altamente qualificato messo a disposizione delle PMI beneficiarie
dell’aiuto da parte di organismi di ricerca o grandi imprese per la
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro
personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito
dell’impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Il personale altamente qualificato deve aver lavorato per
almeno due anni presso l’organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a
disposizione.
(32) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 66
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili (33) .
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 50%
della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni sono concesse per un periodo massimo di tre
anni per impresa e per persona.
(33) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4, Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 67
Spese ammissibili (34) .
1. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti
dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato.
2. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi
e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.
3. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o
distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto oppure
da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma
scritta.
4. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il
personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell’aiuto devono
avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari
sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere
rapporti di controllo.
(34) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 68
Modalità di ammissione all’agevolazione (35) .
1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli
schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in
ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla
valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere
considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento
le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda oltre la
scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l’incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d. l’utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
(35) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 69
Modalità di selezione dei progetti (36) .
1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività - direttamente o
attraverso organismi intermediari, effettua l’esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte.
2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione
delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si
ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un
congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto
proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è
esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non
positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le
relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
(36) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 70
Modalità di erogazione e di recupero del
contributo (37) .
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti
interessati, da parte della Regione in una o più soluzioni sulla base dei costi
riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile e
tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da
parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo
beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda
immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti
temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché
delle risorse ancora disponibili.
(37) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 71
Modifiche e variazioni (38) .
1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere
modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti
l’impresa beneficiaria, il soggetto che mette a disposizione il personale
altamente qualificato e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno
comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione,
pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori,
complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
(38) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
Art. 72
Revoche (39) .
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente
percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5
punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
(39) Il titolo VIII, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 64 a 72, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 4,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad
accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a
personale altamente qualificato.
TITOLO IX
Aiuti alle piccole imprese per progetti
integrati di agevolazione (40)
Art. 73
Oggetto e finalità (41) .
1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi
dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore
importante per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e
l'integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti
integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi
tra 1 milione e 10 milioni di euro.
3. Per progetto integrato si intende un programma industriale
di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui
realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali,
investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per
l'innovazione delle imprese.
4. I
progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa,
così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di
presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno
tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la
presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10 ed aver
registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5
milioni di euro.(42)
(40) (41) Il presente titolo,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84), è stato
introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così
formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione.Art. 73. Oggetto e finalità. 1. La Regione
incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola
dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita
economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni
e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti
integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi
tra 1 milione e 10 milioni di euro. 3. Per progetto
integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla
produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più
investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per
acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese. 4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una
piccola impresa, così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla
data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato
almeno tre bilanci di esercizio; nei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda deve aver registrato un numero di ULA almeno pari a 20 e aver registrato
nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 3 milioni di
euro.>>
(42) Comma, introdotto dal Regolamento
Regionale n. 4 del 24 marzo 2011 e modificato dall’art. 2
del Regolamento
Regionale n.5 del 20 febbraio 2012, è così
sostuito dall'art. 2,
comma 1 del Reg.
reg. 3 maggio 2013, n. 7. Il testo originario era così
formulato:" I progetti integrati devono essere
promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all'art. 2 del
presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola
impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere
registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di
ULA almeno pari a 15 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato
medio non inferiore a 2,5 milioni di euro."
Tipologie di investimento ammissibili (43) .
1. Gli investimenti in "attivi materiali" ammissibili possono riguardare:
a. la realizzazione di nuove unità produttive;
b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
c. la diversificazione della produzione di
un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in
ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal
precedente Titolo III.
3. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza
e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel
precedente Titolo IV.
4. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi per
l'innovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel
precedente Titolo VII.
5. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di
personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel
precedente Titolo VIII.
(43) Il titolo IX, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era
così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione.<<Art. 74. Tipologie di investimento ammissibili.
1. Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili
possono riguardare: a. la realizzazione di nuove unità
produttive; b. l’ampliamento di unità produttive
esistenti; c. la diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. il
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente. 2. Gli investimenti in ricerca
ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale,
così come disciplinati dal precedente Titolo III. 3. Gli
investimenti per l’acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese
ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.
4. Gli investimenti ammissibili per la messa a
disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e
disciplinati nel precedente Titolo VIII. 5. Gli
investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a
fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.
6. Gli investimenti di cui al 2° e 3° comma precedenti
possono essere presentati dalle imprese beneficiarie di aiuto agli investimenti
indicati nel comma 1.>>
Art. 75
Spese ammissibili (44) .
1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi
materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione
delle immobilizzazioni, così come definite dall'art. 2426 del codice civile,
nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di
agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi
materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all'attività di rappresentanza;
d. acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta
nell'unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all'art. 21 del presente
Regolamento.
4. Con riferimento agli investimenti per l'acquisizione di
servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di cui
all'articolo 30 del presente Regolamento.
5. Con riferimento agli investimenti per servizi per
l'innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all'articolo 58 del
presente Regolamento.
6. Con riferimento agli investimenti per la messa a
disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili le spese di cui
all'articolo 67 del presente Regolamento.
7. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi
preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9 agosto
2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo
ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel
limite del 5% delle voci di cui alla lettera b) del comma 2.
8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il
sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi
in mano".
9. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di
mezzi mobili targati.
10. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di
investimento, devono essere avviati successivamente alla data della
comunicazione della Regione, di cui al successivo articolo 78 comma 5. Si
intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai
fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto
degli studi di fattibilità.
(44) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era
così formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione. <<Art. 75. Spese ammissibili. 1. Le
spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili
sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni,
così come definite dall’art. 2426 del codice civile, nella misura necessaria
alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. 2. Sono
ammissibili le spese per:a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni
entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali; b.
opere murarie e assimilate;c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature
varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di
rappresentanza; d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa; e. acquisto di brevetti, licenze, know-how
e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva interessata dal programma. 3. Con riferimento ai programmi
di ricerca industriale, sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui
all’art. 21 del presente Regolamento. 4. Con riferimento agli investimenti per
servizi per l’innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui
all’articolo 58 del presente Regolamento. 5. Con riferimento agli investimenti
per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili
le spese di cui all’articolo 67 del presente Regolamento. 6. Sono inoltre
ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze
connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008
del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L. 214 del 9 agosto 2008). Tali spese sono ammissibili solo
fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni
ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla
lettera b) del comma 2. 7. Con riferimento agli investimenti per l’acquisizione
di servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di
cui all’articolo 30 del presente Regolamento. 8. Non sono ammesse le spese
relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o
attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.9. Non sono ammesse, altresì,
le spese relative all’acquisto di mezzi mobili targati. 10. I programmi di
investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione
dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma
la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell’individuazione della
data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di
fattibilità.>>
Art. 76
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili (45) .
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e
b) dell'articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi
ammissibili.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c),
d) ed e) dell'articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di
fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per
progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.
4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui
all'articolo 20.
5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di
consulenza per le imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 29.
6. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per
l'innovazione delle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 57.
7. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a
disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono
concesse nei limiti di cui all'articolo 66.
(45) Il titolo IX, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così
formulato: «TITOLO IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione. <<Art. 76. Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
impianti.2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e)
dell’articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di
fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per
progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili. 4. Le
agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo 20. 5. Le
agevolazioni relative alle spese per servizi per l’innovazione alle imprese sono
concesse nei limiti di cui all’articolo 57. 6. Le agevolazioni relative alle
spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore
delle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 66.
>>
Art. 77
Modalità di ammissione all'agevolazione (46) .
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti
fasi:
i. Fase di accesso: presentazione e verifica dell'istanza di
accesso;
ii. presentazione del progetto definitivo;
iii. istruttoria del progetto definitivo;
iv. concessione delle agevolazioni;
v. attuazione del progetto industriale.
(46) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo
originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO
IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.Art. 77.
Modalità di ammissione alle agevolazioni. 1. La valutazione delle iniziative è
diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le
procedure di selezione devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni
esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità
tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla
cantierabilità, alla copertura finanziaria, nonché alle prospettive di crescita
ed all’impatto occupazionale. 2. Le domande di agevolazione devono essere
redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o
avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione. 3. Qualora la domanda
di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla
normativa vigente o bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla
valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere
considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento
le seguenti condizioni:a) la trasmissione della domanda oltre la scadenza
prevista nel bando o avviso; b) l’incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti; c) la non conformità degli elementi
risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione
alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di
dichiarazioni sostitutive;d) l’utilizzo di modulistica non conforme a quella
predisposta dalla Regione. Art. 78. Modalità di selezione dei progetti. 1. La
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione –
Servizio Ricerca e Competitività effettua l’esame delle domande di agevolazione
ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle
proposte.2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle
candidature ammissibili a finanziamento viene effettuata nel rispetto dei tempi
e delle modalità fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione. 3. Qualora nello svolgimento dell’attività di
istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
assegna un congruo tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, affinché il
soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile. 4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva,
la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative
motivazioni. 5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Art. 79. Modifiche e variazioni. 1. Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria e/o il relativo progetto
ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la
preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. 2. Qualora le
variazioni incidano oltre il limite della percentuale fissata con specifico
bando o avviso sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.3. Le variazioni non superiori
alla percentuale fissata con specifico bando o avviso dei costi relativi alle
singole macrovoci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle
agevolazioni non sono soggette ad autorizzazione. 4. Variazioni in aumento
dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a
incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non
imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso,
aumento dell’onere a carico della finanza pubblica. 5. Ogni variazione della
localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere
autorizzata dalla Regione. Le imprese che intendono variare la propria sede
dovranno presentare un’istanza motivata redatta in conformità alla modulistica
fornita dalla Regione. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo
esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi
eventuali controlli.6. Nelle more delle autorizzazioni, ove previste, non si
potrà procedere all’erogazione delle agevolazioni.
Art. 78
Fase di accesso (47) .
1. Il soggetto proponente trasmette l'istanza di accesso alla
Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento
che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale,
il profilo dell'impresa che realizza il programma di investimento, nonché
l'ammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dell'istanza di
accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta
necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma
precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con
il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di
ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale.
Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo
sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla
tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla
copertura finanziaria.
3. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante
Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di
inammissibilità.
4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del
progetto definitivo non comporta impegni contabili che saranno adottati all'atto
della concessione di cui al successivo articolo 81.
5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito
dell'esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole
istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere
presentata la documentazione progettuale.
(47) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo
originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO
IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.
<<Art. 78. Modalità di selezione dei progetti. 1. La Regione Puglia - Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca e
Competitività effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase
di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte. 2. L’attività di
istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a
finanziamento viene effettuata nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati
in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la
necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo,
comunque non inferiore a quindici giorni, affinché il soggetto proponente vi
provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla
fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. 4. Per le proposte
per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto
proponente l’esito negativo e le relative motivazioni. 5. Le graduatorie delle
proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. >>
Art. 79
Presentazione del progetto definitivo (48) .
1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla
Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui
all'articolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui
la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è
dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di
progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente
i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:
a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il
profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b. al soggetto proponente;
c. agli investimenti relativi ai singoli
programmi previsti;
d. al piano finanziario di copertura degli
investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste, e le
relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di progetto industriale devono,
in particolare, essere allegati:
a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono
indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al
complesso dei programmi di investimento proposti, secondo l'Allegato fornito
dall'Amministrazione Regionale;
b) relazione generale e "Attivi Materiali" nella
quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa
beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla
situazione patrimoniale del soggetto proponente, secondo l'Allegato fornito
dall'Amministrazione Regionale;
c) certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA
con dicitura antimafia in originale ed in corso di validità;
d) documento unico di regolarità contributiva
rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione
della proposta di progetto industriale;
e) planimetria generale, in adeguata scala,
dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle
superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde,
disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e
sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di
ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate
rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle
riepilogative;
f) principali elaborati grafici e lay out
relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente
quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
g) copia degli atti e/o contratti, registrati
e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile
(suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di
investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione
d'uso dell'immobile stesso;
h) perizia giurata relativa alla conformità
urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui al punto precedente ed
all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie
concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla
osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della
tempistica necessaria;
i) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato
sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la
congruità dello stesso;
j) dettaglio degli investimenti previsti, con
allegati i relativi preventivi e computi metrici redatti su carta intestata del
fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per
capitolo di spesa e articolazione temporale;
k) dichiarazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8, relativa a
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
l) relazione di sostenibilità ambientale
predisposta da professionista abilitato e iscritto all'albo e sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa, secondo l'Allegato fornito
dall'Amministrazione Regionale;
m) formulario relativo agli investimenti in
servizi di consulenza, ove previsti, secondo l'Allegato fornito
dall'Amministrazione Regionale;
n) formulario relativo agli investimenti in
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove previsti, secondo l'Allegato
fornito dall'Amministrazione Regionale;
o) copia conforme degli ultimi tre bilanci
approvati e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da
professionista abilitato;
p) copia conforme del Libro Unico del Lavoro.
La documentazione deve essere fornita anche su
supporto informatico.
(48) Il titolo IX, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo
originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO
IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione.<<Art. 79. Modifiche e variazioni. 1. Il progetto presentato
in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e
risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del
finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria e/o il
relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. 2.
Qualora le variazioni incidano oltre il limite della percentuale fissata con
specifico bando o avviso sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda,
il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo
concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di
condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.3. Le
variazioni non superiori alla percentuale fissata con specifico bando o avviso
dei costi relativi alle singole macrovoci di spesa indicate nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni non sono soggette ad autorizzazione. 4.
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto
approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi
investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in
alcun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica. 5. Ogni
variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente
prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione. Le imprese che intendono
variare la propria sede dovranno presentare un’istanza motivata redatta in
conformità alla modulistica fornita dalla Regione. La variazione si intende
autorizzata soltanto dopo esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal
fine, potranno disporsi eventuali controlli.6. Nelle more delle autorizzazioni,
ove previste, non si potrà procedere all’erogazione delle agevolazioni.».
Art. 80
Istruttoria del progetto definitivo (49) .
1. La Regione effettua l'istruttoria del progetto definitivo, verificando in
particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta,
nonché la sua cantierabilità.
2. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito dalla
Regione, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un
finanziamento a m/l termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi
propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di
investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali
autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto
proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui
all'articolo precedente.
4. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto
proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della
proposta.
(49) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese. Il testo
originario dell’intero titolo IX e relativi articoli era così formulato: «TITOLO
IX. Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di
agevolazione.<<Art. 80. Revoche. 1. I bandi o
avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra
gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo: a. nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare); c. gli attivi materiali o immateriali
oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni
dalla data di ultimazione dell’investimento; d. qualora
il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini
previsti dai bandi o avvisi, salvo previsione, in casi eccezionali, di
specifiche proroghe; e. qualora siano gravemente violate
specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di
revoca parziale e totale dei contributi concessi. 3. Ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi
erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti
maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del
finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente
tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli
stessi. 4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per
fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.».
Art. 81
Concessione delle agevolazioni (50) .
1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all'articolo
precedente, la Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, le proposte
determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di
ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale
procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma successivo.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Dirigente
del Servizio competente ed il soggetto beneficiario sottoscrivono specifico
Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in
particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che
possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al
monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione
dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini
della realizzazione del progetto industriale.
(50) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese.
Art. 82
Modalità attuative del progetto industriale
(51) .
1. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l'Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le
richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di
avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei
tempi previsti dal Disciplinare.
2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e
verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.
3. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura
negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese).
(51) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese.
Art. 83
Modifiche e variazioni (52) .
1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti
rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli
ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non
potranno comportare, in alcun caso, aumento dell'onere a carico della finanza
pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da
quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al
piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad
autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
a. condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
b. identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
c. modifiche ad impianti, macchinari ed
attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento.
(52) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese.
Art. 84
Revoche (53) .
1. Il Disciplinare di cui all'articolo 81 del presente
Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
a) nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c) risulti violata la "clausola sociale" ex art.
2
comma 1 e 2 del Reg.
reg. n. 31 del 27 novembre 2009, "L.R.
n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"
B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
d) gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di ultimazione del programma di investimenti;
e) qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal Disciplinare;
f) qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del
31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno
essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
(53) Il titolo IX,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 73 a 84, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, in sostituzione dell’originario titolo IX, aggiunto, unitamente
agli articoli di cui era composto (articoli da 73 a 80), dall’art. 5,
Reg.
reg. 24 marzo 2011, n. 4, al fine di incentivare le piccole imprese operanti
nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale
per uno sviluppo integrato dell’apparato produttivo pugliese.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.