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Regolamento Vigente

Anno
2010
Numero
10
Data
10/02/2010
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 9 febbraio 2010 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Obiettivi

 La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

a)  promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;

b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati livelli di inefficienza energetica;

c) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo energetico;

d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

e) disciplinare l’applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

g)  stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;

h)  indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria.

 

Articolo 2

Definizioni

 Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende:

a)  edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

b)   edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di   inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

c)  ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;

d)  prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva,la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

e)  attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;

f)  certificazione energetica dell’edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;

g)  impianto termico: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, nonché apparecchi quali stufe, caminetti a pallets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

h)  sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata:trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti,trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile;

i)   trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K): e’ il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

j)   coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo;

k) singole unità immobiliari: ai fini del presente Regolamento si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche

 

Articolo 3

 Ambito di applicazione

    Il presente Regolamento si applica a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

-          progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;

-          opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.

Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

-          immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte II e dell’articolo 136 c. 1 lettere b e c del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposte al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

-          i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti non utilizzabili

-          i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

-          impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

   Non sono soggetti al presente Regolamento box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

  Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

 

Articolo 4

Calcolo della prestazione energetica degli edifici

Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica quanto riportato negli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e negli allegati al D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. così come modificati e integrati dalle suddette Linee Guida Nazionali.

 

Articolo 5

Certificazione energetica degli edifici

Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto degli interventi indicati al precedente articolo 3, è dotato, a cura del costruttore, del proprietario, o del detentore dell’immobile, di attestato di certificazione energetica.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall’art. 6, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 192/2005 ed è affissa, nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile al pubblico.

 

Articolo 6

Attestato di certificazione energetica

L’attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell’edificio e deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009.

Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto o ne sia modificata la destinazione d’uso ed in particolare:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

   La validità dell’attestato di certificazione non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente Regolamento e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.

La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata di eventuali prescrizioni contenute nell’attestazione.

Ai fini della validità, i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

 

Articolo 7

Tecnici accreditati

Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.

Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e’ richiesta la competenza.

I titoli di studio e i requisiti professionali sono specificati al successivo articolo 8.

Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:

-         progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;

-          costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;

-          amministrazione dell’edificio;

-          fornitura di energia per l’edificio;

-          gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;

-          funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

-          funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

-          funzione di direzione lavori.


All’atto della sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità sopra elencate.

 

Articolo 8

Requisiti di accreditamento

 Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori:

a)      gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto;

b)      i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager.

     I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale comprovata da:

-          esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale,  

-          ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

-          progettazione dell’isolamento termico degli edifici;

-          progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

-          gestione energetica di edifici ed impianti;

-          certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.

 

Articolo 9

Elenco regionale

    È istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.

 

Articolo 10

Costi iscrizione

Con atto dirigenziale, il Servizio, competente alla tenuta dell’Elenco di cui all’articolo precedente, determina l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco.

 

Articolo 11

Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione ed articolazione
del percorso formativo

I corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia.

Il corso di formazione della durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l’85% deve far riferimento alle tematiche fondamentali in materia di:

Modulo      Contenuti

1                 Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi

                   obblighi e responsabilità

2                 Fondamenti di trasmissione del calore Trasmittanza e ponti termici in regime termico stazionario

3                 Calcolo dell’energia scambiata per trasmissione attraverso l’involucro edilizio Calcolo dell’energia scambiata con l’esterno per

                   ventilazione (naturale e forzata)

4                 Proprietà dell’involucro opaco in regime termico dinamico Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica  

                   dell’involucro opaco (materiali e tecniche) Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro

                   trasparente (materiali e tecniche) Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed invernale Soluzioni

                   progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili

5                Tipologie di impianti asserviti all’edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e

                   climatizzazione, illuminazione, etc.) Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza Rendimento globale di impianto

6                 Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Interventi per il 

                   miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche)

7                 Sistemi per l’uso di fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, minieolico, biomassa, ecc.) Incentivi fiscali Valutazione economica

                   di un investimento di riqualificazione energetica

8                 Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti legislativi e normativi, verifiche e normative di legge Esempio

                  di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova costruzione Esempio di calcolo del fabbisogno di energia

                  primaria di un edificio esistente

9               Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici La descrizione e la compilazione del certificato

10             Certificazione di un edificio esistente Certificazione di un edificio di nuova costruzione Certificazione di una unità immobiliare Invio

                  dei certificati alla banca dati regionale

11              Ogni ulteriore utile attività formativa definita dal Servizio regionale competente, anche in considerazione della evoluzione della

                  materia

 

Articolo 12

Verifica finale

 Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale.

La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell’Elenco.

I costi di partecipazione del componente nominato dalla Regione sono a carico dei soggetti organizzatori del corso, sono determinati nell’atto della nomina, e non possono essere superiori all’importo massimo ammesso a rendicontazione comunitaria in materia di formazione finanziata dai Fondi Strutturali per analoghe attività.

La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento.

La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso.

 

Articolo 13

Attestazioni

     I soggetti che svolgono i corsi di cui agli articolo 11 e 12 sono tenuti al rilascio dell’attestato di frequenza con superamento dell’esame finale.

Il modello di attestato è approvato con atto dirigenziale del Servizio competente alla tenuta dell’Elenco, sentito il Servizio Formazione Professionale.

 

Articolo 14

Catasto regionale per le certificazioni energetiche

Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo regionale denominato Catasto Regionale per le Certificazioni Energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.

La Giunta Regionale, con atto successivo, disciplina le modalità di funzionamento di detto sistema informativo.

 

Articolo 15

Controlli

La Regione Puglia, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, può procedere a verificare la correttezza e competenza degli attestati di certificazione energetica.

A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i documenti progettuali ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.

Tali controlli possono essere effettuati anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile; in tal caso il costo degli accertamenti è determinato sulla base della Tariffa Professionale applicabile alla specie ed è a carico dei richiedenti.

 

Articolo 16

Sanzioni

La inosservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005.

Il presente Regolamento, dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 dello Statuto, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


 

Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010