IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
il
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
Vista
la
Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 9 febbraio 2010 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Articolo 1
Obiettivi
La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002,
relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi
fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 modificato
dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo
anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. Gli
obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
a) promuovere il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;
b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente verso elevati livelli di inefficienza energetica;
c) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione
in campo energetico;
d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
e) disciplinare l’applicazione dei requisiti minimi e di
prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di
nuova costruzione;
f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni
specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazione;
g) stabilire i criteri e le caratteristiche della
certificazione energetica degli edifici;
h) indicare i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli
impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si
intende:
a) edificio: è un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) edificio di nuova costruzione: è un
edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente;
d) prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare
i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la
climatizzazione invernale e estiva,la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene
espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli
ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
e) attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell’edificio: è il documento redatto nel rispetto
delle norme contenute nel presente Regolamento, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell’edificio;
f) certificazione energetica dell’edificio:
complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione
energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’edificio;
g) impianto termico: un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, nonché apparecchi quali
stufe, caminetti a pallets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad
energia radiante, scaldacqua unifamiliari se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio delle singole unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW;
h) sistemi filtranti: pellicole polimeriche
autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di
modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie
vetrata:trasmissione dell’energia solare, trasmissione
ultravioletti,trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile;
i) trasmittanza termica periodica YIE
(W/m2K): e’ il parametro che valuta la capacità di
una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa
nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO
13786:2008 e successivi aggiornamenti.
j) coperture a verde: si intendono le
coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di
adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema
strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di
manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione
media e alta, coperture a verde intensivo;
k) singole unità immobiliari: ai fini del presente
Regolamento si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo
appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi
tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata
alla singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale
appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica a
tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d’uso indicata all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del
contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni
inquinanti, nel caso di:
-
progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti
in essi installati;
- opere
di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti
volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione
di nuovi impianti in edifici esistenti.
Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le
seguenti categorie di edifici e di impianti:
-
immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte II e dell’articolo
136 c. 1 lettere b e c del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice
dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello
strumento urbanistico devono essere sottoposte al solo restauro e risanamento
conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe
un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare
riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i
fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli
ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze
del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali
artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici
del processo produttivo non altrimenti non utilizzabili
- i
fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
-
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio,
anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
civile.
Non sono soggetti al presente Regolamento box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a
protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti
dell’isolamento termico.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono
porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora
non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone
termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso
prevalente in termini di volume riscaldato.
Articolo 4
Calcolo della prestazione energetica degli edifici
Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici,
si applica quanto riportato negli allegati al Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10
luglio 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli
edifici) e negli allegati al D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. così come modificati e
integrati dalle suddette Linee Guida Nazionali.
Articolo 5
Certificazione energetica degli edifici
Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto degli
interventi indicati al precedente articolo 3, è dotato, a cura del costruttore,
del proprietario, o del detentore dell’immobile, di attestato di certificazione
energetica.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico,
la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall’art. 6,
comma 1 quater, del D.Lgs. n. 192/2005 ed è affissa, nell’edificio a cui si
riferisce, in luogo facilmente visibile al pubblico.
Articolo 6
Attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica è il documento
sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell’edificio e deve
essere conforme ai modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali
per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009.
Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è
aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’impianto o ne sia modificata la destinazione
d’uso ed in particolare:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica
a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%
della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica
a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e
di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi
di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai
sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di
sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle
norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
La validità dell’attestato di certificazione non
viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente
Regolamento e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori
servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e
l’illuminazione.
La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è
confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le
operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali
conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è
prevista la prima scadenza non rispettata di eventuali prescrizioni contenute
nell’attestazione.
Ai fini della validità, i libretti di impianto o di centrale di
cui all’articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati,
in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione
energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione
del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di
certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, e
successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato
dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.
Articolo 7
Tecnici accreditati
Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al
successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.
Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in
veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista
libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed
abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici
ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel
caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve
operare in collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo
costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e’ richiesta la
competenza.
I titoli di studio e i requisiti professionali sono specificati
al successivo articolo 8.
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio
dei soggetti certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività
di certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati
coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di
un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
- progettazione
dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
-
costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
-
amministrazione dell’edificio;
-
fornitura di energia per l’edificio;
-
gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
-
funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/08;
-
funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. n. 81/08;
-
funzione di direzione lavori.
All’atto della sottoscrizione dell’attestato di certificazione
energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
di incompatibilità sopra elencate.
Articolo 8
Requisiti di accreditamento
Sono accreditati per l’attività di certificazione
energetica e riconosciuti come soggetti certificatori:
a) gli Enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia,
che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto;
b) i tecnici che siano abilitati
all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy
manager.
I suddetti tecnici devono inoltre
possedere un’adeguata competenza professionale comprovata da:
-
esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo
Ordine o Collegio Professionale,
- ovvero
degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti
attività:
-
progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
-
progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
-
gestione energetica di edifici ed impianti;
-
certificazione e diagnosi energetica.
In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i
tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori
energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi
articoli 11 e 12.
Articolo 9
Elenco regionale
È istituito, presso l’Area Politiche per lo
sviluppo, il lavoro e l’innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture
Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati
al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli
impianti ubicati nel territorio regionale.
Articolo 10
Costi iscrizione
Con atto dirigenziale, il Servizio, competente alla tenuta
dell’Elenco di cui all’articolo precedente, determina l’importo dei diritti di
segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa
nell’Elenco.
Articolo 11
Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione ed
articolazione
del percorso formativo
I corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti
di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali,
nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento
dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa
regionale in materia.
Il corso di formazione della durata minima di 80 ore, con
obbligo di frequenza pari almeno l’85% deve far riferimento alle tematiche
fondamentali in materia di:
Modulo Contenuti
1
Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione
Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi
obblighi e responsabilità
2
Fondamenti di trasmissione del calore Trasmittanza e ponti termici in regime
termico stazionario
3
Calcolo dell’energia scambiata per trasmissione attraverso l’involucro edilizio
Calcolo dell’energia scambiata con l’esterno per
ventilazione
(naturale e forzata)
4
Proprietà dell’involucro opaco in regime termico dinamico
Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza
energetica
dell’involucro opaco (materiali e tecniche) Soluzioni progettuali e costruttive
per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro
trasparente
(materiali e tecniche) Sistemi passivi per la riduzione del carico di
climatizzazione estiva ed invernale Soluzioni
progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili
5 Tipologie
di impianti asserviti all’edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione
di acqua calda sanitaria, ventilazione e
climatizzazione, illuminazione, etc.) Soluzioni impiantistiche ad alta
efficienza Rendimento globale di impianto
6
Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Interventi per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche)
7
Sistemi per l’uso di fonti rinnovabili (solare termico,
fotovoltaico, minieolico, biomassa, ecc.) Incentivi fiscali Valutazione
economica
di un investimento di riqualificazione energetica
8
Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti
legislativi e normativi, verifiche e normative di legge Esempio
di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova
costruzione Esempio di calcolo del fabbisogno di energia
primaria di un edificio esistente
9 Normativa
regionale in materia di certificazione energetica degli edifici La descrizione e
la compilazione del certificato
10 Certificazione
di un edificio esistente Certificazione di un edificio di nuova costruzione
Certificazione di una unità immobiliare Invio
dei certificati alla banca dati regionale
11 Ogni
ulteriore utile attività formativa definita dal Servizio regionale competente,
anche in considerazione della evoluzione della
materia
Articolo 12
Verifica finale
Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai
fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale.
La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data
di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre
componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta
dell’Elenco.
I costi di partecipazione del componente nominato dalla Regione
sono a carico dei soggetti organizzatori del corso, sono determinati nell’atto
della nomina, e non possono essere superiori all’importo massimo ammesso a
rendicontazione comunitaria in materia di formazione finanziata dai Fondi
Strutturali per analoghe attività.
La verifica finale deve comprendere una prova scritta a
contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento.
La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza
necessità di rifrequentare il corso.
Articolo 13
Attestazioni
I soggetti che svolgono i corsi di cui
agli articolo 11 e 12 sono tenuti al rilascio dell’attestato di frequenza con
superamento dell’esame finale.
Il modello di attestato è approvato con atto dirigenziale del
Servizio competente alla tenuta dell’Elenco, sentito il Servizio Formazione
Professionale.
Articolo 14
Catasto regionale per le certificazioni energetiche
Gli attestati di certificazione energetica degli edifici
concorrono alla formazione di un sistema informativo regionale denominato
Catasto Regionale per le Certificazioni Energetiche, tenuto presso la Regione
Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio
Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.
La Giunta Regionale, con atto successivo, disciplina le
modalità di funzionamento di detto sistema informativo.
Articolo 15
Controlli
La Regione Puglia, anche avvalendosi di esperti qualificati o
di organismi esterni, può procedere a verificare la correttezza e competenza
degli attestati di certificazione energetica.
A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i
documenti progettuali ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.
Tali controlli possono essere effettuati anche su richiesta del
Comune, del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile; in tal
caso il costo degli accertamenti è determinato sulla base della Tariffa
Professionale applicabile alla specie ed è a carico dei richiedenti.
Articolo 16
Sanzioni
La inosservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento,
determina l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005.
Il presente Regolamento, dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 dello Statuto,
entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010