IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la
Delibera di Giunta Regionale n.310 del 9 febbraio 2010 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
(Gruppo Appartamento)
Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale
socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già in
fase di acquisizione dell’autonomia, in uscita dal circuito psichiatrico
riabilitativo.
Posti-letto per gruppo-appartamento: n.3
Gli appartamenti devono essere localizzati in modo da garantire
una facile accessibilità.
Il gruppo appartamento deve avere i seguenti requisiti:
• N. 1 servizio igienico per gli utenti, con dotazione completa
e funzionante (dotato di vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia),
con erogazione di acqua calda sempre garantita. Per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ( legge 13/89), il servizio igienico previsto deve
possedere il requisito di adattabilità.
Per quanto concerne la zona notte:
-
Ogni camera non deve avere più di n. 2 posti letto;
-
La superficie minima delle camere deve essere non inferiore
a 9 mq per camera singola e 16 mq per camera a due letti, adeguatamente
arredate;
-
nelle camere devono, comunque essere garantiti, per ciascun
utente, almeno i seguenti arredi: un comodino, un armadietto in cui sia
possibile conservare, in condizioni di sicurezza, gli oggetti personali, un
tavolinetto con la sedia;
-
Le camere devono avere illuminazione naturale ed aerazione
con adeguato oscuramento;
Area di socializzazione:
-
La cucina
deve essere piastrellata almeno nella zona adibita alla preparazione dei
pasti;
-
Un locale
attrezzato per guardare la Tv ed eventualmente, qualora la cucina non fosse
sufficientemente spaziosa, adibito a zona pranzo.
L’attività di preparazione dei pasti, poiché è destinata
all’autoconsumo, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 6
del Regolamento CE n. 852/04 e relative disposizioni attuative.
-
La qualità degli
arredi deve essere dignitosa ed appropriata alle necessità degli utenti;
-
Deve essere
garantita, complessivamente, una superficie minima di 25/30 mq per utente;
-
La temperatura
interna invernale deve essere di 20 ± 1° C
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010