Legge abrogata dalla l.r.
11/2018, art. 18,
comma 1.
Art. 1
Finalità
[1. La presente legge detta norme per
la partecipazione della Regione Puglia alla formazione degli atti dell'Unione
europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di
competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, sulla
base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di
trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell'articolo 117,
commi 3, 5 e 9, della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo
9
dello Statuto
regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.
3) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari).]
Art.
2
Partecipazione della Regione alla formazione del
diritto dell'UE
[1. Con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, vengono formulate le osservazioni
della Regione sulle proposte di atto dell'UE di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
3 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni
comunitarie e dell'Unione europea) della L. 11/2005 nelle materie di competenza
regionale.]
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi
dell'UE
[1. La Regione dà tempestiva
attuazione alle norme adottate dall'UE nelle materie di competenza
regionale.
2. Al fine di garantire l'adeguamento
dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dagli atti normativi dell'UE
o dalle sentenze della Corte di Giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, la
Giunta regionale propone al Consiglio regionale apposito disegno di legge avente
quale titolo “Legge UE regionale” con l'indicazione dell'anno di
riferimento.
3. Con la relazione al disegno di
legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce anche sullo stato di
conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell'UE e sullo stato
delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze
imputabili alla Regione.]
Art. 4
Contenuti della legge UE regionale
[1. La legge UE regionale:
a) recepisce gli atti normativi
emanati dall'UE nelle materie di competenza regionale;
b) detta le disposizioni per
l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della
Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni
modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie
all'attuazione o applicazione degli atti dell'UE di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi
dell'UE alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a
provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. L'adeguamento dell'ordinamento
regionale a quello dell'UE deve in ogni modo avvenire tramite legge UE regionale
nel caso in cui esso comporti:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l'istituzione di nuovi organi o
strutture amministrative;
c) interventi in materie coperte da
riserva assoluta di legge.
3. Alla legge UE regionale è allegato
l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione
perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente
specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme a esse ovvero
perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la
Regione non intende discostarsene.]
Art. 5
Attuazione in via regolamentare
[1. La legge UE regionale può
autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e
attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge,
mediante regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 44
(Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto
regionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da
attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle
funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio
di sussidiarietà.
3. Le disposizioni della legge UE
regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione
prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi
l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni
legislative vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
stessi.]
Art.
6
Sessione UE del Consiglio regionale
[1. Entro il 30 giugno di ogni anno il
Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute,
al fine di approvare la legge UE annuale regionale.
2. Nella sessione UE, su iniziativa
della Giunta regionale o a seguito di richiesta del Consiglio regionale alla
Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche attinenti alle
politiche UE regionali.]
Art. 7
Partecipazione degli Enti Locali alla formazione degli atti
UE
[1. In attuazione delle finalità della
presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente
nell'ambito dei lavori previsti nella sessione UE e del procedimento di
formazione della legge UE annuale, assicurano adeguate forme di consultazione
degli enti locali.]
Art. 8
Misure urgenti
[1. A fronte di atti normativi UE o
sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE che comportano improcrastinabili
obblighi di adeguamento all'ordinamento UE e abbiano scadenza anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge UE regionale relativa all'anno in
corso, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il relativo disegno di
legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve
essere approvato, oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, vi provvede con
l'approvazione di apposito regolamento.
2. Nei casi di particolare
urgenza:
a) il Consiglio regionale attiva gli
strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e
di procedura per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare
competente, nel caso di attuazione per via legislativa;
b) il Presidente della Giunta
regionale attiva la procedura di cui all'articolo 44,
comma 3, dello Statuto
regionale, nel caso di attuazione per via regolamentare. ]
Art. 9
Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE
[1. Nelle materie di competenza
legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme
deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 5 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome
alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi comunitari) della
L. 131/2003, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE
avverso gli atti normativi dell'UE ritenuti illegittimi.
2. Il Presidente della Giunta
regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi
proposti.]
Art. 10
Norma finale
[1. Il Consiglio regionale adegua il
proprio regolamento interno alle disposizioni della presente
legge.]
Art.
11
Norma transitoria
[1. In sede di prima applicazione
della presente legge la sessione UE di cui all'articolo 6 è convocata entro il
31 dicembre 2011.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.]