Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n.
9
1.
Il comma 4 dell’articolo 4
(Consiglio direttivo) della legge
regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese) è
sostituito dal seguente
“4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione
consultiva:
a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse
naturali e di tutela delle acque;
b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio
e programmazione;
c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;
d) il Direttore generale dell’Autorità;
e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni
di segretario;
f) il Direttore tecnico dell’Autorità.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 4
della l.r.
9/2011 è sostituito dal seguente:
“6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in
particolare:
a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi
dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale e il programma triennale
delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base
degli indirizzi di cui alla lettera a);
c) approva il bilancio di previsione annuale e
triennale;
d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla
lettera c);
e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.
f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la
gestione del servizio idrico integrato;
g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata
dell’affidamento della gestione;
h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico
integrato;
j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;
l) nomina il Direttore generale.“.
Art. 2
Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2011
1. Il comma 6 dell’articolo 5
(Direttore generale) della l.r.
9/2011 è sostituito dal seguente:
“6. In particolare il Direttore generale:
a) predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua
nomina, il regolamento previsto dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio direttivo
b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo
9;
c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore
tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
d) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale
e il rendiconto;
e) procede alla definizione dei programmi annuali e
pluriennali di intervento;
f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una
relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti
tra l’autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
h) esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della
convenzione da parte del gestore;
i) promuove l’adozione, da parte del gestore del servizio,
di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
j) effettua, con l’ausilio del Direttore amministrativo e
del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull’attività del
soggetto gestore verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le
modalità di applicazione della tariffa. ”.
Art. 3
Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 11
(Personale) della l.r.
9/2011 è sostituito dal seguente:
“1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle
procedure di cui all’articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso
ATO Puglia, è trasferito all’Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attività) del d.lgs. 165/2001.“.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13 ottobre 2011
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