Art. 1
(1)
[1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in via eccezionale e all’esclusivo fine di
garantire la continuità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli
uffici regionali, nelle more dell’esperimento delle procedure concorsuali per la
copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte
costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia
interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie
della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ]
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 2 novembre 2011
(1) Articolo abrogato
dall'art. 25,
L.R.
3 luglio 2012, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
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