CAPO I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta i principi, i criteri e gli
strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità
della normazione, in armonia con quanto disposto dalle leggi 28 novembre 2005,
n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e 18 giugno 2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile), dall’articolo 51
(Principi dell’azione amministrativa) della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e nel rispetto
delle norme del regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 37 dello Statuto della Regione Puglia.
2. Le disposizioni
della presente legge costituiscono principi di carattere generale e non possono
essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE
Art.
2
Chiarezza dei testi normativi
1. Le leggi e i regolamenti sono scritti in modo chiaro
e univoco e in maniera che l’articolato sia omogeneo nel contenuto. Non è
consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto
della stessa.
2. Alle parole va attribuito il significato che esse hanno
nel linguaggio comune; non vanno utilizzati termini diversi per indicare lo
stesso concetto, né va utilizzato lo stesso termine per indicare concetti
diversi.
3. Ove il termine venga usato con un significato diverso da
quello a esso attribuito dal linguaggio comune, ovvero trattasi di termine
tecnico, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data
la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo
all’oggetto e alle finalità.
4. Le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme
vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre
norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e
derogate. Non sono consentite abrogazioni implicite.
5. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni
legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente
comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno
riferimento.
Art. 3
Testi unici e codici
1. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono la
formazione e la manutenzione di testi unici legislativi o regolamentari e di
codici per la disciplina di materie e settori omogenei.
2. I testi unici
possono avere carattere compilativo o innovativo. Per la loro redazione si
osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete;
c) puntuale individuazione delle norme vigenti;
d) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti tale
da garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
e) abrogazione delle leggi che fino alla data di entrata in
vigore del testo unico o del codice hanno regolato la materia o il settore;
f) individuazione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico o nel codice, che comunque restano in vigore.
3. Le disposizioni del testo unico e del codice possono
essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso.
4. La redazione dei testi unici è affidata alla Giunta
regionale.
5. Per i disegni di testi
unici compilativi il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento
interno, può deferire alla competente Commissione consiliare l’esame e la
discussione dei singoli articoli.
6. I testi unici o loro parti recanti
modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento
ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 4
Riordino e semplificazione
normativa
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla
redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico-giuridica e legislativa,
esaminano con periodicità annuale lo stato della legislazione regionale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, predispone apposito disegno di
legge che assicura:
a) la manutenzione annuale
dell’ordinamento regionale per quanto attiene a:
1) la correzione di errori
materiali o imprecisioni;
2) l’adeguamento dei rinvii
interni ed esterni;
3) l’adeguamento a disposizioni
nazionali e regionali;
4) l’adeguamento a sentenze della
Corte costituzionale e del Consiglio di Stato;
5) l’interpretazione autentica di
norme regionali;
b) la riduzione progressiva del
numero delle leggi attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni
tacitamente abrogate o prive di efficacia;
c) l’individuazione delle materie
non coperte da riserva assoluta di legge, che possono formare oggetto di
regolamenti di delegificazione, la previsione delle norme generali, dei criteri
e dei limiti ai quali deve conformarsi l’esercizio del potere regolamentare e
l’abrogazione espressa delle disposizioni legislative vigenti con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
CAPO III
QUALITÀ DELLA NORMAZIONE
Art. 5
Consultazioni
1. La Regione promuove idonee forme di consultazione
come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di
partecipazione sanciti nel proprio Statuto.
Art. 6
Analisi di impatto della regolamentazione (1)
1. L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è
la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare
sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo
scopo di supportare le decisioni della Regione sull’opportunità dell’intervento
normativo.
2. I disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti
delegati di cui al comma 1 dell’articolo 44
(Attribuzioni della Giunta regionale), dello Statuto
regionale, devono essere corredati dalla relazione sull’AIR nei casi e con
le modalità di cui all’articolo 10.
3. La relazione di AIR è redatta dai Servizi della Giunta
regionale competenti per materia, con la collaborazione del Servizio legislativo
per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del Servizio
affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di
legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo
Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa.
4. La relazione di AIR è pubblicata sul sito internet
istituzionale della Regione Puglia.
(1) Vedi il r.r.
n. 11/2016.
Art. 7
Analisi tecnico-normativa
1. I disegni e le proposte di legge sono sottoposti ad
Analisi tecnico-normativa (ATN).
2. L’ATN verifica l’incidenza della
normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, la conformità della
stessa alla Costituzione, la sua compatibilità con lo Statuto regionale e le
leggi regionali, con le norme statali ed europee. Verifica altresì, sotto
l’aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative.
3. L’ATN è svolta dal Servizio legislativo della Giunta
regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale e dal
Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i
progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti
a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa.
4. Ai fini della verifica della costituzionalità delle
leggi della Regione Puglia, il Servizio legislativo della Giunta regionale e il
Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale possono
essere integrati da esperti e docenti in Diritto costituzionale.
5.
L’ATN non è vincolante per i soggetti aventi potestà di iniziativa legislativa a
norma dello Statuto regionale.
6. I regolamenti della Giunta e del Consiglio regionale
indicano anche i tempi di esecuzione dell’ATN.
Art. 8
Verifica dell’impatto della regolamentazione
1. La Verifica dell’impatto della regolamentazione
(VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli
effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La
VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni
quinquennio.
2. La relazione di VIR è redatta dai Servizi titolari
dell’attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio
legislativo della Giunta regionale.
3. La relazione di VIR tiene conto delle indicazioni
contenute nella relazione dell’Avvocato coordinatore di cui all’articolo 12.
4. La relazione di VIR è trasmessa al Consiglio regionale
ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.
Art. 9
Clausole valutative
1. All’interno delle proposte normative possono essere
inserite clausole valutative al fine della valutazione delle politiche
regionali.
2. Le clausole valutative sono finalizzate a comprendere
gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse
in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla
produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la
trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie.
Art. 10
Attuazione
1. La Giunta regionale è delegata a predisporre, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
regolamenti, di cui all’articolo 44 dello Statuto regionale, per la effettiva
attuazione dell’AIR e della VIR. I regolamenti contengono: (2)
a) i criteri generali e le
procedure dell’AIR;
b) le tipologie, i casi e le
modalità di esclusione dell’AIR;
c) i criteri generali, le
procedure e l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
(2) Vedi il r.r.
n. 11/2016
Art. 11
Programmazione normativa
1. La qualità della normazione è perseguita anche
mediante la programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, all’interno degli strumenti della
programmazione regionale di cui alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli),
individua gli interventi qualificanti dell’azione normativa di propria
iniziativa.
CAPO IV
NORME FINALI
Art.
12
Relazione dell’Avvocatura
1. Ai fini della riduzione del contenzioso, con la
relazione di cui alla lett. d) del comma 3 dell’articolo 4
(Coordinamento dell’Avvocatura regionale) della legge
regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione
Puglia), l’Avvocato coordinatore riferisce sul contenzioso generato dalle norme
legislative e regolamentari regionali.
2. In particolare la relazione indica:
a) le norme che hanno prodotto il maggior numero di
contenziosi;
b) le norme che hanno generato conflitti di attribuzione con lo
Stato o con altre Regioni.
3. La relazione è trasmessa al Presidente
della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 13
Relazione annuale della Giunta
1. Il Presidente della Giunta regionale trasmette,
entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione al Consiglio regionale
sull’attuazione della presente legge, con riferimento all’annualità precedente.
Art. 14
Organizzazione
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, in ogni
Servizio della Regione è istituita la figura del referente per la
semplificazione e la qualità della normazione, con il compito di raccogliere le
informazioni nell’ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il
collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio
affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale.
2. La Regione assicura la formazione del personale
impegnato nell’attuazione della presente legge, nonché del personale da
destinare all’effettuazione dell’AIR e della VIR.
Art. 15
Valutazione
1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito
presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli
elementi di valutazione.
Art. 16
Adeguamento
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale
adeguano i propri regolamenti alle disposizioni recate dalla presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 2 novembre 2011