Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia riconosce l’unicità storica e
militare della Battaglia di Canne avvenuta il 2 agosto del 216 a.C. tra i romani
e i cartaginesi e ne promuove la valorizzazione sostenendo interventi di
conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico,
monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l’utilizzo dei materiali
documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la
ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici.
Art.2
Contributi regionali
1. La Regione eroga contributi agli enti locali per
progetti presentati dagli stessi, in azione di sistema con la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o con le
competenti soprintendenze, con università, centri di ricerca, consorzi e
associazioni culturali regolarmente riconosciute, volti in particolare a:
a) realizzare compiutamente un
centro-visite in area attrezzata per la conoscenza, anche con sistemi
multimediali, degli eventi annibalici e delle guerre puniche in generale in
Italia e in Puglia;
b) realizzare itinerari
didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati
nell’articolo 1, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta
attrezzate;
c) pianificare visite guidate nei
luoghi indicati nell’articolo 3 a sostegno sia della domanda di turismo
culturale, sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
d) diffondere la memoria degli
eventi storici relativi alla Battaglia di Canne con manifestazioni di
rievocazione e spettacolarizzazione, cicli cinematografici e documentari, mostre
fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni;
e) promuovere indagini
archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di
recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle
vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la
valorizzazione, unitamente al patrimonio indicato nell’articolo 1;
f) promuovere ogni
altra iniziativa non compresa tra i precedenti punti, ma facente capo sempre
alle finalità della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo
criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore all’assetto del territorio, paesaggio e beni culturali,
di concerto con l’Assessore al turismo e attività culturali, sentita la
competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento a
progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
regionale, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui
all’articolo 3.
Art.3
Delimitazione delle aree interessate agli
avvenimenti della battaglia di Canne
1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di
salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico,
monumentale e paesaggistico di cui all’articolo 1.
2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree
territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell’articolo 1 sono quelle
di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, e sono
individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica
esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e
le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in
accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia
e/o con le competenti soprintendenze.
3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne
ravvisi l’opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti
di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del
parere favorevole espresso ai sensi del d.lgs. 42/2004 dalla Direzione regionale
beni culturali e paesaggistici della Puglia e/o dalle competenti soprintendenze
e sulla base degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati.
Art.4
Norme finanziarie e finali
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, stimati in euro settemila per
l’esercizio finanziario 2011, si provvede nell’ambito dello stanziamento facente
capo all’upb 4.3.1 - capitolo 811020 denominato “Spese per la promozione del
patrimonio culturale. Art. 19, lett. F), G), H), l.r. 24/2000”;
2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito
degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 28 novembre 2011