Art. 1
Stato di previsione delle
entrate
1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012,
annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo
45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in euro
27.296.353.761,95 in termini di cassa.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2012.
Art. 2
Stato di previsione della
spesa
1. Lo stato
di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012,
annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo
46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in
euro 27.296.353.761,95 in termini di cassa.
Art. 3
Impegni e pagamenti delle
spese
1. E’ autorizzato
l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2012 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione
da norme statali, la Giunta regionale, anche in relazione al disposto di cui al
comma 20 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2012), può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al
pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
Quadro generale
riassuntivo
1. E’ approvato
il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2012, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in
titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
Elenco delle spese
obbligatorie
1. Sono
considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente
le unità previsionali di base che possono essere integrate a termini del comma 2
dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 6
Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine
1. Il fondo di
riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 - UPB 06.02.01 -
viene determinato per l’esercizio 2012 in euro 1.500.000,00 ed è gestito a
termini dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7
Fondo di riserva per le
spese impreviste
1. Il fondo
di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB - 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio 2012 in euro 1.500.000,00 ed è gestito a termini
dell’articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
Fondo di riserva per la
definizione delle passività pregresse
1. Il fondo
di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo 1110090 - UPB -
06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 5.000.000,00 ed è gestito
a termini dell’articolo 54
della l.r.
28/2001.
Art. 9
Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali
di spesa corrente in corso di
adozione
1. Il
fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso
di adozione - capitolo 1110070 - UPB - 06.02.01 - è determinato per l’esercizio
2012 in euro 2.000.000,00 ed è gestito a termini dell’articolo 52
della l.r.
28/2001.
Art. 10
Fondo di riserva per le
integrazioni delle autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di
riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - cap. 1110020 - UPB
06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 313.133.350,17 ed è
gestito a termini dell’articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 11
Utilizzo del saldo
finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011
1. Il saldo
finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011 applicato al bilancio di
previsione 2012 nell’ammontare complessivo di euro 1.223.210.956,84, ai sensi
dell’articolo 44 della vigente legge di contabilità regionale 28/2001, è
utilizzato come segue:
a) per euro 66.366.667,99 al capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01
- “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della legge di contabilità
regionale n. 28/2001;
b) per euro 177.900.000,00 al capitolo 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell’articolo 95 della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
c) per euro 907.670.977,94 al capitolo 1110060 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93
della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
d) per euro 46.900.000,00 al capitolo 1110065 - U.P.B. 06.02.01
- “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della
legge di contabilità regionale n. 28/2001;
e) per euro 24.373.310,91 a finanziamento delle spese del
bilancio autonomo regionale.
Art. 12
Variazioni di bilancio.
Autorizzazione alla Giunta regionale
1. La Giunta
regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta
regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al
Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché ad effettuare
variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
3. Le variazioni di
cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE,
dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di
assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto
sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio
atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse
finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per
l’anno 2012, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
quelle stanziate con la legge di approvazione del presente bilancio.
Art. 13
Erogazione al Consiglio
regionale
1. I fondi
stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01 dello stato di previsione della
spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della vigente legge di contabilità
regionale 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art. 14
Rinuncia alla riscossione
di entrate di modesta entità
1. In relazione al
disposto dell’articolo 74
della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.
Art. 15
Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il
bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2012 - 2014, nelle
risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di
previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 26
della l.r.
28/2001.
Art. 16
Bilanci di esercizio 2010
delle società in cui la Regione
abbia partecipazione finanziaria e
rendiconto per l’esercizio finanziario 2010
del Consiglio regionale della
Puglia
1. Con riferimento
al comma 2 dell’articolo 99
della l.r.
28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci di esercizio 2010 delle
sottonotate società per azioni in quanto non pervenuti entro la data di
predisposizione del rendiconto generale della Regione Puglia approvato con legge
regionale 4 luglio 2011, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2010):
a) InnovaPuglia;
b) Ex EAGAT Terme di Santa Cesarea di Lecce;
c) S.T.P. Terre d’Otranto di Lecce:
d) Acquedotto Pugliese;
e) Fiera di Galatina e del Salento.
2. E’ allegato,
altresì, il rendiconto per l’esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale
della Puglia approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con
deliberazione 20 luglio 2011, n. 38.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.