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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
16
Data
15/07/2011
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Regolamento regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 30 maggio 2011, n. 9.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 19 luglio 2011, n. 113
Allegati
Nessun allegato

 




IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la legge 5 gennio 1994, n.36;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Vista la legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;

Vista la legge regionale 26 marzo 2007, n. 8;

Vista la legge regionale del 30.05.2011, n. 9;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1461 del 28.06. 2011 e la successiva di adozione del Regolamento n. 1622 del 12 luglio 2011;

 

EMANA


Il seguente Regolamento:


Art. 1 

Composizione dell'assemblea dei Sindaci.

1.  L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni della Regione Puglia.

 

Art. 2 

Convocazione dell'assemblea.

1.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della L.R. 30 maggio 2011, n. 9 il Sindaco del comune capoluogo di Regione convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni pugliesi per la prima elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, indicando la data, l'orario e la sede in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

2.  Per le successive elezioni l'assemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di Regione entro il 30° giorno antecedente il termine di durata del Consiglio.

 

Art. 3 

Candidature.

1.  Le liste dei candidati al Consiglio direttivo sono composte da un numero di sindaci pari a quello dei componenti il Consiglio direttivo.

2.  Nessun candidato può far parte di più di una lista.

 

Art. 4 

Presentazione delle liste.

1.  Ogni lista deve comprendere, a pena d'inammissibilità, cinque candidati delle diverse categorie territoriali e demografiche previste dall'art. 4 comma 1, della L.R. 30 maggio 2011, n. 9 e deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il comune in cui viene espletato il mandato.

2.  La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della votazione.

3.  Alla presentazione delle liste, di cui al comma precedente, deve essere allegata una dichiarazione di ciascun sindaco candidato, contenente il numero di abitanti residenti nel comune al 31.12.2010 e l'accettazione della candidatura alla carica di componente il Consiglio direttivo; ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista, pena l'inammissibilità della stessa.

4.  Chi ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non può sottoscrivere anche quella di altre liste.

5.  La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere inoltre l'indicazione del delegato designato alla presentazione e al deposito della stessa presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione.

6.  Le liste sono contrassegnate con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione che rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della lista.

 

Art. 5 

Nomina e compiti dell'ufficio elettorale.

1.  L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile individua tra i funzionari della Regione Puglia i componenti dell'ufficio elettorale, nominando il presidente, il segretario e due scrutatori.

2.  L'ufficio elettorale si riunisce presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione, entro il 5° giorno successivo alla presentazione delle liste per verificarne l'ammissibilità, in relazione al rispetto dei criteri fissati dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2011, n. 9.

 

Art. 6 

Modalità di votazione.

1.  Le votazioni si svolgono dalle ore 10,00 alle 18,00 del giorno fissato.

2.  Nelle schede elettorali sono indicati, per ogni lista, i nominativi dei candidati alla carica di componente il Consiglio direttivo.

3.  L'elettore ha diritto ad esprimere una preferenza contrassegnando la lista prescelta e apponendo il proprio nome, cognome e comune di appartenenza, in modo leggibile, sulla scheda.

 

Art. 7 

Elettorato attivo e passivo.

1.  Sono elettori attivi tutti i sindaci dei comuni pugliesi o gli assessori delegati.

2.  Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio direttivo i sindaci in carica.


 

Art. 8 

Operazioni di scrutinio.

1.  Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2.  L'ufficio elettorale provvede, prima delle operazioni di scrutinio, a verificare che il numero delle schede votate corrisponda al numero degli elettori.

3.  Lo scrutatore consegna, in successione, le schede votate e le consegna al presidente, che dà lettura del nome del votante e dell'espressione del voto.

4.  La scheda viene successivamente consegnata al segretario per il calcolo dei voti e la relativa verbalizzazione: a ciascuna lista è attribuito un numero di voti corrispondente al numero di abitanti del comune del votante, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

5.  Al termine dello scrutinio l'ufficio effettua il calcolo del numero di voti espressi per ciascuna lista ed il presidente effettua il controllo numerico finale verificando la corrispondenza tra il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e non votanti.

 

Art. 9 

Modalità per la proclamazione degli eletti.

1.  L'attribuzione dei seggi avviene dividendo il quoziente elettorale di ciascun lista per uno, per due, per tre, per quattro e per cinque: risultano eletti, nell'ordine di presentazione nella rispettiva lista, i candidati che abbiano ottenuto il quoziente maggiore, fino alla copertura dei cinque seggi disponibili.

2.  Qualora nell'assegnazione dei seggi la categoria territoriale e demografica risulti già attribuita ad altro candidato con un quoziente maggiore, risulterà eletto il candidato della stessa lista che segue nell'ordine di presentazione e che rappresenti la categoria territoriale e demografica non attribuita.

3.  La proclamazione dei risultati elettorali avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


 

Art.10 

Subentro.

1.  I componenti eletti cessati a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco decadono dalla carica di componente del Consiglio direttivo.

2.  Subentra nella carica di consigliere il nuovo Sindaco o il commissario prefettizio dello stesso comune, che esercita le funzioni limitatamente al periodo residuo di durata del mandato.

 

           Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.