Il Presidente della
Giunta
regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42,
comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l'art. 44,
comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista la normativa comunitaria ed, in
particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea,
il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008;
Vista la legge 3
maggio 2004, n. 112;
Vista la legge 29
novembre 2007, n. 222;
Visto il D.M. 10
settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, così come
modificato dal D.M. 10 aprile 2009;
Vista la Delib.G.R. 10 marzo 2011, n. 434 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Articolo
1
Oggetto e
finalità.
1. La
Regione in considerazione della normativa nazionale, in particolare della legge 3 maggio 2004, n. 112 e della legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché del
D.M. 10 settembre 2008 del Ministro
dello Sviluppo Economico, modificato dal D.M. 10
aprile 2009, con il quale è stato definito il calendario nazionale
per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e
del successivo D.M. 10 aprile 2009
del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è stato disposto che per la
Regione Puglia il passaggio definitivo avverrà nel primo semestre 2011, ritiene,
in analogia con quanto indicato nella Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni sulla transizione della trasmissione radiotelevisiva
analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off”
analogico) [SEC (2003) 992], che il mutamento tecnologico in atto sia un
processo innovativo complesso, con implicazioni socioeconomiche che trascendono
di gran lunga la semplice migrazione tecnica e che interessa tutti i segmenti
della catena di valore della teleradiodiffusione, vale a dire la produzione dei
contenuti, la trasmissione e la ricezione.
2. Il
passaggio al sistema di trasmissione digitale permette di conseguire
immediatamente i vantaggi derivanti dalla possibilità di elaborare e comprimere
i dati digitali, in particolare:
- maggior efficienza nello sfruttamento
dello spettro elettromagnetico: a transizione conclusa verrebbero rese
disponibili, secondo un rapporto di circa cinque a uno, diverse centinaia di MHz
sulle bande di frequenza VHF UHF4, che potrebbero essere riallocati per vari
usi, ad esempio associando le caratteristiche di servizi convergenti della
telefonia mobile e della trasmissione radiotelevisiva terrestre, come la
trasmissione dati mobile (datacasting);
- maggiore competitività e innovazione
del mercato grazie alla possibile entrata di nuovi operatori a diversi livelli
nella catena di valore, ad esempio nuove emittenti o nuovi progettisti di
applicazioni interattive;
- vantaggi specifici per alcuni
operatori di mercato, dato dall'abbattimento dei costi di trasmissione, dalle
opportunità di un aumento delle vendite dei ricevitori digitali, dalla maggiore
facilità di stoccaggio ed elaborazione dei contenuti;
- servizi di tele radiodiffusione nuovi
e migliorati; programmi aggiuntivi, miglioramenti della qualità dell'immagine e
del suono, servizi interattivi e di trasmissione dati, tra cui i servizi della
cosiddetta società dell'informazione e internet;
- innovazione tecnologica preliminare
necessaria per futuri passaggi tecnologici, ad esempio per la trasmissione di
contenuti in alta definizione (HD);
- maggiore diffusione quantitativa e
qualitativa dei servizi, con conseguente maggiore scelta per i consumatori e
maggiore concorrenza sul mercato.
3. La
Regione incentiva gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), titolari
di emittenti televisive locali, volti alla sostituzione della TV analogica con
la TV digitale terrestre attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed
economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica che
modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai
cittadini, nell'immediato futuro, la possibilità di accedere all'utilizzo di
programmi interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le
Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica
utilità, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta
elettronica, di accedere alla più ampia informazione garantita dalle emittenti
locali attraverso la presenza sia sull'analogico che sul digitale.
4. Il
presente regime di aiuto - esente dall'obbligo di notificazione, in quanto
coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del
6 agosto 2008 della Commissione (1) , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108(ex artt. 87 e 88) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (2)
, ha per finalità il sostegno alla transizione dalle trasmissioni
televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle
PMI titolari di emittenti televisive locali.
(1) Pubblicato in GUCE L
214 del 09.08.2008.
(2) Pubblicato in GUCE C
83 del 30.03.2010.
Articolo
2
Soggetti
destinatari.
1. I
soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le
imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 5, titolari di emittenti
televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati
nell'ambito del territorio della Regione Puglia che abbiano adempiuto alle
prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11,
della legge 3 maggio 2004, n. 112 (3) , e che dimostrino di essere in
possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Ai
fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media
o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (4) e del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle
Attività Produttive (5) .
3. I
soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed
iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e nel libero
esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali;
c) essere operativi alla data di
presentazione delle domande di agevolazione;
d) non rientrare tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti
norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei
anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate
per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà (6) ;
i) essere in regime di contabilità
ordinaria.
4. Le
condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
5. I
soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento
dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di
ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa
ammissibile.
(3) Pubblicati in GURI n. 104 del
05.05.2004.
(4) Pubblicata in GUCE L
124 del 20.05.2003.
(5) Pubblicato in GURI
n. 238 del 12.10.2005.
(6) Pubblicati in GUCE C
244 del 1.10.2004.
Ambito di
applicazione.
1. Il
presente Regolamento si applica ai programmi di investimento delle PMI locali
titolari di emittenti televisive per l'adeguamento e il potenziamento del
sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:
- possono considerarsi miglioramenti
significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai
componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne
migliorino le prestazioni;
- l'innovazione nel campo dei servizi
comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi;
ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o
caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi;
- l'innovazione di processo consiste
nell'applicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle
tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).
Articolo
4
Localizzazione.
1. Gli
investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel
territorio della regione Puglia.
Articolo
5
Tipologia di investimenti
ammissibili.
1. Gli
investimenti devono riguardare esclusivamente programmi di investimento tesi
all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di
prodotto. Il costo ammissibile dei Programmi di investimento non può superare
l'importo di euro 1.500.000,00.
2. Fermo
restando il limite massimo indicato nel comma precedente, in sede di bando
potranno essere indicati ulteriori limiti in funzione della potenza degli
impianti di trasmissione utilizzati dalle emittenti.
3. I
Programmi di investimento possono prevedere altresì l'acquisizione di servizi di
consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento
teso all'adeguamento e potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
dell'azienda, di cui al comma 1 del presente articolo.
Spese ammissibili.
1. Le
spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del
precedente articolo 5 sono di seguito
descritte:
a) opere murarie e assimilate in misura
non superiore al 10% dei costi di investimento di cui al comma 1 del precedente
articolo 5;
b) acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali
all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
c) acquisto di programmi informatici
finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in
digitale;
d) acquisto di brevetti, licenze, know -
how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione.
Per essere considerati ammissibili, detti costi devono:
- essere utilizzati esclusivamente
nell'impresa destinataria degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a
condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da
esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
- figurare nell'attivo dell'impresa per
un periodo di almeno 3 anni.
2. Le
spese ammissibili connesse agli investimenti di cui al comma 3 del precedente
articolo 5 sono i costi per
acquisizione di servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della
realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di assistenza
tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie e i servizi di progettazione
del processo di trasmissione in digitale.
3. Gli
interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 5 non devono rivestire
carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle
professionalità rinvenibili all'interno del soggetto destinatario, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese
di pubblicità, in conformità di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione.
4. La
prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata
attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore
di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i
soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze
specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere
titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo
occasionale.
5. Il
Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere
alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene
riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner,
sia nazionali che esteri.
6. I
costi per acquisizione di servizi di consulenza di cui al comma 3 del precedente
articolo 5 saranno ammessi a
finanziamento nel limite del 20% del costo ammissibile riferito al programma di
investimenti di cui al comma 1 del precedente articolo 5.
7. Non
sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a
imposte e tasse;
b) le spese relative all'acquisto di
scorte;
c) le spese relative all'acquisto di
macchinari ed attrezzature usati;
d) i mezzi mobili targati;
e) i titoli di spesa regolati in
contanti;
f) le spese di pura sostituzione;
g) le spese di funzionamento in
generale;
h) le spese in leasing;
i) tutte le spese non capitalizzate;
j) le spese sostenute con commesse
interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore
in cui opera l'impresa;
k) i titoli di spesa nei quali l'importo
complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
l) le spese per acquisto di arredi;
m) le spese per beni acquisiti in
noleggio;
n) le spese riferite al personale
dipendente o assimilato del soggetto proponente.
8. Non
sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti
“contratti chiavi in mano”.
Forma e intensità delle
agevolazioni concedibili.
1. Le
agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
impianti.
2. Le
agevolazioni relative alle spese di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente
articolo 6 sono concesse nei seguenti limiti:
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
Articolo
8
Modalità di rendicontazione e
riconoscimento delle spese.
1. Le
spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti
(contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della
prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
2. Nel
caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate
da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari
di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA
può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente
sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA (7) , l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui
sopra.
4. Per
il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere
allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona
delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione,
ove risulti, tra l'altro, che:
a) sono state adempiute tutte le
prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
lavoristica, previdenziale e fiscale;
b) sono stati rispettati tutti i
regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle
riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari
opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c) la spesa sostenuta è ammissibile,
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dal bando o avviso;
d) non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
e) non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f) (solo per la certificazione di spesa
finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti
i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e
controllo.
(7) Pubblicata sulla GUCE L 145 del
13.06.1977 e s.m. e i.
Modalità di erogazione del
contributo.
1. Il
contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a
seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto
beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da una
Banca, da una Compagnia Assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni
ed iscritta nell'elenco ISVAP o da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso
importo.
3. In
caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.
4.
L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla verifica da parte della regione
Puglia di tutti gli obblighi relativi alla regolarità dei versamenti
contributivi, al rispetto della normativa antimafia, alla sostenibilità delle
spese relative al progetto ammesso all'agevolazione.
Articolo
10
Modifiche e
variazioni.
1. Il
progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e
risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del
finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il
soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo
vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione - Assessorato allo Sviluppo
Economico e all'Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena
il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del
20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
Revoche.
1. I
bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra
gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo:
a) nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);
c) i beni oggetto di agevolazione
vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla relativa data di
entrata in funzione;
d) qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono
essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e) qualora siano gravemente violate
specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento
comunitario.
Articolo
12
Cumulo delle
agevolazioni.
1. Gli
aiuti previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con nessuna altra
agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario,
classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 (ex. Artt. 87 e 88) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall'art. 4,
lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg. reg. 21 novembre 2008, n.
24“Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della
decisione 2006/54/CE relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a
finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n.
800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di
esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione.
Articolo
13
Modalità di controllo e
monitoraggio.
1.
L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino
a 5 (cinque) anni dalla erogazione del contributo alle richieste di controlli,
di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi, disposte dalla Regione
o dagli Organismi a ciò preposti.
2. La
Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere
verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli
interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I
controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal
soggetto intermediario, ove delegato, nonché dello Stato italiano e dell'Unione
Europea.
4.
L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del
contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il
progetto finanziato.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.