Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Vista la normativa comunitaria ed, in
particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE, il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008, il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio;
Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 ed, in particolare,
gli artt. 1 e 4;
Vista la Delib.G.R. 26 aprile 2011, n. 747 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli
aiuti concessi sottoforma di garanzia a fronte di prestiti per investimenti
iniziali.
2. Il presente regolamento si applica alle
imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle seguenti:
a) imprese
attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (1) ;
b) imprese attive nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
c) imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato,
nei casi seguenti: - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al
prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando l'aiuto è
subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
d) imprese attive nel settore carboniero
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 (2) ;
Il presente regolamento, inoltre, non si
applica:
a) alle attività connesse all'esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
b) alle operazioni condizionate
all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione;
c) all'acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di
merci su strada per conto terzi.
(1) Pubblicato in GUCE L 17 del
21.01.2000.
(2) Pubblicato in GUCE L
205 del 02.08.2002.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari di cui al
presente regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06
maggio 2003 (3) .
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data
di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a) essere
regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure
concorsuali;
c) essere operativi alla data di
presentazione delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti
norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei
sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate
per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 1, par. 7, del
Regolamento generale di esenzione per categoria.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti
all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo
titolo di spesa ammissibile.
(3) Pubblicata in GUCE L
124 del 20.05.2003.
Articolo 3
Tipologie di garanzie ammissibili
1. Nell'ambito del presente regolamento
sono ammissibili le operazioni di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, fornite
a fronte di prestiti per investimenti iniziali, attraverso la costituzione di
specifici fondi.
2. Per investimenti iniziali si intendono
gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costruzione di
un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo
produttivo.
3. Le garanzie sono concesse direttamente
alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. La
garanzia concessa deve essere escutibile a prima richiesta, esplicita,
incondizionata ed irrevocabile e coprire, nei limiti dell'importo massimo
garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti
delle PMI.
4. Le controgaranzie sono accordate su
operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso
la modalità operativa della “controgaranzia” il Fondo interviene garantendo
l'altro fondo di garanzia a copertura dell'importo da questo garantito in prima
istanza in favore del soggetto finanziatore per l'esposizione di quest'ultimo
verso la PMI. La “controgaranzia” può essere “a prima richiesta” se l'altro
fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta”, o “sussidiaria” se
l'altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria”.
5. Le cogaranzie sono concesse
direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ad un altro
fondo (privato) di garanzia. Attraverso la “cogaranzia” il Fondo garantisce
direttamente il soggetto finanziatore (come nella “garanzia diretta”) ma lo fa,
pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia.
Articolo
4
Importo massimo garantito e percentuale di copertura
delle operazioni sottese
1. L'importo massimo garantito è fissato a
2,5 milioni di euro per singolo debitore.
2. La copertura massima delle garanzie non
può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante.
Durata delle garanzie
1. La durata della garanzia è limitata
alla durata dell'operazione sottesa e non potrà, comunque, superare i 15
anni.
Articolo
6
Metodo di calcolo dell'ESL.
1. Il calcolo dell'ESL è effettuato
adottando il metodo approvato dalla Commissione Europea con Decisione
2010/4505/CE del 6 luglio 2010.
Articolo 7
Applicazione del regolamento.
1. Le amministrazioni pubbliche, gli
organismi pubblici, le banche ed i confidi che ricevono dalla Regione
finanziamenti per la gestione di fondi di garanzia, dovranno applicare la
metodologia di cui al precedente articolo per calcolare l'elemento di aiuto
nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.
Articolo 8
Adeguamento e aggiornamento del metodo di calcolo.
Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di
calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato
dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.