Art. 1
Istituzione del sistema contabile ambientale
1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”, sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera f) del
comma 2 dell’articolo 1
è aggiunta la seguente:
“f bis) alle risorse impiegate per finalità
ambientale.“;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 25
è aggiunto il seguente:
“6 bis) La legge finanziaria regionale deve definire
in allegato le risorse impiegate in finalità di protezione dell’ambiente,
riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile
delle risorse e del patrimonio naturale.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 26
è aggiunto il seguente:
“4 bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in
allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi
natura o contenuti ambientali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 27
è aggiunto il seguente:
“1 bis) Il Bilancio annuale deve avere in allegato
la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o
contenuti ambientali.”.
Art. 2
Regolamento
1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative
per dare attuazione alla presente legge.
Art. 3
Norma finale
1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del
bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012