La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 16/2017, art. 2.
Art. 1
Collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo case popolari (1)
[1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.
2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri
effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione
della Giunta regionale.
3. I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati
da un elenco stilato all’esito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia fra soggetti iscritti all’Albo dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la
direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare i criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco e le modalità con cui rendere
pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle
esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di
Presidente.
4. I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica
cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi
si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del
nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine
quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero Collegio.
5. La
mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo
comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal Presidente
del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti
con i membri supplenti e con le modalità di cui al comma 2. Nel caso di
decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su
segnalazione dell’Ente gestore.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Regione provvede alla nomina dei nuovi collegi in
applicazione della presente legge. La nomina dei nuovi componenti comporta la
contestuale decadenza dei collegi in carica. ]
(1) Vedi anche il Reg. reg. 18/2012 “Regolamento per la nomina del
Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari”
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 16/2017, art. 2.
[La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia. ]