Art. 1
1. Alla legge
regionale 14 dicembre 2011, n.37 (Ordinamento della polizia locale), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3
(Funzioni della Provincia), dopo le parole “all’articolo 5, lettere e), f)” è
inserita la seguente lettera: “g)”;
b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4
(Funzioni del Comune), dopo le parole:
“con il concorso del volontariato” sono inserite le seguenti:
“per l’attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali”
e dopo le parole: “nuove modalità di intervento” sono soppresse le seguenti:
“nelle periferie e”;
c) al comma 1 dell’articolo 5
(Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale), dopo le parole
“violano le leggi”, le parole: “o i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti:
“, i regolamenti e le ordinanze”;.
d) alla lettera “g)” del comma 2 dell’articolo 5,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, intendendo per territorio di competenza l’intera rete
stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia provinciale e
‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua
classificazione;”;
e) al comma 7 dell’articolo 5
è soppresso l’ultimo periodo;
f) al comma 1 dell’articolo 10
(Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale), la parola
“istruttorio” è sostituita dalle seguenti: “investigativo e della normativa
sulla privacy”;
g) al comma 3 dell’articolo 11
(Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), la parola
”esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e delle
forze dell’ordine di pari grado”;
h) al comma 4 dell’articolo 11,
le parole:
“nei confronti di personale proveniente dall’area di
vigilanza - polizia locale” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità delle
modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6”;
i) al comma 5 dell’articolo 11,
le parole: “norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi”
sono sostituite dalle seguenti: “vigenti disposizioni legislative, regolamentari
e contrattuali”;
j) l’articolo 17
(Riserva di quote di edilizia residenziale) è abrogato;
k) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19
(Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), le parole: “tre
comandanti, in rappresentanza“ sono sostituite dalle seguenti: “due
rappresentanti”;
l) dopo il comma 2 dell’articolo 24
(Disposizioni transitorie) è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti
attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento.”;
m) il comma 3 dell’articolo 24
è sostituito dal seguente: (1)
“3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19
è insediata entro il 30 giugno 2012.”.
(1) N.d.R: Nel BUR questa lettera viene erroneamente riportata come lett.
j)
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 5 marzo 2012