Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2012
Numero
2
Data
05/03/2012
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 13-03-2012 , n° 38
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1


1. Alla legge regionale 14 dicembre 2011, n.37 (Ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 (Funzioni della Provincia), dopo le parole “all’articolo 5, lettere e), f)” è inserita la seguente lettera: “g)”;


b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (Funzioni del Comune), dopo le parole:

“con il concorso del volontariato” sono inserite le seguenti: “per l’attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali” e dopo le parole: “nuove modalità di intervento” sono soppresse le seguenti: “nelle periferie e”;


c) al comma 1 dell’articolo 5 (Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale), dopo le parole “violano le leggi”, le parole: “o i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “, i regolamenti e le ordinanze”;.


d) alla lettera “g)” del comma 2 dell’articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, intendendo per territorio di competenza l’intera rete stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia provinciale e ‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione;”;


e) al comma 7 dell’articolo 5 è soppresso l’ultimo periodo;


f) al comma 1 dell’articolo 10 (Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale), la parola “istruttorio” è sostituita dalle seguenti: “investigativo e della normativa sulla privacy”;


g) al comma 3 dell’articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), la parola ”esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e delle forze dell’ordine di pari grado”;


h) al comma 4 dell’articolo 11, le parole:

 “nei confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza - polizia locale” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6”;


i) al comma 5 dell’articolo 11, le parole: “norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali”;


j) l’articolo 17 (Riserva di quote di edilizia residenziale) è abrogato;

k) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 (Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), le parole: “tre comandanti, in rappresentanza“ sono sostituite dalle seguenti: “due rappresentanti”;


l) dopo il comma 2 dell’articolo 24 (Disposizioni transitorie) è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento.”;


m) il comma 3 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: (1)

“3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro il 30 giugno 2012.”.

(1) N.d.R: Nel BUR questa lettera viene erroneamente riportata come lett. j)


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 5 marzo 2012