Art. 1
Finalità
1. Al fine di consentire all’Acquedotto pugliese S.p.A.,
titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato
nell’ambito territoriale di riferimento, la realizzazione del programma di
investimenti in opere 2012-2017, la Regione Puglia costituisce garanzia
fideiussoria sussidiaria, ai sensi dell’articolo 32
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del
corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie di
Acquedotto pugliese S.p.A. nei confronti della Banca europea degli investimenti
in relazione alla contrazione di un mutuo di importo pari a euro 150 milioni.
Art. 2
Importo e rischio della garanzia
1. La garanzia della Regione Puglia è concessa fino
all’importo massimo di euro 172,5 milioni calcolato in misura pari al 115 per
cento dell’importo in linea capitale indicato all’articolo 1.
2.
L’importo della garanzia di cui al comma 1 costituisce il limite massimo del
rischio dell’operazione in relazione al quale è posta la copertura finanziaria
ai sensi del comma 1 dell’articolo 32
della l.r.
28/2001.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Alla copertura del rischio di escussione della garanzia da
parte dell’istituto beneficiario della garanzia stessa si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della UPB di
nuova istituzione 06.02.07 denominata “Fondi per prestazione di garanzie
finanziarie”, del capitolo di spesa 1181000 denominato “Escussione da parte
della Banca europea degli investimenti della garanzia prestata a favore di
Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e
cassa, di euro 172,5 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione
autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione
di credito nei confronti di Acquedotto pugliese S.p.A. in caso di escussione
della garanzia, nell’ambito della UPB di nuova istituzione 04.02.04 denominata
“Recuperi da escussione garanzie finanziarie”, viene istituito il capitolo di
entrata 4111111 denominato “Recupero da Acquedotto pugliese S.p.A. di somme
versate da Regione Puglia alla Banca europea degli investimenti per escussione
garanzia concessa su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa
di euro 172,5 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei
predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari
cui è soggetta la Regione in dipendenza della garanzia prestata.
2. Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura
del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della fideiussione concessa
nell’interesse di Acquedotto pugliese S.p.A., valutato nella misura del 20 per
cento dello stanziamento di cui al comma 1, è istituito nel bilancio di
previsione autonomo, nell’ambito della UPB di nuova istituzione 06.02.08
denominata “Fondi per copertura rischi su garanzie”, il capitolo di spesa
1181010 denominato “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di
Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di euro 150 milioni” con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa
di euro 34,5 milioni. Alla copertura della predetta spesa si provvede con
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della UPB 1.2.1.,
del capitolo di entrata 1011089 denominato “Compartecipazione all’IVA non
sanitaria anni 2010 e 2011 (articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133), con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2012 in termini di competenza e cassa di euro 34,5 milioni. Per gli
anni successivi la dotazione finanziaria del predetto capitolo di spesa sarà
rapportata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la
Regione in caso di escussione della garanzia, in ragione della entità del
rischio. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al
Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione,
delibera l’eventuale variazione dell’entità del rischio e adotta la conseguente
variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10
dicembre 2012