Art. 1
Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi
1. E’ consentito agli esercizi commerciali del settore non
alimentare, inclusi i punti vendita di quotidiani e periodici, purché la
superficie a essi destinata non sia superiore al 30 per cento di quella di
vendita complessiva, la vendita dei seguenti prodotti:
a) generi di monopolio, lotterie
e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle
norme vigenti per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
b) pastigliaggi, bevande
pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi
derivati;
c) biglietti per l’accesso al
trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali.
Art. 2
Requisiti
1. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo
1 è consentita in assenza del requisito professionale di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno), ed è subordinata a preventiva
comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita i prodotti
di cui al comma 1 dell’articolo 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti
igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13
dicembre 2012