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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
25
Data
17/10/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 22-10-2012, n° 152
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE

 

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto

 

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g)che stabilisce, tra l’altro, che le Regioni disciplinano i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

 

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. art. 33 come sostituito dall’art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183;

 

Visto il D.lgs del 30 marzo 2011 n. 165 e s.m.i. artt. 34 e 34 bis;

 

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono prioritariamente riassorbiti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativo all’Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

 

Vista la legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 di “Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012”

 

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n.22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

 

Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n,18 “Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010” (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010)

 

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 suppl. del 23 12.2010)

 

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012 n. 11 di modifica ed integrazione del R.R. n.18/2010 s.m.i.

 

Vista la L. R. 15 maggio 2012, n. 11 “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

 

Visto il precedente Regolamento Regionale dell’8 ottobre 2003, n. 10

 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1968 del 12/10/2012;

 

 

EMANA

 

 

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente regolamento è adottato, ferma rimanendo l’autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all’Area del Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.

2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del D.Lgs. del 30.12.92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità


Art. 2

(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

a) art. 3, comma 5, D.Lgs 502/92 s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) dell’art. 33 (Accordi di mobilità) del C.C.N.L. dell’1.9.1995
c) art.19 (mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999
d) art. 21 (passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) del CCNL. 20.9.2001 integrativo del comparto stipulato il 7.4.1999;
e) artt. 33 come sostituito dall’art.16 della l. 12 novembre 211 n. 183 e art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di personale);
f) art. 3. comma 4 della L.405/01 di conversione del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);
g) art. 18 comma 4 (tutela del dirigente sindacale) del C.C. Quadro Nazionale del 7.8.98.
h) art. 21 comma 5 (Mobilità) del CCNL 19.4.2004
i) art. 3 (mobilità interna) del CCNL 31.7.2009
l) art. 9 del CCNL 7.4.1999


Art. 3

(Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie)

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale del comparto all’interno e all’esterno delle Aziende ed Enti del SSR, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, risultante in esubero ed alla sua ricollocazione all’interno dell’Azienda di appartenenza, ciascuna Azienda Sanitaria, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo con le OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall’art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999, sulla base del provvedimento aziendale di definizione delle dotazioni organiche di cui alla l.r. 11/2012, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, e di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività e tempio di attuazione;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione specificando:

I - il numero dei posti coperti e confermati
II - il numero dei posti coperti ed in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
III - il numero dei posti vacanti, confermati e disponibili, considerando anche tali i posti per i quali sia conclusa la procedura di concorso la cui utilizzazione potrà avvenire ad avvenuta collocazione di tutto il personale coinvolto dal processo di ristrutturazione regionale;
IV - il numero dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;
V - il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b) in sede di prima applicazione della deliberazione ricognitiva sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale dell’azienda e successivamente della mobilità conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1, devono essere adottate entro 60 gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute per il monitoraggio ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.


Art. 4

(Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità)

1. Ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. dell’1.9.1995,deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto in esubero nel profilo professionale e categoria di appartenenza o in profilo professionale diverso, nell’ambito della categoria di appartenenza purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL 7.4.1999, in applicazione l’art.17 del medesimo contratto, con l’obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine, ai dipendenti interessati alle operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti da processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

a) ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S. di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).

5. Per le uu.oo. oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula del personale già assegnato alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l’individuazione del personale in esubero.


Art. 5

(Ricollocazione Interna)

1. La ricollocazione interna del personale risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, deve avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione integrativa aziendale, degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall’art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01 e dagli articoli 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei curricula formativi e professionali del personale.
2. Il personale risultato in esubero è prioritariamente collocato a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:

a) copertura dei posti vacanti;
b) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto;
d) assistenza domiciliare.

3. I criteri generali e le modalità operative cui deve attenersi ciascuna azienda sanitaria nell’applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale di ricognizione preventiva richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all’albo on-line di ciascuna azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. territoriali e aziendali ed ai dipendenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente l’area gestione del personale di ciascuna azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti interessati a presentare, entro 15 giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui al precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo professionale e categoria, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato e il Dirigente Responsabile dell’Area di Gestione del Personale, fatto salvo quanto previsto dalla L.104/1992, procede alla formazione di una specifica graduatoria, sulla base dei curricula, titoli e anzianità.

7. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- dipendenti portatori di handicap in applicazione della L.104/92 - punti 5
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap - punti 2
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito, per ogni figlio - punto 1
- maggior anzianità lavorativa presso la pubbl. amm.ne per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi - punto 0,50
- particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all’art. 11 del CCNL integrativo 20.9.2001 - punti 5
- per familiare - punti 2

8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9. Il personale che, avendone l’obbligo, non presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accetta la ricollocazione d’ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o non ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito nell’elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

10. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla conclusione dell’intero procedimento, nella quale indicare:

I - i posti di organico e l’elenco nominativo del personale confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del presente regolamento;
II - l’elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza;
III - i posti rimasti vacanti e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti disponibili alla ricollocazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, terzo e quarto alinea.

11. Tale deliberazione, decorsi i termini di pubblicazione, va trasmessa alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL.


Art. 6

(Mobilità Esterna e d’Ufficio)

1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali di ricognizione successiva, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti vacanti, l’elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto per profilo professionale e categoria, nonché l’indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle OO.SS. regionali di categoria. Nell’elenco nominativo devono essere riportati, per ciascun dipendente, i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.

2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - procede ad approntare le graduatorie per profilo professionale e categoria del personale dichiarato in esubero, sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.

3. Sulla base e nell’ordine delle graduatorie di cui al comma precedente, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica interpella il personale e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti e disponibili.

4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone al personale non collocato la mobilità d’ufficio nei residui posti disponibili. Il dipendente è collocato nell’ordine utile di graduatoria, tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova collocazione, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per la copertura dei posti disponibili.

5. La collocazione d’ufficio sui posti disponibili è disposta con deliberazione di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonché al personale interessato. Le Aziende procedono, quindi alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale. Della mancata sottoscrizione l’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.

6. Il dipendente che non ha prodotto domanda di mobilità esterna volontaria si applicano le procedure di cui al precedente comma 4, sulla base della maggiore anzianità di servizio,come risultante dal provvedimento ricognitivo aziendale di cui al precedente comma 1.

7. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n.165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell’art. 21 del CCNL 20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al fine di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.

8. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione del nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

9. I tentativi vanno esperiti anche nell’ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.


Art. 7

(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, la Regione comunica alle aziende sanitarie i nominativi del personale non collocato e in disponibilità affinché le aziende possano trasmettere i nominativi del suddetto personale per l’iscrizione nell’ elenco delle strutture provinciali e regionale previste dal D.lgs 23.12.1997 n. 469 s.m.i. alle quali compete la gestione del personale in disponibilità nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso le altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art.34, commi 2 e 3 del D.lgs n.165/2001 s.m.i.

2. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione del personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell’Area del Comparto.


Art. 8

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39 della L.449/97 s.m.i. ed ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione del personale in eccedenza o in disponibilità.

2. Pertanto le aziende sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.lgs. n. 469/97 se nell’elenco dei collocati in eccedenza o in disponibilità vi sia personale appartenente alla stessa categoria, profilo professionale e categoria cui si riferiscono i posti stessi.

3. Dell’esito negativo dell’accertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionali, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente accordo.


Art. 9

(Norme finali e di rinvio)

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale previsti dal riordino della rete ospedaliera e territoriale regionale.

2. Ai fini del presente Provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

a) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;
b) per “eccedenza” si intende la situazione sovrannumeraria del dipendente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
c) per “disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero procedimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

3. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario “ad acta “, che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

4. La trattativa aziendale specifica di cui all’ art.9 del CCNL 7.4.1999 resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente Regolamento .

5. La Regione, previa intesa con le organizzazioni regionali firmatarie del CCNL, individua i criteri generali per la definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità del personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

7. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il R.R. 8 settembre 2003, n. 10.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012