IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
Visto il
D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g)che stabilisce, tra l’altro, che
le Regioni disciplinano i criteri per l’attuazione della mobilità del personale
risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i.
Visto il
D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. art. 33 come sostituito dall’art. 16 della
L. 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il
D.lgs del 30 marzo 2011 n. 165 e s.m.i. artt. 34 e 34 bis;
Visto il
D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16
novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell’ambito della ristrutturazione
della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono prioritariamente
riassorbiti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di
quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal
servizio nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed
infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.
Vista la
deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativo
all’Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la Regione
Puglia per l’approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma
180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Vista la
legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 di “Approvazione del Piano di Rientro
della Regione Puglia 2010-2012”
Vista la
legge regionale 28 settembre 2011, n.22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n.2
(Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”
Visto il
Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n,18 “Regolamento di riordino della rete
ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010” (pubblicato sul BURP n. 188 suppl.
del 17.12.2010)
Visto il
Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19 rettificativo del Regolamento
Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 suppl. del 23
12.2010)
Visto il
Regolamento Regionale 7 giugno 2012 n. 11 di modifica ed integrazione del R.R.
n.18/2010 s.m.i.
Vista
la L. R. 15
maggio 2012, n. 11 “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione
delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale
e di tutela assistenziale”
Visto il
precedente Regolamento Regionale dell’8 ottobre 2003, n. 10
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n.1968 del 12/10/2012;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
(Premessa)
1. Il presente regolamento è adottato, ferma rimanendo
l’autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della
ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all’Area del
Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.
2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell’articolo
3, comma 5 del D.Lgs. del 30.12.92 n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali,
nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL.
Comparto Sanità
Art. 2
(Normativa di riferimento)
1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente
vigente, è costituito da:
a) art. 3, comma 5, D.Lgs 502/92 s. m. i. (Organizzazione delle
Unità Sanitarie Locali);
b) dell’art. 33 (Accordi di mobilità) del C.C.N.L.
dell’1.9.1995
c) art.19 (mobilità volontaria tra aziende ed enti del
comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi) del CCNL 20.9.2001
integrativo del CCNL del 7.4.1999
d) art. 21 (passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza) del CCNL. 20.9.2001 integrativo del
comparto stipulato il 7.4.1999;
e) artt. 33 come sostituito dall’art.16
della l. 12 novembre 211 n. 183 e art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01 (eccedenza
e gestione di personale);
f) art. 3. comma 4 della L.405/01 di conversione
del D.L. 347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);
g) art.
18 comma 4 (tutela del dirigente sindacale) del C.C. Quadro Nazionale del
7.8.98.
h) art. 21 comma 5 (Mobilità) del CCNL 19.4.2004
i) art. 3
(mobilità interna) del CCNL 31.7.2009
l) art. 9 del CCNL 7.4.1999
Art. 3
(Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie)
1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del
personale del comparto all’interno e all’esterno delle Aziende ed Enti del SSR,
in condizioni di trasparenza e di imparzialità, risultante in esubero ed alla
sua ricollocazione all’interno dell’Azienda di appartenenza, ciascuna Azienda
Sanitaria, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di
ristrutturazione e previo accordo con le OO.SS., in sede di contrattazione
integrativa aziendale, come disciplinato dall’art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999,
sulla base del provvedimento aziendale di definizione delle dotazioni organiche
di cui alla l.r.
11/2012, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della
dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:
a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, e
di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività e tempio
di attuazione;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel
complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione specificando:
I - il numero dei posti coperti e confermati
II - il numero
dei posti coperti ed in eccedenza per effetto di depotenziamenti,
disattivazioni, anche parziali;
III - il numero dei posti vacanti,
confermati e disponibili, considerando anche tali i posti per i quali sia
conclusa la procedura di concorso la cui utilizzazione potrà avvenire ad
avvenuta collocazione di tutto il personale coinvolto dal processo di
ristrutturazione regionale;
IV - il numero dei posti che si renderanno
vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data di adozione del
provvedimento di ricognizione del presente comma;
V - il numero dei posti di
nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e
riconversioni.
2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b) in sede di
prima applicazione della deliberazione ricognitiva sono disponibili
esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale
dell’azienda e successivamente della mobilità conseguenti al richiamato processo
di ristrutturazione.
3. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1,
devono essere adottate entro 60 gg. dalla data di approvazione delle dotazioni
organiche e trasmesse al competente Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute per il
monitoraggio ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli
ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta
applicazione del presente Regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere
trasmessi alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.
Art. 4
(Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità)
1. Ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. dell’1.9.1995,deve essere
esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale del comparto
in esubero nel profilo professionale e categoria di appartenenza o in profilo
professionale diverso, nell’ambito della categoria di appartenenza purchè in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del
CCNL 7.4.1999, in applicazione l’art.17 del medesimo contratto, con l’obiettivo
principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine, ai dipendenti interessati alle operazioni di
ricollocazione e mobilità derivanti da processi di ristrutturazione, devono
essere effettuate nell’ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e
nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna
procedura:
a) ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo
articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c)
collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.
3. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10
del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di
assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S.
di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.
4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver
attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).
5. Per le uu.oo. oggetto di depotenziamento, le Aziende
procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula del
personale già assegnato alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento
per l’individuazione del personale in esubero.
Art. 5
(Ricollocazione Interna)
1. La ricollocazione interna del personale risultato in esubero
a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, deve
avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione integrativa
aziendale, degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di
eccedenza come stabilito dall’art. 3, comma 4 del D.L. 347/01 convertito nella
L. 405/01 e dagli articoli 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/01. Gli stessi
strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali
fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei curricula formativi e
professionali del personale.
2. Il personale risultato in esubero è
prioritariamente collocato a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:
a) copertura dei posti vacanti;
b) copertura dei posti
rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova
istituzione;
c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per
cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto;
d)
assistenza domiciliare.
3. I criteri generali e le modalità operative cui deve
attenersi ciascuna azienda sanitaria nell’applicazione del presente articolo
sono quelli stabiliti nei commi che seguono.
4. La deliberazione aziendale di ricognizione preventiva
richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all’albo on-line di ciascuna
azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. territoriali e
aziendali ed ai dipendenti in temporanea situazione di esubero.
5. Contestualmente l’area gestione del personale di ciascuna
azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti interessati a presentare,
entro 15 giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione
volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle
disponibilità di cui al precedente comma 2, con la specificazione delle
preferenze in ordine di priorità.
6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo professionale
e categoria, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato e il Dirigente
Responsabile dell’Area di Gestione del Personale, fatto salvo quanto previsto
dalla L.104/1992, procede alla formazione di una specifica graduatoria, sulla
base dei curricula, titoli e anzianità.
7. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e
per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
- dipendenti portatori di handicap in applicazione della
L.104/92 - punti 5
- presenza in famiglia di soggetti
portatori di handicap - punti 2
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia
unico titolare di reddito, per ogni figlio - punto 1
-
maggior anzianità lavorativa presso la pubbl. amm.ne per ogni anno di servizio o
frazione superiore a sei mesi - punto 0,50
- particolari
condizioni di salute del lavoratore di cui all’art. 11 del CCNL integrativo
20.9.2001 - punti 5
- per familiare - punti
2
8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da
notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci giorni dalla
formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro
ricollocazione.
9. Il personale che, avendone l’obbligo, non presenta la
domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accetta la
ricollocazione d’ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o non
ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito
nell’elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la
notificazione agli interessati.
10. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore
Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla conclusione
dell’intero procedimento, nella quale indicare:
I - i posti di organico e l’elenco nominativo del personale
confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 3,
comma 2 del presente regolamento;
II - l’elenco nominativo del personale
dichiarato in eccedenza;
III - i posti rimasti vacanti e le rispettive sedi
di servizio, indicando altresì i posti disponibili alla ricollocazione di cui al
precedente articolo 3, comma 1, terzo e quarto alinea.
11. Tale deliberazione, decorsi i termini di pubblicazione, va
trasmessa alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica, alle RSU aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del
CCNL.
Art. 6
(Mobilità Esterna e d’Ufficio)
1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali di
ricognizione successiva, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia,
effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti
vacanti, l’elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto
per profilo professionale e categoria, nonché l’indicazione dei posti rimasti
vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi
di servizio, dandone preventiva informazione alle OO.SS. regionali di categoria.
Nell’elenco nominativo devono essere riportati, per ciascun dipendente, i
punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.
2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente
comma 1, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica - procede ad approntare le graduatorie per profilo professionale e
categoria del personale dichiarato in esubero, sulla base dei punteggi
conseguiti presso le aziende di provenienza e in caso di parità, sulla base di
eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.
3. Sulla base e nell’ordine delle graduatorie di cui al comma
precedente, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica interpella il personale e perviene al loro riassorbimento sui
posti vacanti e disponibili.
4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la
Regione propone al personale non collocato la mobilità d’ufficio nei residui
posti disponibili. Il dipendente è collocato nell’ordine utile di graduatoria,
tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di nuova
collocazione, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti
necessari per la copertura dei posti disponibili.
5. La collocazione d’ufficio sui posti disponibili è disposta
con deliberazione di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza
e di destinazione, nonché al personale interessato. Le Aziende procedono, quindi
alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale. Della mancata
sottoscrizione l’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i
conseguenti provvedimenti.
6. Il dipendente che non ha prodotto domanda di mobilità
esterna volontaria si applicano le procedure di cui al precedente comma 4, sulla
base della maggiore anzianità di servizio,come risultante dal provvedimento
ricognitivo aziendale di cui al precedente comma 1.
7. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del
D.Lgs. n.165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell’art. 21 del CCNL
20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo,
allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in
eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al fine
di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a
tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti
nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per
categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
8. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione del
nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione
vigente.
9. I tentativi vanno esperiti anche nell’ambito del Servizio
Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli altri Comparti del Pubblico
impiego.
Art. 7
(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)
1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5
e 6, la Regione comunica alle aziende sanitarie i nominativi del personale non
collocato e in disponibilità affinché le aziende possano trasmettere i
nominativi del suddetto personale per l’iscrizione nell’ elenco delle strutture
provinciali e regionale previste dal D.lgs 23.12.1997 n. 469 s.m.i. alle quali
compete la gestione del personale in disponibilità nonché i compiti di
riqualificazione professionale e di ricollocazione presso le altre
Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del
summenzionato art.34, commi 2 e 3 del D.lgs n.165/2001 s.m.i.
2. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell’art. 34
del D.Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da
utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione del
personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto
del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per
normativa contrattuale ad altre finalità.
3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in
disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/01, alle altre
disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti
Nazionali dell’Area del Comparto.
Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)
1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di
cui all’art. 39 della L.449/97 s.m.i. ed ai sensi dell’art. 34, comma 6, del
D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi
procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare
detti posti per la ricollocazione del personale in eccedenza o in disponibilità.
2. Pertanto le aziende sanitarie, prima di avviare qualsiasi
procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, chiedono
alle strutture provinciali e regionale di cui al D.lgs. n. 469/97 se nell’elenco
dei collocati in eccedenza o in disponibilità vi sia personale appartenente alla
stessa categoria, profilo professionale e categoria cui si riferiscono i posti
stessi.
3. Dell’esito negativo dell’accertamento, formalizzato dalle
strutture provinciali e regionali, va dato atto espressamente nei bandi o negli
atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili e dopo aver
esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente
accordo.
Art. 9
(Norme finali e di rinvio)
1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i
casi di ristrutturazione aziendale previsti dal riordino della rete ospedaliera
e territoriale regionale.
2. Ai fini del presente Provvedimento si adottano le seguenti
definizioni:
a) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del
personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione
preventiva di cui al precedente art. 3;
b) per “eccedenza” si intende la
situazione sovrannumeraria del dipendente, che scaturisce dalla deliberazione
aziendale di ricognizione successiva alla conclusione del procedimento di
ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
c) per
“disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del
dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero procedimento di cui ai
precedenti articoli 5 e 6.
3. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie
delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa
diffida, nomina un commissario “ad acta “, che provvede nei termini e nei modi
stabiliti nel presente regolamento.
4. La trattativa aziendale specifica di cui all’ art.9 del CCNL
7.4.1999 resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le
procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente
Regolamento .
5. La Regione, previa intesa con le organizzazioni regionali
firmatarie del CCNL, individua i criteri generali per la definizione dei modelli
organizzativi delle aziende sanitarie.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa
espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di
ricollocazione, mobilità e disponibilità del personale dipendente delle Aziende
e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
7. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato
il R.R.
8 settembre 2003, n. 10.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012