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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
27
Data
17/10/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Regolamento regionale per la ricollocazione per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 22 ottobre 2012, n. 152
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce, tra l’altro, che le Regioni disciplinino i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. art. 33 come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. artt. 34 e 34-bis.

Visto il D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 che ha disposto che nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale siano prioritariamente riassorbiti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativo all’Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di Rientro ex art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311 recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n.2.

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012)”.


Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 “Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia 2010” (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010).

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010, n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 supll. del 23.12.2010).

Vista la L.R. 15 maggio 2012, n. 11 “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”.

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n. 11 “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”.

Visto il precedente Regolamento Regionale del 7 ottobre 2003, n. 12.

Vista La Delibera di Giunta Regionale n.1966 del 12/10/2012 di adozione del Regolamento;


EMANA

Il seguente Regolamento

 

 

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett.g) del D.Lgs n.502/1992 s.m.i. previa intesa con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, nel rispetto della normativa contrattuale vigente di cui ai CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti dell’Area Medica e Veterinaria, dipendenti delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedalieo-Universitarie e IRCCS pubblici, di seguito denominate “Azienda Sanitaria” o “Aziende Sanitarie” della Regione Puglia, a seguito di processi di ristrutturazione.


Art. 2

(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente in vigore è rappresentato da:
a) art. 3, comma 5, lett g), del D.lgs 502/1992 e s.m.i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) art. 31 (accordi di mobilità) del CCNL 5.12.1996;
c) art. 18 (tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7.8.1998;
d) art. 4, comma 2, lett.F) (contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 3.11.2005;
e) art. 39, comma 8, (retribuzione di posizione) del CCNL 8/6/2000;
f) art. 5 (Coordinamento Regionale) del CCNL 17.10.2008;
g) art. 33 (eccedenza di personale e mobilità collettiva) del D.lgs 165/2001 s.m.i. come sostituto dall’art.16 della L.12.11.2011, n. 183;
h) art. 34 (gestione del personale in disponibilità) del D.lgs 165/2001 s.m.i.;
i) art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.lgs 165/2001 s.m.i.;
l) art. 16 (mobilità interna) e art. 17 (passaggio diretto ad altre amministrazioni) dell’Accordo del 10.2.2004 integrativo del CCNL dell’8.6.2000 della dirigenza Medica e Veterinaria.


Art. 3

(Adempimenti preliminari delle Aziende Sanitarie)

1. Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari,all’interno e all’esterno delle Aziende ed Enti del SSR, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, ciascuna Azienda Sanitaria, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione e previa intesa con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dell’art. 4,comma 2, lett. F), del CCNL 3.11.2005, ai sensi dell’art. 4,comma 2, lett. F), del CCNL 3.11.2005, sulla base del provvedimento di definizione delle dotazioni organiche di cui alla l.r. n.11/2012, adotta apposita deliberazione di ricognizione della dotazione organica, nella quale deve essere indicato quanto segue:
a) le Unità Operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con le rispettive sedi di attività e i relativi tempi di attuazione;
b) per ciascuna Unità Operativa, la dotazione organica riveniente dal provvedimento di ristrutturazione, specificando:
I - il numero dei posti coperti confermati;
II - il numero dei posti coperti e risultati in eccedenza per effetto di
depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
III - il numero dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi territoriali
IV - il numero dei posti vacanti, confermati e disponibili,
V - il numero dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;
VI - il numero dei posti di nuova istituzione per effetto di potenziamenti, attivazioni e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett. b) in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità conseguenti ai processi di ristrutturazione delle altre aziende ed enti del SSR.

3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le Unità Operative e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere adottate entro 60gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia per il monitoraggio ed il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento. I suddetti atti altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.


Art. 4

(Modalità delle operazioni di ricollocazione e mobilità)

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5/12/1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i Direttori e Dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti e solo per i dirigenti anche affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l’obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine tassativo di priorità di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente Regolamento per ciascuna procedura:
a) Ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) Mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) Collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali di cui all’art. 10 del CCQN 7/8/98, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente, ai sensi dell’art.13 comma 12 del CCNL 8/6/2000, previo nulla osta della Organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attuato le procedure di cui alle precedenti lett. a) e b) del comma 2 e quelle di cui al successivo art. 7 sulla risoluzione consensuale.

5. Per le uu.oo. oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula dei dirigenti già assegnati alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l’individuazione dei dirigenti dichiarati in esubero.


Art. 5

(Ricollocazione interna)

1. I Direttori e i Dirigenti Medici e Veterinari risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 17/9/2001, n.347, convertito nella legge 16/11/2001, n. 405, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l’ordine delle opzioni espresse.

2. Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
a) per la copertura dei posti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
b) per la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare;
c) per realizzazione dei servizi medico-domiciliari in favore dei malati cronici e terminali;
d) per la copertura dei posti vacanti, confermati e disponibili.

3. In caso di mancata contestualità delle disattivazioni, da una parte, e delle riconversioni e nuove istituzioni, dall’altra, i Dirigenti medici che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all’attivazione della suddetta struttura nella Azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al DPR n. 483/97 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali.

4. Tenuto conto dei chiarimenti specifici forniti dall’ARAN con nota n. 1943 del 20/2/2002 (pag. 13) in ordine all’applicazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL. 5/12/1996, la ricollocazione interna dei Dirigenti e dei Direttori di struttura complessa, deve avvenire nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998. Solo per i dirigenti, non direttori di struttura complessa, può avvenire secondariamente in discipline affini, ai sensi del D.M. 31/1/1998, per le quali l’interessato possieda i requisiti di accesso. Esperite infruttuosamente le precedenti procedure, da ultimo la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza, per il conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.

5. Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell’atto aziendale a seguito dei processi di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve altresì avvenire, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. F) del CCNL 3.11.2005, attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza.


6. Nei posti di organico derivanti dalla riconversione o dall’attivazione ex novo delle Unità Operative di Lungodegenza post-acuzie sono ricollocati prioritariamente, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa, in quanto disciplina non prevista dal D.M. 30.1.98 s.m.e i. provenienti dalle Unità Operative di Medicina Interna o ad esse equipollenti o infine affini, purché in possesso dei requisiti di accesso alle discipline predette a norma del D.P.R. n. 483/97, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

7. Nei posti di organico derivanti dall’attivazione ex novo delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline sono ricollocati, secondo le procedure indicate ai commi successivi, i Dirigenti in esubero, ad esclusione dei Direttori di struttura complessa,provenienti dalle discipline specifiche, quali Cardiologia, Malattie dell’apparato respiratorio ed altre eventuali, o equipollenti ovvero, infine, da discipline affini purchè in possesso dei requisiti di accesso alle predette discipline specifiche a norma del DPR 483/97, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 10.

8. La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica conseguente alla ristrutturazione da programmazione regionale deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante pubblicazione sull’albo on-line di ciascuna azienda nonché mediante notifica, entro 10 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e Aziendali firmatarie del CCNL e ai Direttori e Dirigenti di tutte le Unità Operative con esuberi.

9. Contestualmente l’Area Gestione del Personale provvederà ad invitare formalmente ciascun Dirigente delle Unità Operative con esuberi a produrre entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell’ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione.

10. I Direttori presentano domanda di ricollocazione sui relativi posti disponibili oppure optano per la ricollocazione su posti di Dirigente, compresi quelli della disciplina di Lungodegenza post-acuzie e quelli delle strutture di Riabilitazione aggregate alle specifiche discipline, con garanzia dell’attribuzione di incarico di responsabilità di articolazione di cui al piano di riordino della rete ospedaliera o di struttura semplice come definite negli atti aziendali.

11. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario Aziendale, o suo delegato, e il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale, previa verifica della ammissibilità delle domande secondo i criteri indicati ai precedenti commi da 1 a 6 del presente articolo, provvedono, nell’ordine delle opzioni espresse e in ciascuna Area o Disciplina:
a) per i Direttori di struttura complessa, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 104/1992, alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo al posto da assegnare, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 484, dando comunque priorità al Direttore proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione.
b) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla L. n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all’art. 27, commi 4 e 5 per i medici, art. 31, commi 4 e 5 per gli odontoiatri, art. 39, commi 4 e 5 per i veterinari. del D.P.R. 10/12/1997, n. 483. Qualora vi sia parità complessiva di punteggio avrà la precedenza il Dirigente con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, sarà tutelato il Dirigente più anziano.

12. I Direttori e i Dirigenti vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all’interno dell’Azienda secondo le indicazioni e, per i Dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 11, seguendo l’ordine dal primo classificato all’ultimo e nel rispetto delle disposizioni suindicate ai commi da 1 a 7 del presente articolo.

13. L’Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti,convoca d’ufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum e fino alla scadenza naturale del contratto individuale in corso.

14. L’Azienda, esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d’ufficio i Dirigenti non collocati ai quali, secondo l’ordine di graduatoria propone la ricollocazione nei posti residui, per i quali i suddetti possiedono i prescritti requisiti.

15. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d’ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 12, del CCNL 8/6/2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8 dell’art. 39 del CCNL 8/6/2000.

16. I Direttori e i Dirigenti che non accettano la ricollocazione interna d’ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di ricollocazione interna, sono inclusi nell’elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni.

17. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell’intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di servizio e Unità Operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue:
a) i posti di organico con l’elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
b) l’elenco nominativo, corredato del relativo punteggio, dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, in quanto in esubero e non ricollocabili, rientrando nelle previsioni di cui al comma 13 del presente articolo,
c) l’indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) punto V.

18. Nelle deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 17, le Unità Operative, le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 6

(Mobilità esterna)

1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva di cui all’art. 5, comma 17 devono essere immediatamente trasmesse alla Regione Puglia- Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, la quale provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna Area e Disciplina, l’elenco nominativo dei Direttori e dei Dirigenti dichiarati in eccedenza con l’indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza, Unità Operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 33 del D. Lgs.vo 30/3/2001, n 165 s.m.i. e dell’art. 5 del CCNL 17.10.2008. Nelle suddette deliberazioni per i Dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza.
2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, la Regione Puglia Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, procede ad approntare le graduatorie per disciplina dei Dirigenti medici dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente.

3. Sulla base e nell’ordine delle graduatorie di disciplina, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica interpella i Dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il Dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso.

4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai Dirigenti non collocati, la mobilità esterna d’ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti.

5. La collocazione d’ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonchè al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell’art. 13. comma 12, del CCNL. 8/6/2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dell’art. 39, del CCNL 8/6/2000. Della mancata sottoscrizione l’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti.

6. I Dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, che verranno notificati agli interessati.

7. Successivamente all’adozione della deliberazione di Giunta Regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei Dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nell’ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i., a domanda dell’interessato o su iniziativa delle stesse Amministrazioni.


Art. 7

(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, la Regione comunica alle Aziende Sanitarie i nominativi dei dirigenti non collocati e in disponibilità affinché le Aziende possano trasmettere i nominativi dei suddetti Dirigenti per l’iscrizione nell’ elenco delle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e s.m.i. alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001.

2. All’atto dell’eventuale ricollocazione del Dirigente in disponibilità, l’Azienda o Ente di destinazione provvede a darne comunicazione alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs. 23/12/1997, n. 469, per la cancellazione del Dirigente interessato dall’elenco di cui al precedente comma 1.

3. Ai sensi dell’art. 22 del CCNL. 8/6/2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell’Azienda di appartenenza, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.


Art. 8

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Lgs.vo n.165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, compresi gli incarichi affidati con qualsiasi forma contrattuale flessibile, è subordinata alla formale verifica dell’impossibilità di ricollocare i Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell’ambito della programmazione triennale del personale, di cui all’art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le Aziende Sanitarie, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell’esistenza nell’apposito elenco di Dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto dell’Area e della Disciplina di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 6, alle strutture provinciali e regionale, di cui al D.Lgs.vo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della Legge n. 241/1990.

3. Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto dell’impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei Dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art.5, nonché dell’esito negativo dell’accertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione.


Art. 9

(Norme finali e di rinvio)

1. La presente disciplina regolamentare si applica in tutti i casi di ristrutturazione aziendale previsti dal riordino della rete ospedaliera e territoriale regionale.

2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) per “esubero” si intende la situazione sovrannumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 3;
b) per “eccedenza” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione successiva alla conclusione dell’intero procedimento di ricollocazione interna, di cui al precedente art. 5;
c) per “disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabiltà del Dirigente, che scaturisce dopo la conclusione dell’intero procedimento di mobilità esterna, di cui al precedente art. 6.

3. La trattativa aziendale specifica, di cui all’art. 4, comma 2, lettera F), del CCNL 3.11.2005, resta attiva in via permanente fino alla conclusione di tutte le procedure di ricollocazione interna e di mobilità esterna previste nel presente Regolamento.

4. Il personale incaricato ai sensi dell’art.15 septies del D.lgs. n.502/92 s.m.i., che perde l’incarico a seguito di ristrutturazione aziendale, è escluso dai processi di ricollocazione e pertanto il loro contratto, una volta considerato decaduto, dovrà essere risolto.

5. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente Regolamento la Regione nomina un Commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, dipendenti delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012