Art. 1
Integrazioni all’articolo 11 della
legge regionale 4 giugno 2007, n. 14
1. All’articolo 11
della legge
regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli
ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “ovvero
per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati
nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per
aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei
centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi
non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6”;
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “di tutte
le piante delle quali si prevede l’espianto. Il reimpianto deve essere
realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche
d’intervento e, qualora ne sia dimostrata l’impossibilità, in altre aree idonee
di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e preferibilmente
contermini”.
Art. 2
Integrazione all’articolo 12 della l.r. 14/2007
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12
dellal.r.
14/2007 è aggiunto il seguente:
“6 bis. E’ obbligatoria la presentazione di apposite
garanzie fidejussorie a favore dell’Amministrazione regionale idonee ad
assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del
danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1
dell’articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche
sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite
con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia.”.
Art. 3
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico
del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 aprile 2013