Art. 1
Modifica all’articolo 6 della legge regionale
4 dicembre 2006, n. 33
1. All’articolo 6,
comma 3, della legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti), come modificato dall’articolo 10,
comma 1, lettera b), punto 2, della legge
regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: “e degli enti sportivi delle
confessioni religiose” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Associazione
nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni
religiose.”
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2013