Art. 1
(Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n.
17)
1. Alla legge
regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali),
sono apportate le seguenti modifica e integrazioni:
a) all’articolo 8,
comma 2, lett. b), dopo le parole: “di interventi di prevenzione, manutenzione e
restauro,” sono inserite le seguenti: “previa autorizzazione dei competenti
organi statali,”;
b) all’articolo 8,
comma 2, lett. c), dopo le parole: “a espletare” sono inserite le seguenti: “,
nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE),”;
c) all’articolo 20,
comma 1, dopo le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono
soppresse le seguenti: “21 maggio 2007, n. 619.”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 22 ottobre 2013