Capo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia, in conformità all’articolo 17, comma
terzo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa
alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali,
firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio
2007, n. 19:
a. riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto
valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della
conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della
cittadinanza sociale;
b. riconosce la specificità culturale del libro e, più in
generale, degli strumenti di diffusione di contenuti e la molteplicità di
competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono
ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei
media;
c. riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento
fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita
sociale e culturale dei cittadini, l’arricchimento dell’esperienza individuale
e collettiva, la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole,
la salvaguardia della diversità culturale come sancita nella Convenzione di
Parigi ratificata con legge 19/2007, la competitività, la crescita, lo
sviluppo economico e dell’occupazione;
d. adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e
integrate finalizzate alla promozione della lettura con interventi di sostegno
alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella
filiera del libro e dei produttori di contenuti;
e. nel rispetto delle norme europee e statali, sostiene e
promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli
operatori della filiera del libro pugliesi, quali componenti del proprio
patrimonio culturale e strumento per la piena ed effettiva realizzazione delle
finalità della presente legge, nell’affermazione della bibliodiversità, intesa
come diversificazione culturale dell’offerta editoriale e
commerciale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
a. “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli
organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore
e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi,
associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;
b. “librerie indipendenti”, le librerie situate nel
territorio regionale non facenti parte, direttamente o per rapporti di
franchising o equivalenti, della grande distribuzione;
c. “imprese editoriali”, le imprese che operano, con attività
esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione,
promozione e distribuzione di libri, anche attraverso forme innovative, aventi
sede legale o attività prevalente nel territorio regionale;
d. “operatori della filiera del libro”, le imprese e gli
altri soggetti privati che operano professionalmente e con attività esclusiva
o prevalente, nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla
diffusione del libro e alla promozione della lettura, aventi sede legale o
attività prevalente nel territorio regionale.
Capo 2
INTERVENTI, PROGETTI E AZIONI
Art. 3
Sostegno al lettore e promozione della lettura
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
la Regione realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della
lettura che:
a. si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori
che hanno perso familiarità con la lettura;
b. favoriscono l’abitudine alla lettura in età prescolare e
scolare, individuando nell’infanzia il momento privilegiato per la formazione
di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;
c. creano, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle
famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono,
per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;
d. incrementano l’accessibilità al libro a una fascia di
lettori potenziali quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di
alfabetizzazione rispetto all’innovazione digitale e ai nuovi device di
lettura;
e. producono un impatto positivo nel sostegno al lettore e
nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;
f. realizzano programmi di invito alla lettura,
manifestazioni, eventi e premi letterari, anche
itineranti.
Art. 4
Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli
operatori
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
nonché per creare le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla
migliore realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, la Regione Puglia
opera interventi e sostiene azioni che:
a. valorizzano le istituzioni culturali del libro e della
lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione,
nel quadro di un potenziamento sensibile dell’agibilità degli spazi di
distribuzione e di fruizione della lettura;
b. danno impulso e/o consolidano i processi di
razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese
editoriali;
c. promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica
lettura e di biblioteca scolastica;
d. promuovono la digitalizzazione e l’ammodernamento
tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e
della lettura;
e. creano uguali opportunità per i soggetti socialmente
svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli
ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale,
per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla
lettura;
f. promuovono la formazione del personale delle istituzioni
culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle
imprese editoriali;
g. sostengono le attività di traduzione dei libri, anche in
collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;
h. sostengono l’infrastrutturazione digitale delle librerie
indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di
piattaforme digitali di networking;
i. promuovono la creazione di una rete di librerie
indipendenti;
l. promuovono studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul
marketing librario;
m. sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle
più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
n. promuovono misure per favorire l’accesso al credito delle
imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.
2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1
privilegiano, quando possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le
istituzioni culturali del libro e della lettura e, ancora, tra queste e le
librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del
libro.
3. La Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni e
altre forme di intesa tra le istituzioni culturali del libro e della lettura, le
librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del
libro, al fine di realizzare reti di promozione della lettura e di mutua
collaborazione.
4. La Regione istituisce un Albo dove possono
accreditarsi le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie
indipendenti, le imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro
nonché le associazioni regionali del settore che desiderino avere rapporti di
collaborazione con l’ente regionale e partecipare ai progetti promossi
attraverso la presente legge. Le modalità di accreditamento vengono definite da
un apposito Regolamento.
Capo 3
PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE
Art. 5
Piano annuale per la promozione della lettura e del
libro
1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli
3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale per la promozione della lettura e
del libro.
2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta
del libro e della lettura di cui all’articolo 6, e viene adottato dalla Giunta
regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello oggetto del programma.
3. Il programma, oltre a stabilire progetti, interventi e
azioni da attuare nell’anno di riferimento, individua, in coerenza con la legge
di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in attuazione delle
finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli indirizzi generali
ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale sullo stato della
lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del programma.
4. Nella predisposizione e nell’attuazione del Piano annuale,
l’amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per
la promozione della lettura con il Centro per il libro e la lettura, con il
Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i comuni
pugliesi.
5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l’attuazione,
l’efficacia, l’efficienza e l’impatto dei progetti, delle azioni e degli
interventi finanziati.
Art. 6
Consulta del libro e della lettura
1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo
consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale.
2. La Consulta del libro e della lettura viene istituita
e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha il compito di
fornire il parere motivato sul Programma annuale per la promozione della lettura
e del libro di cui all’articolo 5, comma 2, nonché di esprimersi sulle altre
questioni attinenti le materie oggetto della presente legge, su richiesta della
Giunta regionale ovvero di propria iniziativa.
3. La Consulta del
libro e della lettura è composta da:
a. il Presidente della Regione Puglia o un assessore da lui
delegato, che la presiede;
b. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione
italiana biblioteche (AIB);
c. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione
librai italiani (ALI);
d. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione
italiana editori (AIE);
e. un rappresentante del Comitato universitario regionale di
coordinamento (CURC);
f. il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato;
g. il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP)
regionale o suo delegato.
4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta
da:
a. un rappresentante degli editori pugliesi;
b. un rappresentante delle librerie indipendenti
pugliesi;
c. il coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;
d. due rappresentanti di associazioni od organismi culturali
operanti nel territorio regionale e aventi quale principale scopo sociale
quello della promozione della lettura.
I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della
Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione, da definirsi con
apposito provvedimento della Giunta regionale, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. La Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via
ordinaria, almeno due volte l’anno e i suoi componenti operano a titolo
gratuito. Essa si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione,
nell’ambito dell’UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato “Fondo
finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali
della Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di
competenza e cassa, di euro 200 mila, alla cui copertura finanziaria si fa
fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070
denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente in corso di adozione” - UPB 06.02.01.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale. (1)
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 41.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.