IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Sono revocate le deliberazioni del Consiglio
regionale n. 74 del 24 gennaio 2011 e n. 86 dell’11 maggio 2012, concernenti
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto
della Regione Puglia)”.
Art. 2
1. Alla legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 21
(Organi di rilevanza statutaria) è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) il Collegio dei revisori dei conti”;
b) al comma 1 dell’articolo 24
(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale), le
parole: “settanta consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta
consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale”;
c) al comma 2 dell’articolo 33
(Prima seduta del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono
sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;
d) al comma 1 dell’articolo 34
(Convocazione del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono
sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;
e) il comma 5 dell’articolo 43
(Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
“ 5. Possono essere nominati componenti della Giunta
regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.”;
f) dopo il comma 5 dell’articolo 43
è inserito il seguente:
“5 bis.
In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può
nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso
dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere
regionale.”;
g) dopo l’articolo 50
è inserito il seguente:
“Art. 50 bis (Collegio dei revisori dei conti)
1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i
criteri di nomina, il funzionamento e l’organizzazione del Collegio dei revisori
dei conti, nonchè il trattamento economico dei suoi componenti.”.
2. Le
disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si applicano a
partire dalla X legislatura.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 marzo 2013