IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.905 del 07/05/2013
di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99) (1)
1. Il comma 4 dell’art. 2
è sostituito dal seguente:
4. Se l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre e
cinghiale le zone di cui al punto 3 devono essere recintate.
(1) Nel testo del presente regolamento è
stato erroneamente riportato nel Bollettino Ufficiale come Reg. reg. n. 5/1999
anziché Reg. reg. n.5/2000.
Art. 2
(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99) (2)
1. Al comma 5 dell’art. 2
dopo la parola “Starna,” aggiungere le parole “Lepre e Ungulati”.
(2) Nel testo del presente regolamento è
stato erroneamente riportato nel Bollettino Ufficiale come Reg. reg. n. 5/1999
anziché Reg. reg. n.5/2000.
Art. 3
(Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99) (3)
1. dopo il comma 5 dell’art. 2
aggiungere il seguente comma:
5bis) Per quanto attiene le zone di tipo “B” da destinare
all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento delle specie Lepre e
Ungulati, le stesse devono avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:
a) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento della specie
Lepre, oltre alle altre di cui al comma 5, le stesse devono avere una estensione
minima di Ha 30,00 (trenta)i cui perimetri devono essere delimitati da rete
metallica di altezza minima di mt 1,80 di cui 30 cm. interrata. In dette zone è
escluso l’utilizzo di ungulati;
b) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento
anche degli Ungulati, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 50,00
(cinquanta) i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di
altezza minima di mt 2,50 di cui cm. 50 interrata, con curvatura della rete alla
base verso l’esterno;
c) per quanto attiene i capi delle specie Lepre e Ungulati
che verranno utilizzati nelle zone di cui ai precedenti punti a) e b) gli stessi
devono riguardare soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento.
Inoltre, il concessionario, in caso di controllo, deve esibire, tra l’altro,
la certificazione di provenienza e sanitaria dei soggetti utilizzati o da
utilizzare;
d) il concessionario ha l’obbligo di far sottoporre i capi
di Ungulati abbattuti alle relative procedure per le indagini sanitarie ed al
prelievo di campioni biologici, previsti dalla vigente normativa, presso l’ASL
territorialmente competente.
(3) Nel testo del presente regolamento è
stato erroneamente riportato nel Bollettino Ufficiale come Reg. reg. n. 5/1999
anziché Reg. reg. n.5/2000.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 13 maggio 2013