Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19, e nuovammente
abrogato dall'art. 20,
della R.R.
n. 1/2018
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.2486 del 17/12/2013 di adozione del Regolamento; ]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Capo I
Norme Generali
Art. 1
Finalità e oggetto
[1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la
gestione, valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale regionale
in attuazione della L. R. 30 novembre 2000, n. 18, lett. f) e l).
A tal fine
disciplina:
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni della
Regione Puglia sottoposti a vincolo in applicazione dell’art. 9 del R.D.Lgs 30
dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
b.
le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile
forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale
regionale”). ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 2
Disciplina del pascolo nei boschi
[1. L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul
soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo del territorio della Regione Puglia è
consentito:
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia
raggiunto l’altezza di m. 1,5;
b. al bestiame bovino ed equino, dopo che
il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 3
Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi
[1. L’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è
autorizzato:
a. ad altitudine fino ai 600 (seicento) metri dal 01 marzo al
30 novembre;
b. ad altitudine compresa tra i 600 (seicento) e i 1000
(mille) metri dal 01 aprile al 01 novembre;
c. ad altitudine superiore ai
1000 (mille) metri dal 16 giugno al 15 ottobre.
2. Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei terreni
appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati a mezzo
di chiudende.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 4
Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree
naturali protette e SIC-ZPS
[1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano
nelle aree SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione
speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute
negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione
delle aree naturali protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione
.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 5
Disciplina del pascolo delle capre
[1. In applicazione dell’art. 9, lettera c) del R.D.L.
3267/23, il pascolo delle capre:
a. è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli
aventi funzione protettiva;
b. è escluso nei boschi in
rinnovazione.
2. le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le
strade stabilite nel provvedimento di autorizzazione.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 6
Divieti al pascolo
[1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo
è vietato:
a. nei boschi cedui
a.1 al bestiame ovino nel periodo di
5 (cinque) anni dopo il taglio produttivo;
a.2 al bestiame bovino ed
equino nel periodo di sette (sette) anni dopo il taglio produttivo;
b.
agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati
dagli incendi per 10 anni;
c. agli animali di ogni specie nei boschi
chiusi al pascolo il transito o comunque l’immissione;
d. agli animali di
ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai
forestali, il transito o comunque l’immissione;
e. agli animali di ogni
specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati da
interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può consentire
il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del
bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.
3. Nel
territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata:
a. nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può
consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo;
b.
nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a
cinque anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e
consentire la ripresa del manto vegetale.]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 7
Personale addetto alla custodia del bestiame
[1. La custodia del bestiame deve essere affidata ad
addetti di età non inferiore a 18 anni.
2. Ad ogni addetto non possono
essere affidati più di 20 (venti) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino) o
più di 100 (cento) capi di bestiame minuto (ovino e/o caprino e/o suino).
3. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal rilascio dell’autorizzazione
il titolare dell’autorizzazione / concessione all’attività pascoliva farà
conoscere all’ufficio competente regionale le generalità degli addetti se
diversi dal medesimo. E’, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di
ogni variazione relativa agli addetti. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Capo II
Autorizzazioni e concessioni
Art. 8
Requisiti
[1. L’esercizio del pascolo sul territorio della Regione
Puglia è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente
di allevatori di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con
azienda ad indirizzo zootecnico dotati di Partita IVA e iscrizione presso
Repertorio delle notizie economiche e amministrative della Camera di commercio
(di seguito REA).
2. Il pascolo sui territori del Demanio forestale
regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o
prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, dotati di regolare Partita IVA e
iscrizione presso il REA.
3. Per migliorare la gestione, tutela e
valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è
consentito, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per
finalità di ricerca, studio e sperimentazione.
4. Ai fini
dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 2 del presente
articolo, costituiscono titoli preferenziali:
a. essere proprietari e/o
conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla
data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9.
]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 9
Autorizzazioni
[1. Il pascolo è esercitato a seguito di apposita
autorizzazione rilasciata con validità mensile, annuale o biennale ai soggetti
di cui all’articolo che precede.
2. L’istanza di autorizzazione al
pascolo è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata
dalla documentazione indicata (All. “A” - Istanza di autorizzazione al pascolo).
3. L’istanza di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente
Servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di
concessione/autorizzazione, previa acquisizione del parere dell’Ente di gestione
delle aree naturali protette, nei periodi di seguito riportati:
a) per il pascolo sul demanio regionale forestale dal 2
gennaio all’1 marzo;
b) per il pascolo sui terreni non demaniali forestali
della Regione Puglia per l’intero anno solare.
4. Per richieste di
concessione al pascolo sul Demanio forestale avanzate da soggetti differenti e
concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente che per primo
avrà presentato l’istanza. Gli altri richiedenti avranno facoltà di indicare
terreni differenti.
5. Qualora nuove istanze riportanti i medesimi terreni
pervengano nella stessa giornata si procederà mediante estrazione a sorte,
previa convocazione degli interessati.
6. Il procedimento si conclude
con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione al pascolo entro 90
giorni dalla ricezione dell’ istanza, salve le interruzioni previste per legge;
7. Il provvedimento di cui al precedente comma acquisisce esecutività
dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla notifica
del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di versamento del canone di
concessione e della certificazione veterinaria comprovante che i capi da avviare
al pascolo e l’allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive
e diffusive.
La mancata produzione della documentazione indicata al
precedente comma nel termine ivi previsto determina la decadenza
dall’autorizzazione/concessione. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 10
Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale
[1. Al termine del procedimento è rilasciata concessione al
pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale.
2. La
determinazione del dirigente del competente ufficio regionale, pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP, riporta i terreni con
l’indicazione delle località, foglio e particella assegnati alle aziende che ne
hanno titolo. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 11
Verifiche antimafia
[1. Contestualmente alla ricezione della domanda di
autorizzazione, il dirigente del competente ufficio regionale inoltra alla
competente Prefettura richiesta di certificazione antimafia. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 12
Unità di Carico
[1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di
autorizzazione/concessione, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto
salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere
inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei
seguenti indici di conversione:
TIPOLOGIA ANIMALI UBA
_________________________
Bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
_________________________
Bovino di età compresa
tra i 6 e i 24 mesi
0,60 UBA
_________________________
Ovino e Caprino 0,15 UBA
_________________________
Equino di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
_________________________
Suino 0,30 UBA
_________________________ ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 13
Carichi massimi ammissibili
[1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo
è correlato alla specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla
base degli indici di conversione di seguito riportati:
TIPOLOGIA SUPERFICIE MINIMA FORAGGERA COLTURA
______________________________________________________
Pascolo 1 UBA
ogni 2 Ha di superficie/anno
______________________________________________________
Pascolo
cespugliato (pari al 30% della superficie 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
______________________________________________________
Pascolo
fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie)
o boschi a scarsa
densità (pari al 30% della superficie) 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
______________________________________________________
Bosco 1 UBA ogni
3,5 Ha di superficie/anno
______________________________________________________
2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere
maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai
soggetti pubblici di cui all’art. 8, comma 3).
3. Per i terreni non
soggetti al pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie
foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.
4. Gli affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti
dell’Amministrazione nel caso di morìa di animali dovute a malattie infettive
contratte nel fondo concesso.
5. Le strade e i viottoli di campagna non
possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.
6. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 14
Canone di concessione al pascolo
[1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio
forestale regionale al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2013, adeguato ai
prezzi di mercato, è il seguente:
TIPOLOGIA ANIMALI CANONE
_________________________
Bovino di età superiore ai 2 anni 2,50
euro/mese
_________________________
Bovino di età compresa
tra i 6 e
i 24 mesi 2,00 euro/mese
_________________________
Ovino e Caprino 0,60
euro/mese
_________________________
Equino di età superiore a 6 mesi
2,00 euro/mese
_________________________
Suino 0,60 euro/mese
_________________________
2. L’importo del canone annuo è soggetto
annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’ indice annuale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al
mese di gennaio dell’anno precedente. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Capo III
Prescrizioni
Art. 15
Divieti
[1. E’ vietato:
a. subconcedere il diritto di concessione;
b. effettuare
l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
c. danneggiare alberi
o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte
della Regione Puglia;
d. immettere nelle aree autorizzate un numero di
capi superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da
quelli indicati nella autorizzazione / concessione. ]
Art. 16
Sanzioni
[1. La violazione di uno dei divieti di cui al precedente
articolo, operata sul demanio forestale regionale, comporta la sanzione
amministrativa pari al 150% del canone di concessione. Ogni successiva
violazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100%
del canone di concessione oltre alle conseguenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 17 che segue.
2. Restano valide le sanzioni previste
per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e
regionali.]
Il presente regolamento è stato abrogato dal
regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 17
Revoca autorizzazione e/o concessione
[1. Si procede alla revoca della concessione al pascolo
per:
a. subconcessione;
b. violazione delle norme antincendio;
c.
più di due infrazioni nell’arco della durata dell’autorizzazione.
2. Nel
caso di revoca dell’atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del
canone versato.
3. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al
rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo
non inferiore ad anni tre.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 18
Controlli
[1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e
l’irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati
dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all’art. 17, comma 3, della
L.R. 7 marzo 2003, n. 4 “Disposizioni in materia di gestione del patrimonio
indisponibile della Regione”. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art 19
Norme finali
[1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si
rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei
pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla
tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
[Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1
della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia. ]
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2013
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
INDICE
Capo I - Norme Generali
Art. 1 Finalità e oggetto
Art. 2
Disciplina del pascolo nei boschi
Art. 3 Disciplina del pascolo nei terreni
pascolivi
Art. 4 Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree
naturali protette, SIC e ZPS
Art. 5 Disciplina del pascolo delle capre
Art. 6 Divieti al pascolo
Art. 7 Personale addetto alla custodia del
bestiame
Capo II - Autorizzazioni
Art. 8 Requisiti
Art.
9 Autorizzazione
Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale
regionale
Art. 11 Verifiche antimafia
Art. 12 Unità di carico
Art.
13 Carichi massimi ammissibili
Art. 14 Canone di concessione al pascolo
Capo III - Prescrizioni
Art. 15 Divieti generali
Art 16
Sanzioni
Art 17 Revoca autorizzazione e/o concessione
Art. 18 Controlli
Art. 19 Norme finali