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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2018
Numero
1
Data
25/01/2018
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto‐Legge n. 3267/1923 - Modifica ed integrazione.
Note
Bollettino n. 15 pubblicato il 29-1-2018
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,

nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato

dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2116 del 05/12/2017 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l). A tal fine disciplina:

a. le procedure amministrative per l’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo e pascolivo dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;

b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale regionale”).

2. Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 2

Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia l’esercizio del pascolo è consentito:

a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 1,5;

b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3;

c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;

d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

A seguito di valutazioni circa lo stato vegetativo del bosco, opportunamente documentato da tecnico abilitato il pascolo è consentito nelle fustaie coetanee e nei cedui avviati ad alto fusto.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 2), in funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere.

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi è consentito:

a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;

b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 1) in funzione dell’andamento climatico stagionale e in relazione alle reali disponibilità di risorse foraggere.

3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

 

Art. 4

Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell’art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;

b. è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;

c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il competente Servizio della Regione Puglia può eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell’autorizzazione stessa.

 

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o l’immissione sono vietati:

a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;

b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;

c. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;

d. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione Puglia competente può autorizzare il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata:

a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il competente Servizio della Regione Puglia può autorizzare il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

 

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

 

CAPO II

COMUNICAZIONE

Art. 8

Comunicazione al pascolo

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato a seguito di apposita comunicazione effettuata alla competente Struttura della Regione Puglia.

2. La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l’intero anno solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a comunicarlo anche all’Ente di Gestione.

3. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della comunicazione da parte della competente Struttura Regionale. Qualora i terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente Regolamento.

4. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.).

5. Per i casi di cui all’art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. Tale autorizzazione ha validità annuale.

6. La comunicazione ha validità biennale.

7. In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l’esercizio del pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l’esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri.

 

CAPO III

CONCESSIONE ALL’ATTIVITA’ PASCOLIVA NEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE

Art. 9

Concessione al pascolo nel demanio forestale regionale

1.Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione.

2. L’istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è inoltrata all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al successivo comma 3), e del parere dall’Ente di gestione delle aree naturali protette se dovuto.

3. L’ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell’attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali. Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente struttura regionale.

4. L’A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento alle competenti strutture della Regione Puglia.

5. Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all’ARIF entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall’ARIF in funzione degli UBA detenuti dall’allevatore.

La validità della concessione è annuale.

 

Art. 10

Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.

2. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche confinanti alle aree richieste in concessione;

b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Il suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive.

Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di “giovane allevatore insediato”.

3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.

 

Art. 11

Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell’I.V.A., stabilito per l’anno 2018 adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:

a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,80 euro/mese;

b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,20 euro/mese;

c. per ogni ovino e caprino 0,70 euro/mese;

d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,20 euro/mese;

e. per ogni suino 0,70 euro/mese.

2. L’importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell’anno precedente.

 

CAPO IV

CARICO DI BESTIAME

Art. 12

Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di comunicazione e/o autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di conversione:

a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA;

b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA;

c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA;

d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA;

e. per ogni suino 0,30 UBA.

 

Art. 13

Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

a. pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;

b. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno.

2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art. 10, co.3).

Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari.

3. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni del demanio pubblico concessi a pascolo.

4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

 

CAPO V

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 14

Divieti

1. E’ vietato:

a) subconcedere il diritto di concessione;

b) effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme rispetto a quanto comunicato o autorizzato o a quanto prescritto dal presente regolamento;

c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi della normativa regionale vigente sui tagli boschivi;

d) immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato.

 

Art. 15

Revoca dell’esercizio del pascolo

1. Si procede alla revoca dell’esercizio del pascolo per:

a) subconcessione;

b) violazione delle norme in materia di incendi;

c) più di due infrazioni nell’arco della durata della comunicazione o autorizzazione.

2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere all’esercizio del pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

 

Art. 16

Controlli

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché dalla struttura regionale di vigilanza ambientale.

Art. 17

Sanzioni

1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

2. I Comuni che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia.

 

Art. 19

Modulistica

Le istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale.

 

Art. 20

Abrogazione

1. Il   Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia” è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.