Art. 1
Modifiche all’ articolo
24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
1. All’
articolo
24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la
rubrica “Risanamento del dissesto finanziario degli IACP” è sostituita dalla
seguente:
“Risanamento del dissesto
finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi”;
b) al
comma 1, le parole: “Per le finalità di cui all’articolo
1 della l.r. 1/2003” sono soppresse e la parola “IACP” è sostituita dalle
seguenti: “enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
c) dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis.
Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in
deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei
proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di
rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.”
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 5 dicembre 2014