Capo I
Finalità e ambito di applicazione
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto
all’abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno
delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie
sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema di intervento
pubblico nel settore dell’edilizia residenziale pubblica attraverso:
a) l’individuazione delle modalità di assegnazione degli
alloggi e di calcolo del relativo canone locativo; b) le modalità di gestione
e autogestione degli alloggi; c) la definizione dei criteri per la mobilità
negli alloggi; d) i pareri avverso la graduatoria o la mobilità negli alloggi,
l’annullamento e la decadenza.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi
residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati
o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati
o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie
dell’edilizia residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano,
altresì, agli alloggi residenziali di proprietà pubblica destinati all’uso
provvisorio quali case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano cessate
le cause che ne hanno determinato l’uso provvisorio.
2. La presente
legge non si applica agli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata
non attuati da enti pubblici; c) di servizio come definiti per legge; d) di
proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o
recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione; e) ricevuti in eredità o donazione per la cui acquisizione siano
previste clausole particolari.
3. Sono esclusi, a seguito di richiesta motivata dell’ente
pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il
parere del Comune, gli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la
destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o
della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico,
non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell’edilizia residenziale
pubblica. Per tali alloggi l’autorizzazione regionale stabilisce le modalità di
destinazione nonché la misura del canone, che non può essere inferiore a quella
determinata ai sensi della presente legge.
Capo II
Assegnazione alloggi
Art. 3
Requisiti per
l’assegnazione
1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è
ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
b) chi
ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il
bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare
servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di
lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un
solo ambito territoriale;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione
dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10,
comma 2;
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo
al risarcimento del danno;
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo,
riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi
dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il
reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione
fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli
assegni per il nucleo famigliare. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati
tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi
a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle
esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento
e
l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non
autosufficienti gravissimi. (1)
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo
l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
3. Per nucleo familiare si
intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con
provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel
nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
a) conviventi more
uxorio;
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c)
affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data
di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca
assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di
famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
4. I requisiti
devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere
c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al
momento della presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione e
devono permanere in costanza del rapporto.
5. La Giunta regionale, in
sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti
aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati
a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.
(1) Parole aggiunte dalla l.r.
67/2017, art.17,
comma1, lett. a)
Art. 4
Procedimento di assegnazione
1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni
hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando
pubblico sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno
quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e
quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul
territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune
sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione,
all’emanazione del bando provvede l’ente gestore territorialmente competente,
previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune.
3. Il
Comune pubblica il bando secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dalla legge regionale
20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), per almeno trenta giorni e
adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi
compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e
l’affissione presso le sedi dell’ente gestore territorialmente competente e
delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell’avvenuta
pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.
4. Entro
novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando,
l’ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria
sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione
al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché
a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
5. Entro trenta
giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della
graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e
documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all’articolo 42,
per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro
quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la
stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al
rilascio del parere, alla Commissione di cui all’articolo 42.
6. La
Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria
provvisoria.
7. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni
successivi al ricevimento dell’ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla
graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione della
graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della
formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura
regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del
numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente
disponibili.
8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare
bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificamente individuati in
dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti
aggiuntivi.
9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i
comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli
alloggi a cittadini residenti nei comuni limitrofi aventi i requisiti di cui
all’articolo 30, assegnarli a canone concordato a famiglie con reddito superiore
al limite stabilito per l’accesso e inferiore al limite per la decadenza.
10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite
sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie
fasi relative ai commi precedenti.
Art. 5
Punteggi
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1)
ad a16). E’ facoltà dei comuni, mediante approvazione di apposito regolamento,
modificare i punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche
condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le
organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli
assegnatari presenti sul territorio.
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità
di cui all’articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti
limiti:
a) inferiore ad una pensione
sociale:
punti 4;
b) inferiore ad una pensione minima
INPS:
punti 3;
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione
sociale:
punti 2;
a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 a 4 unità:
punti 1;
b) da 5 a 6:
punti 2;
c) da 7 ed oltre:
punti 3;
a3) un componente con uno o più minori a
carico:
punti 2;
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo
anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano
soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:
punti 1;
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due
anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un
anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio:
punti 1.
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il
trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione,
occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna
sistemazione abitativa adeguata;
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare:
punti 3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile
il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa
pari almeno al 75 per cento; a7) nuclei familiari che rientrino in
Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando
per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:
punti 1;
a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una
distanza superiore a 40 km da quella di residenza:
punti 1.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla
graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora; a9)
richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni
dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad
alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta,
dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a
titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per
sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non
sia stato intimato per inadempienza contrattuale:
punti 4.
La condizione del biennio non è richiesta quando la
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o
di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto;
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare
da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi
tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni
alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o
quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo
abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad
abitazione:
punti 2.
Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene
riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o
antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente
in occasione di precedente bando;
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo
familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con
altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due
unità:
punti 2.
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di
sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di
imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di
sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di
sfratto;
a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il
proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard
abitativo definito all’articolo 10:
a) oltre 2 persone in più:
punti 1;
b) oltre 3 persone in più:
punti 2;
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono
rilasciare l’alloggio per trasferimento d’ufficio o per cessazione non
volontaria diversa da collocamento a riposo:
punti 1;
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito
di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di
risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando:
punti 6;
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi
diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico
o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro
componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di
locazione per un alloggio adeguato:
punti 6.
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità
incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni
economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento.
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone
locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e),
dell’articolo 3:
punti 1.
2. Non sono cumulabili i punteggi:
a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9),
a10), a11), a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di
punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale
rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono
inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d’ufficio
in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo
punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie
speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati
in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di
determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di
finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui
all’articolo 13.
Art. 6
Accertamento del reddito
1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è
dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione
è relativa all’anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente
il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti,
sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente
alla graduatoria, si procede all’annullamento dell’assegnazione e si modifica in
conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di
indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta
l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
Art. 7
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
1. E’ facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni
locali, pubblicare bandi integrativi nell’arco del quadriennio di validità della
graduatoria.
2. Per la presentazione delle domande, l’istruttoria e
la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti
articoli.
Art. 8
Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione
1. Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la
permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.
2. Il mutamento
dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il
momento dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non
influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di
cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al
requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non
abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei
requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla
graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone
comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può
proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all’articolo 42.
4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare
accertamenti volti a verificare la permanenza e l’esistenza dei
requisiti.
Art. 9
Disponibilità degli alloggi da assegnare
1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si
applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune
territorialmente competente l’elenco degli alloggi da assegnare.
2.
Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l’ente attuatore é
tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione
dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli
alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l’ente gestore é
tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena
nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva
disponibilità.
3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da
parte del comune, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’ente attuatore i
canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata
assegnazione.
Art. 10
Assegnazione e standard dell’alloggio
1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli
aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio competente del
comune.
2. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata
secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In
rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere
non inferiore a:
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
b) 55mq per nuclei familiari composti da tre persone; c) 70 mq per nuclei
familiari composti da quattro persone; d) 85mq per nuclei familiari composti
da cinque persone; e) 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e
oltre.
2 bis. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie
abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui
al comma 2. (2)
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le
caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli
assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio
del comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né ai fini del
soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 22
comma 1.
Art. 11
Scelta e consegna degli alloggi
1. Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione di cui all’articolo 9, dà notizia agli aventi
diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta
dell’alloggio.
2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli
individuati secondo lo standard abitativo di cui all’articolo 10, è effettuata
dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di
mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
4.
Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla
graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma
2.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono
rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da
valutarsi da parte del comune competente all’assegnazione.
6. In caso
di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio
propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide,
l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli
alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili
entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario
dell’alloggio e l’ente gestore che consegna i regolamenti all’assegnatario
stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il
nominativo dell’assegnatario.
9. L’alloggio deve essere occupato
stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In
caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta
giorni.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta
la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi dell’articolo 17.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni
sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente
rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione
degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta
regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l’ente
gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all’assegnatario.
12.
Il contratto tipo contiene:
a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento della
consegna e il prospetto per il canone di locazione;
b) i diritti e i doveri
degli occupanti l’alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli
aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento
e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali
indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali
ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l’obbligo di assunzione, da
parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione della
autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l’indicazione analitica
degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario; g) le cause
di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza
dell’assegnazione;
h) le norme che regolano la mobilità.
Art. 12
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
1.
In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su
proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non
superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di
provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di
sopraggiunte necessità, quali: (2)
a) pubbliche calamità; b) sgombero di unità abitative di
proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare
i quali venga riconosciuta dall’organo competente la necessità di sgombero; c)
gravi motivi di pubblica utilità; d) sfratti nelle condizioni di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a15); e) assistenza alloggiativa alle donne e
agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente
documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto vittime di violenze o di
maltrattamenti e che si trovino nell’impossibilità di rientrare
nell’abitazione originale.
2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono
sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione
provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni
caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto
per l’assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono
stipulati dall’ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione
provvisoria dell’alloggio.
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già
assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella
prevista dalle presenti norme.
(2) Alinea modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 1. Il testo originario era così formulato:" 1. In
deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e
gli enti gestori possono riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti
programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla
sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte
necessità quali:"
Art. 13
Subentro nella domanda di assegnazione
1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o
dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione
i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell’articolo 3 e
secondo l’ordine ivi indicato.
2. L’ampliamento stabile del nucleo
familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente
legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti
per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell’ente
gestore.
3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per
il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione
della normativa di gestione.
4. è altresì ammessa, previa
autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità temporanea di terze persone, per
un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l’istanza
dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo
determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente
gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al
subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
5.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione
degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura
del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 in capo al
subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.
6. In caso di
cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il
convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei
coniugi ovvero di scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al
conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i
coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.
7. Al momento della
voltura del contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il
subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla
permanenza nell’alloggio.
Art. 14
Accertamento periodico del reddito
1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli
assegnatari con cadenza almeno biennale inviando ai singoli assegnatari, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta dit
rasmissione della documentazione probatoria.(3)
2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici
di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia subitonell’anno precedente una
diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione delcanone.
L’ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente
nella fasciareddituale inferiore. (4)
3. La
collocazione è disposta dall’Ente gestore entro e non oltre il mese successivo a
quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.
(3) Parole inserite dalla l.r.
35/2019, art. 1,
comma 1, lett.a)
(4) Comma sostituito dalla
l.r.
35/2019, art. 1, comma 1, lett.b)
Art. 15
Morosità nel pagamento del canone
1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione é causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza
dall’assegnazione.
2. La morosità può essere sanata, qualora il
pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel
termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
3. La
morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario non
è causa di risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l’impossibilità o
la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare
pagamento del canone di locazione.
4. L’ente gestore, acquisito il
parere del comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non
superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 16
Annullamento dell’assegnazione
1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con
provvedimento del comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme
vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni
mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque
accertate dal comune e/o dall’ente gestore prima della consegna dell’alloggio o
nel corso del rapporto di locazione, il comune comunica all’interessato l’avvio
del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia
all’ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l’interessato può
proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all’articolo 42
per il tramite dell’ufficio comunale competente.
4. Il medesimo
ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la
stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al
rilascio del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio
parere vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento
del parere, l’ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi
allo stesso parere.
7. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel
corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del
contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il
termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce
titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi
l’alloggio.
Art. 17
Decadenza dall’assegnazione
1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune,
anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della
consegna di cui all’articolo 11; b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in
parte, l’alloggio assegnatogli; c) non abiti stabilmente nell’alloggio
assegnato o ne muti la destinazione d’uso; d) abbia adibito l’alloggio ad
attività illecite o immorali; e) perda i requisiti prescritti per
l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18; f) fruisca di un
reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite
stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento di decadenza si applicano le
disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione.
3. La
decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e
il rilascio immediato dell’alloggio.
4. Il comune può concedere, solo
una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio
dell’immobile.
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere
l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione di rilascio
dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà
irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla
Giunta regionale.
Art. 18
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito
1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che,
nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di
tale limite.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’ente gestore
comunica all’assegnatario che la decadenza dall’assegnazione verrà dichiarata
dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la
stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. 3. Per tutto
il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli
assegnatari interessati viene applicato il canone concordato di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. Il comune,
nei bandi per l’assegnazione dei suoli per l’edilizia agevolata, privilegia
cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di
decadenza per superamento del limite di reddito.
Art. 19
Risoluzione del contratto in caso di morosità
1 L’ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il
rilascio dell’immobile, procede alla risoluzione del contratto in caso di
morosità.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chi occupa l’alloggio; il termine
per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è soggetto a
proroga.
3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per
morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall’articolo
32 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 20
Occupazione e cessioni illegali degli alloggi
1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di
cui alla presente legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione.
L’ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di
quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al
comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di
locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo
subentrante nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo
assegnato.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono
assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 3. (5)
3. Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato
senza titolo, il nucleo familiare deve:
a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di
entrata in vigore della presente legge; (6)
b) trovarsi in condizione di particolare disagio
socio-economico e di necessità;
c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni
e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario
mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità
organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni
gravi, così come disciplinati dal codice penale.
L’istanza
del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al
comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore,
relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e
dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del
requisito di cui alla lettera b). (7)
4. Il responsabile dell’autogestione o del condominio misto
comunica bimestralmente all’ente gestore l’elenco degli occupanti gli alloggi e
ogni variazione dei nuclei familiari occupanti gli alloggi. L’ente gestore
corrisponde un apposito compenso al responsabile dell’autogestione per lo
svolgimento di tale attività. In caso di inadempienza l’ente gestore non
riconosce il rimborso dei servizi.
(5) Comma modificato dalla l.r.
n. 50/2014, art. 2, lett. a) Il testo originario era così formulato:"2.
In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al
di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni
dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli
occupanti."
(6) Lettera modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 2, lett. b)
(7) Capoverso aggiunto dalla l.r. n. 50/2014, art. 2, lett. c)
Capo IIICanoni alloggi edilizia
residenziale pubblica
Art. 21
Determinazione del canone
1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per
cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di
produzione per la superficie convenzionale. Il canone così determinato è
maggiorato del 30 per cento.
Art. 22
Superficie convenzionale
1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti
elementi:
a) l’intera
superficie dell’unità immobiliare;
b) il 50 per
cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per
cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per
cento della superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori
simili;
e) il 15 per
cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore;
f) il 10 per
cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla
quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza
utile inferiore a metri 2,40. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L’elemento di cui
alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un
massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
2. Alla superficie di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per
l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per
l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri
quadrati 70;
c) 1,20 per
l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
3. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non
si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è
scadente ai sensi dell’articolo 29.
Art. 23
Costo unitario di produzione
1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti
moltiplicatori:
a) il costo base di produzione;
b) la tipologia
catastale;
c) la classe demografica del Comune;
d) l’ubicazione;
e)
lo stato di conservazione;
f) la vetustà
Art. 24
Costo base di produzione
1. Per gli alloggi ultimati e assegnati alla data di entrata in
vigore della presente legge, il costo base di produzione è pari al costo al
metro quadro di realizzazione applicato all’edilizia sovvenzionata regionale ai
sensi della normativa previgente.
2. Per gli alloggi ultimati e da
assegnare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il costo base
di produzione è calcolato con deliberazione della Giunta regionale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
Tipologia
1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria
catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1.25
per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1.05 per le abitazioni di tipo
economico (A/3);
d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e)
0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0.70 per le
abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1.40 per le abitazioni di tipo villini
(A/7);
h) 0.80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
(A/11).
Art. 26
Classe demografica dei Comuni
1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli
immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e)
0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti.
2.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base dell’ultimo
censimento sulla popolazione residente pubblicato dall’ISTAT.
Art. 27
Ubicazione
1. In relazione all’ubicazione, i comuni con popolazione superiore
a 20 mila abitanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono a ripartire il territorio comunale in zone alle quali
si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1 per la zona
edificata periferica;
b) 1,20 per la
zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
c) 1,20 per le
zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona
agricola;
d) 1,30 per il
centro storico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1 per le zone
edificate;
b) 1,10 per il
centro storico e le zone di pregio.
3. All’interno delle zone di cui ai commi 1 e 2, i Comuni
possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai
quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti
suindicati.
Art. 28
Vetustà
1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di
degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di
costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento
per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta
anni.
2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di
completo restauro dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettere c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall’anno di ultimazione di tali lavori, comunque
accertato, si applica il coefficiente di degrado pari a 1 di cui al comma
1.
Art. 29
Stato di conservazione e manutenzione
1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione
dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo
stato è normale;
b) 0,80 se lo
stato è mediocre;
c) 0,60 se lo
stato è scadente.
2. Per la determinazione dello stato di conservazione e
manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità
immobiliare:
a) pavimenti;
b) pareti e
soffitti;
c) infissi;
d) impianto
elettrico;
e) impianto
idrico e servizi igienico-sanitari;
f) impianto di
riscaldamento;
nonché dei
seguenti elementi comuni:
g) accessi, scale
e ascensore;
h) facciate,
coperture e parti comuni in genere.
3. Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano
in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 2, dei quali due
devono essere propri dell’unità immobiliare.
4. Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano
in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei
quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare.
5. Lo stato
dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non
dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella
cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se
essi sono comuni a più unità immobiliari.
Art. 30
Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a
fasce di reddito
1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono
determinati come segue:
a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo
complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non
superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori
aumentato dell’importo di una pensione sociale;
b) 33 per cento per gli
assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;
c) 55 per cento agli
assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all’importo di cui alla
lettera b) e non superiore al limite per l’assegnazione diminuito del 20 per
cento;
d) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare superiore all’importo di cui alla lettera c) e non superiore
al limite di assegnazione; e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo
complessivo del nucleo familiare superiore all’importo di cui alla lettera d)
e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per cento; f) 100
per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare
superiore all’importo di cui alla lettera e) e fino al limite di
decadenza.
2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi
derivanti da lavoro autonomo e aventi redditi compresi fra lo zero e il limite
di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, é ridotto, ove
risulti superiore, alla misura dell’11 per cento del reddito complessivo annuo
del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.
3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono
comunque essere inferiori a euro 25 mensili.
4. A seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico
proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comune
nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e
assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi
ubicati in zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può
essere superiore al canone concordato di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo).
5. La verifica e l’eventuale modifica della fascia di reddito e
di canone viene effettuata ai sensi dell’articolo 14.
Art. 31
Destinazione del canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente
legge é diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di
manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse
impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.
2. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di
risanamento del patrimonio sono formulati dall’ente gestore, sentite le
organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, prevedendo
comunque una quota destinata agli interventi di somma urgenza.
3. In caso di mancata costituzione dell’autogestione, gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 33, le spese dirette e indirette sostenute per i
servizi a essi prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al costo
degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali
dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero di vani convenzionali arrotondati
per eccesso o per difetto.
Art. 32
Aggiornamento del canone sociale
1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Art. 33
Fondo sociale
1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di
contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il
pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati
dall’ente, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli
assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di
disoccupazione o grave malattia.
2. Sono destinati al fondo sociale:
a) quota parte dei canoni percepiti dall’ente gestore per la
locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;
b) una parte della quota per spese generali e di
amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale;
c) i contributi integrativi messi a disposizione dal
comune.
3. Al fondo sociale può contribuire la Regione con
finanziamenti stabiliti annualmente con le leggi di bilancio nonché
enti erogatori di servizi .
(8)
(8)
Comma modificato dallal.r.
n. 50/2014, art. 3
Capo
IV
Norme per la gestione e autogestione degli
alloggi
Art. 34
Autogestione degli alloggi e dei servizi
1. Gli enti gestori attivano le autogestioni da parte degli
assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della
manutenzione degli immobili, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa e
legale necessarie per la loro costituzione e il loro funzionamento.
2.
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l’ente gestore rinvierà o, nel
caso fosse già costituita, sospenderà l’attuazione dell’autogestione assumendola
direttamente per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause
ostative.
Art. 35
Modalità di autogestione dei servizi
1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle
autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli enti gestori i costi diretti e
indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su
rendiconto redatto dall’ente, che deve essere presentato nel termine massimo di
centottanta giorni.
2. L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda
direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime -
sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati
le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle
autogestioni.
3.
Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel
pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti
gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute e procede
contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme
versate secondo le norme del Codice civile. L’ente gestore trasmette
bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle quote insolute
versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché
sull’ammontare delle somme recuperate. (9)
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
degli inquilini e assegnatari presenti sul territorio, approva il
regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, la
rendicontazione delle spese accessorie, la ripartizione degli oneri fra ente
gestore e assegnatari, il riparto delle spese fra gli utenti, l’autogestione
della manutenzione.
5. è facoltà dell’ente gestore, sulla base del regolamento di
cui al comma 4, estendere l’autogestione alla manutenzione straordinaria e
ordinaria, secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi
dell’autogestione un’aliquota della quota destinata annualmente alla
manutenzione il cui campo di variazione è definito da detto
regolamento.
(9) Comma sostituito dalla l.r. n. 50/2014, art. 4. Il testo originario era così
formulato:"3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano
morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori pari a due
mensilità del canone sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli
obblighi derivanti dal contratto di locazione. Per gli assegnatari ricadenti
nelle fasce di reddito di cui all’articolo 30, lettere a), b) e c), l’ente
gestore versa all’amministratore condominiale e/o al responsabile delle
autogestioni le quote insolute e procede nei confronti di detti assegnatari per
il recupero di quanto anticipato. Contestualmente l’ente gestore procede nei
confronti dell’assegnatario moroso all’avvio della procedura di sfratto. Nel
caso l’inquilino non rientri nelle fasce di reddito sopra indicate, l’ente deve
procedere immediatamente alla procedura di sfratto e, nel caso ciò avvenga senza
recupero di alcuna somma, versa all’autogestione le quote rimaste insolute
relative ai servizi accessori gestiti da essa. Ove l’inquilino, nella procedura
di sfratto, richieda la rateizzazione dei servizi accessori questa dovrà essere
concordata con l’amministratore o responsabile dell’autogestione."
Art. 36
Attività in amministrazione condominiale
1. E’ fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di
proseguire l’attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà
integralmente o in parte. L’ente gestore promuove gli atti preliminari per la
costituzione dell’amministrazione condominiale. Dal momento della costituzione
cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente
gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione, fatta
eccezione per quelli afferenti ai servizi di rendicontazione e di esazione delle
rate di riscatto.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi
negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente
gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei
servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare
direttamente all’amministrazione del condominio.
3. Le norme di cui al
comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura
vendita.
4. Negli stabili ad amministrazione condominiale si applicano
le norme dettate dall’ordinamento in materia.
Art. 37
Partecipazione dell’utenza
1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione,
l’uso di strumenti e spazi agli utenti, alle loro associazioni e alle
organizzazioni sindacali, per lo svolgimento delle attività connesse al presente
capo.
2. Per favorire la partecipazione dell’utenza, i comuni e gli
enti gestori promuovono la sottoscrizione di protocolli di intesa, convenzioni e
altri strumenti di amministrazione concertata, con le organizzazioni sindacali
degli inquilini.
3. Presso gli enti gestori sono costituite le
commissioni conciliative non giurisdizionali di negoziazione paritetica alle
quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente
rappresentative nell’ente, con il compito di dirimere eventuali controversie tra
l’ente e l’assegnatario che lamenta la violazione di un diritto o un interesse
giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall’ente.
Le Commissioni si dotano di un regolamento per l’accesso al servizio.
4. I comuni e gli enti gestori garantiscono l’accesso a tutte le
informazioni riguardanti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, con particolare riguardo alle spese di investimento e a quelle
correnti. Il diritto all’informazione è garantito anche attraverso la stipula di
appositi protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli inquilini e
assegnatari e nell’ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti
dell’utenza. 5. I comuni e gli enti gestori provvedono alla riscossione
senza oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni
sindacali.
Capo V
Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Art. 38
Programma della mobilità
1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere
sociale, oltre che favorire l’attuazione dei programmi di cessazione autorizzati
ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del
patrimonio, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e
assegnatari e attivate le forme di partecipazione e di informazione dell’utenza,
il comune, d’intesa con l’ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali
confederali, degli inquilini e assegnatari, predispone programmi di mobilità
dell’utenza. Tali programmi sono attuati sia attraverso il cambio degli alloggi
assegnati, sia mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota
non superiore al 10 per cento di quelli di nuova assegnazione.
2. Il
programma di mobilità viene predisposto sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica dello stato d’uso e di affollamento degli
alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto
affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione dei
nuclei familiari; b) verifica della presenza di componenti dei nuclei
familiari occupanti alloggi inidonei in relazione a disabilità certificata per
uno o più componenti; c) formazione di una graduatoria degli assegnatari
aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi
da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite d’intesa
con l’ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli
assegnatari.
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui alla presente
legge, non rilevando a riguardo il titolare del diritto di
proprietà.
Art. 39
Domande e criteri di mobilità
1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di
alloggio sono indirizzate al comune. Esse devono contenere le motivazioni della
richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e sono valutate
secondo il seguente ordine di priorità:
a) situazione di sovra-sotto affollamento rispetto allo
standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento
esistente in eccedenza e in difetto; b) esigenza di avvicinamento al luogo di
lavoro o di cura e assistenza, qualora trattasi di anziani o disabili; c)
inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di
vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o
disabili.
Art. 40
Graduatorie per la mobilità
1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio é
approvata dal comune, inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità
formulate dagli enti gestori.
2. L’avvio del procedimento di mobilità
è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi quindici giorni, possono
presentare richiesta motivata di un parere alla commissione di cui all’articolo
42 per il tramite dell’ufficio comunale competente.
3. Il medesimo
ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la
stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al
rilascio del parere, alla commissione.
4. La commissione, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere e della
documentazione di cui al comma 3, rende il proprio parere vincolante.
5. Nel caso in cui il parere della commissione sia conforme
all’istruttoria del comune, l’assegnatario interessato, per il periodo di
permanenza nell’alloggio compreso tra il quindicesimo giorno successivo alla
data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di mobilità e
quella di effettivo sgombero, è tenuto al pagamento di un canone maggiorato del
10 per cento.
Art. 41
Norme per la gestione della mobilità
1. Nell’attuazione del programma di mobilità il comune e l’ente
gestore favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario
ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento
o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.
2. E’
concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi
sovra-dimensionati per le loro esigenze per trasferirsi in alloggi più piccoli.
Per ciascun assegnatario é ammesso un solo cambio nell’arco di cinque anni,
salvo l’insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.
3. Ove non ci
siano richieste di mobilità, gli alloggi di risulta e quelli di nuova
costruzione a essa destinati sono assegnati sulla base della graduatoria.
4. Sono consentiti gli scambi consensuali tra gli assegnatari, su proposta
degli stessi, del comune o dell’ente gestore. Se lo scambio è proposto dagli
assegnatari è necessaria la previa autorizzazione dell’ente gestore, che
verifica l’assenza di condizioni ostative al cambio dell’alloggio.
5.
Il cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi, previa intesa tra
gli stessi.
Capo
VI
Commissione provinciale
Art. 42
Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica
1. In ogni comune sede di ente di gestione o
di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel
settore) è costituita una commissione competente a esprimere pareri
sulla graduatoria provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento
dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di
mobilità. (10)
2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta
regionale, è composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale,
designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione
nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità; b) due
rappresentanti esperti nella materia designati dall’ANCI; c) quattro
rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più
rappresentative nell’ambito territoriale di competenza della Commissione, con
qualificata esperienza nel settore; d) un rappresentante designato dall’ente
gestore territorialmente competente, con qualifica dirigenziale; e) un
segretario, designato dai comuni interessati d’intesa tra i medesimi, senza
diritto di voto.
3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice
Presidente.
4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del
procedimento del comune interessato, senza diritto di voto.
5. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono
effettuate entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata agli enti e
organizzazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i
comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la
designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata
con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti.
6. Non possono
essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi
istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti
locali, ricompresi nell’ambito territoriale in cui si svolge l’attività della
Commissione stessa.
7. La Commissione
resta in carica tre anni.
8. La Commissione può insediarsi se sono
stati nominati il Presidente e quattro componenti.
9. La
Commissione può deliberare se sono presenti il Presidente o il vice Presidente e
quattro componenti.
10. Ai componenti della Commissione è
corrisposta un’indennità definita con provvedimento di Giunta regionale, sentita
l’ANCI, che grava sui comuni avverso i quali è stata proposta richiesta di
parere e che è determinata sulla base di pratiche evase.
11. Il
comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della
Commissione.
12. I costi di funzionamento della Commissione gravano
su tutti i comuni della provincia, in proporzione alla popolazione
residente.
12-bis.
Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2012, n. 8
(Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione
provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica), restano in carica sino
alla loro scadenza naturale. (11)
(10) Comma modificato dalla l.r. n. 50/2014, art. 5, lett. a)
(11) Comma aggiunto dalla l.r. n. 50/2014, art. 5, lett.b)
Capo
VII
Norme finali
Art. 43
Relazione annuale dell’ente gestore
1. L’ente gestore redige e pubblica sul proprio sito
istituzionale una relazione annuale contenente lo stato di attuazione dei
programmi e l’attività svolta in esecuzione della presente legge, l’anagrafe
dell’utenza e l’anagrafe del patrimonio immobiliare.
2. La relazione è
pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Art. 44
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica); b) la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia residenziale pubblica); c)
l’articolo 57 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004); d)
l’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006);
e) l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009,
n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia); f) la legge regionale 16 aprile 2012, n. 8 (Procedimento
assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale
alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 45
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti
prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito
a:
a) numero degli
alloggi assegnati;
b) numero dei
pareri rilasciati distintamente avverso:
1)
graduatorie;
2)
annullamenti;
3) decadenze;
4) mobilità;
c) riduzione dei
tempi di adozione delle graduatorie comunali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.