Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, nel rispetto delle proprie competenze e
dei limiti derivanti dalla legislazione statale, riconosce il diritto del
cittadino all’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base dei
principi attivi cannabinoidi, di seguito denominati farmaci cannabinoidi, per
finalità terapeutiche e ne disciplina l’accesso, fatti salvi i principi
dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta
terapeutica.
Art. 2
Modalità di prescrizione
1. I farmaci cannabinoidi, di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanati con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e s.m.i., sono
prescritti dal medico specialista del Servizio sanitario regionale (SSR) e dal
medico di medicina generale del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto
dal medico specialista del SSR, fatte salve le specifiche disposizioni previste
dalla normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni
mediche.
Art. 3
Modalità di somministrazione e acquisto
1. L’inizio del trattamento può avvenire:
a. in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato;
b. in ambito domiciliare.
2. Nel caso in cui il trattamento avvenga in ambito
ospedaliero pubblico o privato accreditato, compresi day hospital e ambulatori,
i farmaci di cui all’articolo 2 sono acquistati, o preparati e forniti, dalla
farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento
della cura dopo la dimissione del paziente. In quest’ultimo caso, il paziente
deve presentare alla farmacia ospedaliera, secondo normativa vigente, una nuova
ricetta redatta dal medico ospedaliero che lo ha in cura.
3. Nel
caso in cui il trattamento sia avviato in ambito domiciliare, il medico di
medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano
terapeutico redatto dal medico specialista. Ai fini della fornitura del farmaco
cannabinoide, il paziente o suo delegato:
a. nel caso di farmaci importati, deve rivolgersi
obbligatoriamente al farmacista del servizio pubblico, il quale consegna
direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al paziente, dietro pagamento
del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie
riportate nella fattura estera;
b. nel caso di farmaci autorizzati all’immissione in
commercio sul territorio nazionale, può rivolgersi al farmacista del servizio
pubblico con oneri a carico del SSR oppure al farmacista privato convenzionato
con oneri a proprio carico.
4. Il medico e il paziente, o suo delegato, sono
autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata
nella prescrizione medica necessaria per l’effettuazione della terapia
domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto del farmaco
cannabinoide e, nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato, deve
riportare il nome del paziente.
Art. 4
Compiti di informazione sanitaria
1. La Regione promuove aggiornamenti periodici per gli
operatori sanitari interessati, ai fini della diffusione della conoscenza degli
ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi.
Art. 5
Attività di monitoraggio regionale
1. La Regione monitora l’andamento del trattamento del dolore
cronico, anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in
ottemperanza alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).
Art. 6
Norme finali e transitorie
1. La Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli
indirizzi attuativi della presente legge, al fine di garantire l’omogeneità
nell’organizzazione dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in
ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei
farmaci cannabinoidi.
(1)
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 58.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le
risorse del Fondo sanitario regionale. La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.