Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
e finalità
1.
La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in
materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e
riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il
diritto sociale all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le
proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose.
2.
L’edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia
sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la
disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli.
3.
L’edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di «alloggio sociale»
quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea; essa
include alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali,
assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo
urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a
riscatto da parte delle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione
nel libero mercato.
4.
La Regione esercita le proprie funzioni in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale assicurando il rispetto dei seguenti principi generali:
a.
salvaguardia della coesione sociale e del diritto all’abitare per le persone e i
nuclei familiari svantaggiati, garantendo adeguata risposta ai fabbisogni
abitativi da questi espressi attraverso l’incremento e la qualificazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica nonché il sostegno a titoli di
godimento e tipi di intervento offerti in misura insufficiente dal mercato;
b.
integrazione sociale e funzionale dello spazio abitabile per evitare
l’insorgenza di fenomeni di esclusione e ghettizzazione e favorire la creazione
o il rafforzamento del senso di appartenenza al luogo e la cura degli spazi
abitati, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e
autorecupero;
c.
sussidiarietà, mediante la concertazione delle decisioni tra i diversi soggetti
istituzionali e sociali interessati;
d.
trasparenza amministrativa mediante la partecipazione attiva degli abitanti, a
livello individuale o associato, alla formazione delle decisioni;
e.
efficacia, efficienza ed economicità degli interventi, attraverso la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’uso di strumenti di
controllo e valutazione dei risultati;
f.
coordinamento con altre politiche pubbliche, soprattutto urbanistiche,
territoriali, ambientali e per l’inclusione sociale, la salute, il diritto allo
studio, il lavoro e l’immigrazione;
g.coordinamento
con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, privilegiando il
recupero edilizio e la riqualificazione urbana rispetto alla nuova costruzione
in aree di espansione e promuovendo il risparmio nell’uso delle risorse
naturali, lo sviluppo di soluzioni abitative caratterizzate da elevati standard
di accessibilità e dotazione di verde e servizi, l’utilizzo di tipologie,
tecniche, materiali e forme di gestione orientati alla tutela dell’ambiente e
della salute;
h.
contenimento dei costi di costruzione e gestione, garantendo comunque il
miglioramento della qualità e vivibilità dell’ambiente interno ed esterno
all’abitazione, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e
autorecupero, di soluzioni innovative e pratiche sperimentali, di misure di
qualificazione degli operatori pubblici e privati.
5.
La presente legge, attraverso l’omogeneo esercizio delle funzioni, la gestione
unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l’integrazione di
fonti di finanziamento diverse, pubbliche e private, persegue altresì il fine di
una maggiore efficacia, efficienza ed economicità delle attività degli enti
operanti nel settore.
Capo
II
Funzioni
della Regione e degli enti locali
Art.
2
Funzioni
della Regione
1.
La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla programmazione
degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i poteri di
vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore.
2.
La Regione:
a.
determina gli obiettivi e le linee di intervento nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica e sociale, adotta piani annuali o pluriennali e ne
assicura l’attuazione mediante il controllo e la valutazione dei risultati;
b.
concorre con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali
interessati, nonché con altri paesi comunitari, alla elaborazione di programmi
di edilizia residenziale di interesse nazionale e internazionale;
c.
coordina nel territorio regionale l’attività concernente l’edilizia residenziale
pubblica e sociale di concerto con gli enti locali;
d.
indirizza l’attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli
alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti;
e.
determina le procedure di rilevazione dei fabbisogni abitativi;
f.
determina le quote di risorse e interventi, suddivisi per ambiti territoriali in
base alla popolazione, patrimonio di edilizia residenziale pubblica e alle
condizioni socio-economiche e abitative, stabilendo le diverse modalità di
intervento;
g.
definisce le tipologie e i requisiti oggettivi degli interventi, le forme di
incentivazione nonché i soggetti destinatari dei fondi;
h.
favorisce gli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio
esistente;
i.
stabilisce i limiti di costo, nonché i requisiti prestazionali e gli standard di
qualità abitativa e di sostenibilità da rispettare nella realizzazione degli
interventi;
j.
concede ed eroga i contributi pubblici nel rispetto delle norme regionali,
statali e comunitarie di riferimento, regolamentando i flussi finanziari;
k.
garantisce, attraverso l’istituto del “mutuo sociale”, così come previsto
dall’articolo 3, il diritto alla proprietà della casa a tutti coloro i quali
siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera p) del presente
comma, prevedendo la costruzione di quartieri di nuova costruzione che devono
rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a bassa densità
abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e
spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli
abitanti;
l.
determina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i criteri generali per la
fissazione dei relativi canoni di locazione e il sistema di valutazione della
situazione reddituale dei nuclei familiari;
m.
indirizza e coordina l’attività degli enti operanti nel settore e, a tal fine,
emana direttive volte a garantire la coerenza delle scelte degli enti stessi
alla programmazione regionale e il coordinamento delle attività, a indicare la
destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio,
a disciplinare l’eventuale alienazione di immobili, definendo tempi, costi,
garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente, nonché a svolgere un
efficace esercizio della vigilanza e del controllo;
n.
verifica l’efficacia dei programmi attuati e l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse finanziarie;
o.
adotta i piani relativi alla cessione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata anche su proposta degli enti gestori;
p.
fissa i limiti di reddito e determina i requisiti soggettivi per l’accesso ai
benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;
q.
promuove e coordina iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nel campo
della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;
r.
promuove e coordina la formazione e la gestione dell’anagrafe dei soggetti
fruitori di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica;
s.
promuove l’istituzione di agenzie per l’affitto, di norma intercomunali,
finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta, il rispetto delle norme
contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in locazione,
individuando, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale, gli enti
gestori, le specifiche finalità e i soggetti destinatari, gli ambiti
territoriali di intervento, le modalità organizzative e operative delle agenzie
stesse;
t.
individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per
favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno
abbienti;
u.
determina i tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e le quote
di contributo in conto capitale;
v.
determina i criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie
fruenti di contributi pubblici per quanto attiene al rispetto delle procedure e
dei vincoli economici e tecnici stabiliti dalla Regione per la realizzazione dei
programmi, segnala ai competenti organi di vigilanza statale eventuali anomalie
sulla gestione amministrativa e finanziaria, autorizza la cessione in proprietà
del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà
indivisa.
3.
La Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario all’esercizio delle
funzioni di cui al comma 2.
Art.
3
Funzioni
dei Comuni
1.
I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni:
a.
rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le
situazioni di emergenza abitativa;
b.
elaborare i Piani casa locali;
c.
concorrere all’elaborazione dei piani e programmi regionali volti
all’incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia
residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di
intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche
comunali;
d.
individuare, all’interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili
idonei all’insediamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale secondo
criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale;
e.
provvedere all’individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione
e realizzazione degli interventi attraverso lo svolgimento di procedure a
evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché
all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca
dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi
finanziari;
f.
istituire e gestire le agenzie per l’affitto di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera s);
g.
provvedere, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, alla emanazione dei
bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sociale, alla formazione e approvazione dei correlati elenchi
provvisori e all’assegnazione degli alloggi, nonché agli atti di annullamento e
decadenza dalla assegnazione e alle comminatorie in caso di occupazione e
detenzione senza titolo; in caso di grave ritardo nella attuazione di una o più
fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero nell’adozione e nella esecuzione dei provvedimenti di
annullamento e decadenza dalla assegnazione, la Giunta regionale provvede,
previa diffida, in via sostitutiva, ad affidare gli adempimenti all’agenzia
competente per territorio ponendo i relativi oneri a carico
dell’inadempiente;
h.
promuovere, d’intesa con gli enti gestori, i piani di mobilità degli assegnatari
e provvedere a garantirne l’attuazione;
i.
promuovere, d’intesa con gli enti gestori, specifici interventi finalizzati a
garantire l’accessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli
utenti con disabilità;
j.
gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed
esercitare le funzioni amministrative in materia; k. elaborare i piani di
vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale;
l.
accertare il possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici di
edilizia residenziale pubblica e sociale;
m.
esprimere parere sui programmi di dismissione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata proposti dagli enti proprietari diversi dai
comuni e sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle
cooperative a proprietà indivisa;
n.
curare la formazione e la gestione dell’anagrafe locale
dell’utenza.
Capo
III
Programmazione
regionale
Art.
4
Piano
casa
1.
La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale
attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla base
del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e avvalendosi
del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale della
condizione abitativa (ORCA), di cui all’articolo 5.
2.
Il Piano casa stabilisce:
a.
gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in
relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni
rilevati;
b.
le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;
c.
le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri
soggetti pubblici e privati disponibili e mobilitabili e i criteri di
ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di intervento;
d.
la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie
di beneficiari e a interventi di carattere sperimentale;
e.
i modi e tempi di attuazione degli interventi;
f.
le procedure di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del
Piano.
3.
Il Piano casa definisce obiettivi e priorità distinguendo, in particolare, i
fabbisogni derivanti da situazioni di:
a.
disagio estremo: esclusione abitativa in senso stretto, legata alla condizione
di senza dimora, di gravissima indigenza e di altre forme di disagio;
b.
disagio grave: legato a condizioni di sovraffollamento, coabitazione,
inadeguatezza dell’alloggio, tali da non garantire condizioni abitative salubri,
sicure e dignitose;
c.
emergenza abitativa: circostanze critiche che richiedono l’uso di alloggi
impropri o strutture temporanee;
d.
vulnerabilità abitativa: legata alla minaccia di perdita dell’alloggio con
conseguente peggioramento delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più
basse del disagio abitativo, in mancanza di adeguati strumenti di supporto e di
orientamento;
e.
rischio abitativo: legato a condizioni economiche che, sebbene non di povertà,
non consentono l’accesso o rendono rischiosa la permanenza in un alloggio
salubre, sicuro e dignitoso in mancanza di misure di
sostegno.
4.
I Comuni approvano Piani casa locali aventi i medesimi obiettivi e contenuti,
dettagliati alla scala comunale o intercomunale, del Piano casa regionale,
favorendo la più ampia partecipazione sociale e coinvolgendo le organizzazioni
sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari e gli enti gestori di
edilizia residenziale pubblica.
Art.
5
ORCA
1.
L’ORCA, istituito con l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005, n.
20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio
pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), in coordinamento con l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e
incardinato presso il Servizio politiche abitative regionale, costituisce
supporto conoscitivo e propositivo per l’elaborazione, l’attuazione e la
revisione delle politiche abitative nel campo dell’edilizia residenziale
pubblica e sociale.
2.
In coerenza con i principi di sussidiarietà e il metodo della concertazione
istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze
al processo di formazione delle decisioni, l’ORCA opera in stretta relazione con
gli enti locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali,
nonché con le associazioni di categoria e altri operatori pubblici, privati e
associazioni no-profit, assolvendo a funzioni di raccolta e diffusione di
conoscenze e proposte.
3.
Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, l’Osservatorio è supportato da
un organismo partenariale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono
definite con provvedimento della Giunta regionale e nel quale sono comunque
compresi le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e
assegnatari, l’ANCI e gli enti gestori.
4.
L’ORCA provvede in particolare a:
a.
acquisizione e raccolta di conoscenze sistematiche sulle condizioni e i
fabbisogni abitativi nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle
espresse dalle categorie sociali più deboli;
b.
valutazione di coerenza fra fabbisogni abitativi e proposte di intervento
elaborate dagli enti locali e da altri soggetti, pubblici, privati e no-profit
attivi nel settore;
c.
monitoraggio e valutazione dell’attuazione di piani e programmi riguardanti
l’edilizia residenziale pubblica;
d.
diffusione di dati e analisi, anche al fine di promuovere lo scambio e
l’integrazione di conoscenze sulle politiche abitative e sui programmi di
edilizia residenziale pubblica e sociale tra le forze politiche, sociali,
professionali e imprenditoriali;
e.
formulazione di proposte ed espressione di pareri in merito a linee di
intervento, obiettivi e modalità attuative della programmazione regionale;
f.
definizione di categorie sociali, tipi d’intervento e ambiti territoriali cui
destinare i finanziamenti;
g.
definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica e sociale; h. determinazione dei criteri
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sociale, nonché dei relativi canoni e della valutazione della
situazione reddituale dei nuclei familiari;
i.
istituzione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori di contributi
pubblici;
j.
definizione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia
residenziale pubblica e sociale;
k.
individuazione delle modalità di gestione dei sostegni finanziari per l’accesso
all’abitazione in favore dei soggetti meno abbienti.
5.
I piani annuali e pluriennali di attività delle Agenzie, nonché la relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente di cui all’articolo 9, comma 1, sono
sottoposti al parere dell’organismo partenariale di cui al comma 3 del presente
articolo, che è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione
della documentazione. Decorso inutilmente il termine il parere si intende
acquisito favorevolmente.
6.
La Giunta regionale fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni
abitativi da parte dei comuni, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di
cui al comma 2 e di enti di area vasta e definendo modi e tempi per la
trasmissione all’Osservatorio delle relative informazioni.
7.
Gli enti regionali operanti nel settore concorrono all’individuazione dei
fabbisogni mediante la trasmissione di informazioni sull’utenza che occupa gli
alloggi in proprietà e gestione e sullo stato manutentivo degli stessi. I comuni
e i detti enti regionali forniscono all’Osservatorio i dati sul patrimonio
immobiliare gestito e sull’attuazione dei propri programmi di edilizia
residenziale pubblica e sociale.
8.
Per assicurare l’integrazione delle informazioni prodotte dai diversi soggetti
operanti nel campo delle politiche abitative, la Regione definisce metodi di
rilevazione e standard tecnici omogenei da rispettarsi nella trasmissione dei
dati all’Osservatorio.
9.
Tutti i soggetti pubblici o privati hanno garanzia di accesso alle informazioni
raccolte dall’Osservatorio, contribuendo ad alimentarlo qualora in possesso di
informazioni utili.
Capo
IV
Agenzie
regionali per la casa e l’abitare (ARCA)
Art.
6
Trasformazione
degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e
l’abitare
1.
Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP)
sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA).
2.
Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di
autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e
informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell’articolo 1.
3.
Le Agenzie svolgono le funzioni tecnico-amministrative relative all’edilizia
residenziale pubblica e sociale e subentrano nei rapporti giuridici attivi e
passivi già facenti capo agli ex IACP.
4.
Ciascuna Agenzia è identificata dalle seguenti denominazioni:
a.
ARCA PUGLIA CENTRALE (già IACP di Bari);
b.
ARCA NORD SALENTO (già IACP di Brindisi);
c.
ARCA JONICA (già IACP di Taranto);
d.
ARCA CAPITANATA (già IACP di Foggia);
e.
ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce).
5.
Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono già insediati e
operanti gli ex IACP. Possono operare in altri territori d’intesa con le altre
agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi comunitari
nell’ambito di programmi internazionali.
6.
Per garantire i servizi fondamentali di front-office agli assegnatari della
provincia BAT, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’ARCA Puglia centrale istituisce, utilizzando personale dello
stesso ente, eventualmente coadiuvato da personale della provincia BAT, un
ufficio operativo distaccato presso una sede messa a disposizione da un ente
locale in uno dei capoluoghi di provincia.
Art.
7
Funzioni
e attività delle Agenzie
1.
Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia
residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione
e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi
regionali, svolgendo le seguenti attività:
a.
gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e,
su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi
da parte dell’utenza;
b.
interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi
compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti
d’uso degli alloggi e delle parti comuni;
c.
gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
persone e delle famiglie;
d.
prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e di alloggi in locazione.
2.
Le Agenzie agiscono altresì come operatori pubblici nel campo dell’edilizia e
dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le
seguenti attività:
a.
progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero
edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in
esecuzione di piani e programmi regionali, sia in affidamento con convenzione da
altri enti, associazioni, privati;
b.
predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e
programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati;
c.
progettazione e attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche
per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni,
società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti l’edilizia, nel
rispetto delle norme vigenti;
d.
progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e
privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a innalzare la qualità
e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche
mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e
architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto orientati al
risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell’abitare;
e.
promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente;
f.
gestione del patrimonio in proprietà e di quello eventualmente affidato da enti,
associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza
ed economicità del servizio;
g.
partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dai
commi precedenti e previa autorizzazione della Giunta regionale, a consorzi,
società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi
immobiliari, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili appartenenti
al patrimonio disponibile.
Art.
8
Organi
delle Agenzie
1.
Sono organi delle Agenzie:
a.
l’Amministratore unico;
b.
Il Collegio dei sindaci.
Art.
9
L’Amministratore
unico
1.
L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende al
buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla
relativa attuazione. In particolare: a. adotta, previo confronto con le
organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza
dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e
di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione
organica del personale; b. determina, previo confronto con le
organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza
dell’Agenzia, le linee di indirizzo generale dell’Agenzia e gli obiettivi
annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle
attività svolte; c. approva i piani annuali e pluriennali di attività,
nonché la relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, indicando i
risultati conseguiti; d. delibera, previa autorizzazione della Giunta
regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con
altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la
realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo
statuto; e. nomina il Direttore dell’Agenzia; f. adotta ogni altro
atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e
all’indirizzo dell’attività della dirigenza dell’Agenzia.
2.
L’Amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con
comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo
apposita procedura selettiva pubblica.
3.
L’Amministratore unico garantisce impegno esclusivo a favore dell’ente al quale
è preposto. L’incarico quinquennale è rinnovabile per un solo ulteriore mandato
e non può comunque protrarsi oltre l'età pensionabile. (1)
4.
Il Presidente della Giunta regionale dispone la risoluzione, previa formale
contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni, per accertare gravi
violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti o per
gravi irregolarità nella gestione o per manifesta inosservanza delle direttive
degli organi regionali, nonché nel caso di sopravvenute cause di
incompatibilità.
5.
All’Amministratore unico è corrisposta dall’Agenzia un’indennità di funzione
omnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale sulla base della
retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Puglia e comunque non
cumulabili con altre pubbliche indennità.
(1) Comma modificato dallal.r.
n. 1/2016, art. 49, c.1, lett. a).
Art.
10
Il
Collegio dei sindaci
1.
Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. In particolare:
a.
vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di
amministrazione e contabilità;
b.
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto
generale alle risultanze delle scritture contabili;
c.
verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento
finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;
d.
esprime parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni
allo stesso;
e.
redige la relazione sul conto consuntivo;
f.
vigila, anche attraverso l’esame amministrativo contabile di atti già efficaci,
sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle
procedure per i contratti e le convenzioni;
g.
trasmette all’Amministratore unico e al Presidente della Giunta regionale,
tramite l’Assessore regionale competente, una relazione trimestrale
sull’attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata
relazione sulla gestione della Agenzia riferita all’anno precedente;
h.
fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione
al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente delle eventuali
irregolarità riscontrate.
2.
Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3.
I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato a
seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
rivolto a soggetti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE). La Giunta regionale disciplina i criteri per l’inserimento degli
interessati nell’elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di
sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai
fini della nomina del componente con funzioni di presidente.
4.
I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica tre anni a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a
sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo sindaco
è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata
a decorrere dalla nomina dell’intero collegio.
5.
I componenti del collegio sindacale possono esercitare le proprie funzioni in un
solo collegio sindacale dell’Agenzia. In caso di duplicazione, il sorteggiato
deve scegliere la sua unica destinazione.
6.
La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo
comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal presidente
del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti
con i membri supplenti con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di decadenza
del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su
segnalazione dell’Agenzia.
7.
Il compenso dei Sindaci, a carico dell’ARCA, è fissato dalla Giunta regionale,
all’atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica.
Art.
11
Incompatibilità
e durata degli organi
1.
Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e
i compiti dell’ARCA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a
carico dei componenti degli organi della stessa agenzia. Tali incarichi sono
comunque incompatibili con:
a.
la posizione di dipendente dell’amministrazione regionale;
b.
la carica di componente di organi elettivi di livello europeo, nazionale,
regionale o locale;
c.
la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e
sindacali;
d.
la pendenza di vertenze con gli ex IACP nonché le subentranti agenzie e con la
Regione;
e.
l’esistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l’Agenzia in
relazione alle funzioni dei rispettivi organi di
appartenenza.
2.
Per i componenti del Collegio dei sindaci, oltre a quanto previsto dal comma 1,
si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di decadenza e
ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice
civile.
Art.
12
L’Organismo
indipendente di valutazione (OIV)
1.
L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), senza nuovi e maggiori oneri
finanziari a carico dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 5
della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), esercita le attività dì
valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di programmazione,
valutazione e controllo di gestione dell’Agenzia.
2.
L’OIV è nominato ai sensi del d.lgs. 150/2009, sentita l’ANAC di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, dall’Organo di indirizzo politico
amministrativo, per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere
rinnovato una sola volta.
3.
L’OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre
componenti dotati dei requisiti stabiliti dall’ANAC ai sensi del punto 9 del
comma 6 dell’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, e di elevata professionalità ed
esperienza maturata nel campo del management della valutazione della performance
e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro
curricula sono comunicati dall’ANAC di cui all’articolo 3 del d.lgs.
150/2009.
4.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2011, i componenti dell’OIV
non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di competenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5.
E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Agenzia,
una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all’attività
dell’Organismo, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione,
controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura
tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il
responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
Art. 13
Il
Direttore
1.
L’Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, nomina il
Direttore scegliendolo tra i dirigenti apicali dell’Agenzia o, esclusivamente in
mancanza di professionalità interne con idoneo profilo, di altri enti pubblici
appartenenti al comparto Regioni ed enti locali, previo espletamento di
procedura selettiva.
2.
La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e
all’esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o di
sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.
3.
Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e in particolare:
a.
coordina le attività delle strutture per conseguire gli obiettivi e le direttive
dell’Amministratore unico e ne verifica costantemente l’attuazione quale
responsabile delle attività della Agenzia;
b.
formula proposte all’Amministratore unico in relazione al programma annuale e
pluriennale di attività e in relazione a programmi o iniziative di competenza
dell’Amministratore;
c.
assicura efficienza, efficacia ed economicità della attività della Agenzia,
sovrintendendo alla gestione delle risorse umane e finanziarie;
d.
svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e
dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo
stesso.
4.
L’incarico del Direttore ha durata triennale e il trattamento giuridico ed
economico è disciplinato dal CCNL Regioni e Autonomie locali e dal regolamento
interno degli uffici e dei servizi.
Art.
14
Disciplina
delle funzioni e dell’assetto organizzativo
1.
Le funzioni e l’assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo
statuto e dai regolamenti.
2.
Lo statuto è adottato dall’Amministratore unico, previo confronto con le
organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza
dell’agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina ed è trasmesso, tramite
l’Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale, entro novanta giorni
dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua approvazione con unico
provvedimento per tutte le agenzie regionali, apportando eventuali modifiche e
integrazioni tese a coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle
agenzie.
3.
Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia in
conformità alle disposizioni della presente legge, ne individua la sede e il
patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le modalità di funzionamento
degli organi e delle strutture con distinzione tra attività di indirizzo e
attività di gestione, criteri generali di organizzazione e ordinamento
finanziario e contabile e prevede la predisposizione di idonei regolamenti che
l’Amministratore unico dovrà approvare entro sessanta giorni dalla data di
approvazione regionale dello statuto.
4.
Lo statuto prevede l’approvazione:
a.
del bilancio preventivo e consuntivo entro date fissate;
b.
di un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali,
specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione, comprese le risorse
finanziarie, contestualmente al bilancio di previsione da trasmettere alla
Giunta regionale tramite l’Assessore regionale competente;
c.
di una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere alla Giunta
regionale tramite l’Assessore regionale competente, nella quale devono essere
dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del
patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili;
d.
di ogni altra disposizione necessaria al buon funzionamento dell’agenzia.
5.
I regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo
statuto, definiscono:
a.
l’assetto organizzativo dell’agenzia, i requisiti e le modalità per
l’attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di
accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
b.
i criteri e le modalità del controllo di gestione;
c.
l’ordinamento finanziario e contabile;
d.
la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi;
e.
i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali
confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente
rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia.
6.
Le agenzie costituiscono un Centro regionale di servizio per le agenzie (CReSA),
che provvede al coordinamento di tutti i servizi anche al fine di uniformare le
procedure e, in particolare:
a.
la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di
riscatto;
b.
la gestione dell’anagrafe dell’utenza;
c.
la gestione dell’anagrafe degli appalti;
d.
la tenuta dell’inventario del patrimonio regionale.
7.
Per iniziativa della Regione o delle singole agenzie il CReSA potrà provvedere
alla gestione di altri servizi e allo svolgimento di attività progettuali e
amministrative necessarie a migliorare l’assolvimento delle funzioni assegnate
alle agenzie, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
8.
Il CReSA ha sede presso l’ARCA del capoluogo regionale, è costituito da
dipendenti degli stessi enti ed è finanziato con i fondi delle singole agenzie
in quota proporzionale al numero degli alloggi gestiti, assicurando che i
servizi prestati dal CReSA comportino una riduzione dei costi rispetto a quelli
che l’assolvimento delle medesime attività da parte delle singole agenzie
comporterebbe.
Art.
15
Trasparenza
gestionale e partecipazione dell’utenza
1.
A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia,
entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell’Amministratore
unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle
degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito
territoriale di competenza dell’agenzia stessa:
a.
adotta la carta dei servizi b. redige il bilancio
sociale.
2.
La carta dei servizi è finalizzata a:
a.
definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante la chiara individuazione
dei reciproci diritti e doveri;
b.
promuovere e sostenere la partecipazione dell’utenza alla gestione e
manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi;
c.
stabilire le forme di partecipazione dell’utenza alle attività
dell’agenzia;
d.
garantire la comunicazione delle necessarie informazioni sia all’utenza sia alle
organizzazioni sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali del
territorio.
3.
Il bilancio sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, è
redatto entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio ed è formato da
un documento di rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza,
completezza e semplicità espositiva, gli obiettivi sociali perseguiti e i
risultati raggiunti dall’agenzia, con particolare riguardo a:
a.
i servizi forniti all’utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la
qualità;
b.
l’impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e
tipologia di intervento;
c.
la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato
e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive dell’alloggio;
d.
il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a
disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo
gennaio dell’anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre
del medesimo anno;
e.
l’andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall’
assegnazione;
f.
le iniziative poste in essere per migliorare la capacità di ascolto dell’utenza
e per garantire l’esercizio dei diritti d’informazione e
partecipazione.
4.
In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la
partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di
formazione delle decisioni, presso ciascuna agenzia è costituita una commissione
inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
5.
La commissione è composta da:
a.
l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia o loro delegati;
b.
quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti
nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia;
c.
quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari
maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza
dell’agenzia;
d.
quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.
6.
La commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento
dell’Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il
funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione
stessa.
Art.
16
Vigilanza
1.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività e sugli organi delle
agenzie nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia e
dalle leggi regionali.
2.
Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a
seguito di deliberazione della Giunta regionale proposta dall’Assessore
competente, può:
a.
autorizzare attività delle agenzie non incluse fra quelle di cui all’articolo
7;
b.
disporre ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite
proprie strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo
nella adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico
dell’inadempiente;
c.
disporre la revoca dell’Amministratore unico in caso di valutazione negativa
della gestione dell’agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata
inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario,
provvedendo contestualmente a esercitare i poteri sostitutivi entro e non oltre
novanta giorni dalla data dell’atto di revoca;
d.
disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso di
gravi inadempienze;
e.
dichiarare la decadenza degli organi dell’agenzia in caso di sopravvenuta
incompatibilità.
3.
L’Assessorato regionale competente richiede atti e dati alle agenzie a fini
conoscitivi e per verificarne l’attività svolta.
4.
La Giunta regionale emana disposizioni volte a rendere più efficace l’esercizio
della vigilanza, e in particolare per:
a.
garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione
regionale;
b.
orientare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi
di esercizio;
c.
orientare il programma di alienazione degli immobili per garantire la
valorizzazione del patrimonio e la tutela
dell’utenza.
5.
I regolamenti e i bilanci adottati dalle agenzie sono trasmessi all’Assessorato
regionale competente.
Art.
17
Fonti
di finanziamento
1.
Le agenzie provvedono alle attività di cui all’articolo 7 con i fondi rivenienti
da:
a.
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e
canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione;
b.
compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri enti
o privati per l’attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e
sociale o altri interventi costruttivi;
c.
finanziamenti pubblici;
d.
proventi derivanti dall’eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo
la normativa nazionale e regionale;
e.
ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 7 ed entrate
provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo
quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta
regionale;
f.
entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
g.
diritti amministrativi.
Capo
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
18
Ufficio
per la gestione stralcio
1.
L’Amministratore unico costituisce, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, apposito Ufficio per la gestione stralcio composto
dall’Amministratore unico, dal Direttore generale, dal Presidente del Collegio
sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi
aggiuntivi di funzionamento.
2.
Entro novanta giorni, l’Ufficio per la gestione stralcio predispone la
ricognizione di tutto il patrimonio in proprietà e in gestione, di tutti i
rapporti attivi e passivi, compresa la gestione speciale, e dei contenziosi
legali in essere.
3.
Qualora l’Ufficio per la gestione stralcio verifichi una situazione di
squilibrio finanziario predispone, entro novanta giorni, un piano di risanamento
da attuarsi mediante il contenimento delle spese e l’aumento delle entrate,
attraverso un piano di vendita straordinario del patrimonio. Tale piano di
risanamento viene predisposto di concerto con il dirigente del competente
Servizio regionale.
4.
Il piano di risanamento, di durata massima quinquennale, viene trasmesso
immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale
competente, per l’approvazione, anche con le modifiche, e per le determinazioni
conseguenti.
5.
L’Ufficio per la gestione stralcio trasmette annualmente alla Giunta regionale
una relazione sull’attuazione del piano di risanamento.
5 bis.
L’Ufficio per la gestione stralcio assume anche l’attività di Ufficio per la
gestione liquidatoria, che viene equiparata a quella delle commissioni
straordinarie per la liquidazione degli enti locali. (2)
(2) Comma aggiunto
dalla l.r.
67/2017, art.19,
comma 1.
Art.
19
Personale
dipendente degli IACP
1.
Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore
della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti agenzie. Al
personale e ai dirigenti si applica il trattamento giuridico ed economico in
godimento e il CCNL “Regioni ed Autonomie locali” già previsto per i dipendenti
degli IACP.
2.
L’Amministratore unico dell’agenzia, dopo l’approvazione della prima dotazione
organica dell’ente, espletate le procedure di relazioni sindacali
contrattualmente previste, predispone il piano o il regolamento per la gestione
del personale. Qualora il piano riveli carenze di personale, l’Amministratore
unico attiva prioritariamente le procedure di mobilità dalla Regione e da enti
regionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Qualora il piano non preveda il
completo utilizzo del personale in servizio presso l’ex IACP, si procede ai
sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Art.
20
Norme
transitorie e disposizioni finali
1.
I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel
campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, già avviati formalmente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono
pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.
2.
Alla data di insediamento dell’Amministratore unico delle agenzie, cessano dalle
loro funzioni gli organi degli IACP. [Il Collegio dei sindaci resta in
carica sino alla scadenza naturale degli stessi.] (2)
3.
Alla data del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al
fine di favorire la continuità amministrativa delle agenzie i direttori in
carica interni all’amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno
raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di svolgimento
della funzione. (3)