Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 27.
Art. 1
Finalità
1.
La Regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione
italiana, nonché dell’articolo 11 dello Statuto, in armonia con la normativa
nazionale, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della
coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la
presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della
qualifica di “cooperative di comunità” alle società cooperative di cui agli
articoli 2511 e seguenti del Codice civile.
Art. 2
Scopo
mutualistico e oggetto
1.
Sono riconosciute “Cooperative di comunità” le società cooperative, costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo
delle cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice civile e all’articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che,
valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni
culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i
bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica,
della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili
finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e
monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di
capitale “sociale”.
Art. 3
Scambio
mutualistico e categorie di soci
1.
Le “Cooperative di comunità”, in virtù dello scambio mutualistico che si
realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di
utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti
dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori,
soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità
di riferimento.
2.
In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di
socio delle cooperative di comunità:
a.
le persone fisiche;
b.
le persone giuridiche; c. le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che
abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della
cooperativa.
3.
Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli
enti locali in cui opera la cooperativa di comunità
Art. 4
Comunità
di riferimento
1.
Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le
eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.
2.
La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati
all’articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella
comunità di riferimento risultante dall’ultimo censimento ufficiale deve
rappresentare:
a.
il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con
popolazione fino a 2 mila 500 abitanti;
b.
il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con
popolazione fino a 5 mila abitanti; c. il 3 per cento della popolazione per le
circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5 mila
abitanti.
3.
Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al
comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione
dall’albo di cui all’articolo 5.
Art. 5
Albo
regionale
1.
La Regione Puglia istituisce presso l’Assessorato al lavoro e cooperazione
l’Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in
possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il
riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta
dell’Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con
delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6
Interventi
in favore delle cooperative di comunità
1.
Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la
Regione può intervenire attraverso:
a.
finanziamenti agevolati;
b.
contributi in conto capitale;
c.
contributi in conto occupazione.
2.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti
secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con
deliberazione della Giunta regionale.
3.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli
altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.
Art. 7
Strumenti
e modalità di raccordo
1.
In attuazione dell’articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la
finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità
in particolare, la Regione Puglia:
a.
disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità
con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di
convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le
stesse amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale;
b.
favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di
comunità all’esercizio della funzione pubblica mediante:
1.
la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e
imprenditoriali;
2.
il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di
produzione di beni e servizi;
c.
riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per
l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova
occupazione; d. individua i criteri e le modalità di affidamento, di
convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;e. mette
a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per
il raggiungimento degli scopi sociali.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.